Corte di giustizia tributaria di primo grado Lombardia Pavia, Sez. I, Sentenza, 28 novembre 2025, n. 357


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA

PRIMA SEZIONE

riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

LA SALVIA FRANCESCA, – Presidente

BARRACO GIANFRANCO, – Relatore

ASCIONE MAURIZIO, – Giudice

in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 97/2025 depositato il 18/03/2025

…………..

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2019

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il 28/10/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito anche ricorrente) ha impugnato l’avviso di accertamento n. (…), con il quale l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pavia (di seguito anche Ufficio), con riferimento all’anno d’imposta 2019, ha accertato un reddito da lavoro autonomo di Euro 60.220,00.

L’atto impugnato è stato emesso a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza-Compagnia di Vigevano presso la ditta individuale del ricorrente, culminata con un processo verbale di constatazione redatto in data 11 marzo 2024.

Da tale verifica i militari rilevavano che il ricorrente, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ometteva l’istituzione e la tenuta delle scritture contabili, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Quali motivi di ricorso il ricorrente eccepiva:

  1. Difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 in quanto, secondo il ricorrente, l’Ufficio, non avrebbe motivato adeguatamente il rifiuto delle eccezioni che lo stesso aveva esposto nel corso del contraddittorio preventivo.
  2. Violazione e fala applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in quanto l’Ufficio non avrebbe applicato l’esimente prevista dalla norma sopra indicata, posto che le omissioni contestate fossero riconducibili a causa di forza maggiore. Nello specifico, il permanere di una patologia induceva il ricorrente ad uno stato di apatia che gli avrebbe impedito di attendere agli obblighi tributari.
  3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 perché, con riferimento alle sanzioni irrogate, dette sanzioni sarebbero state calcolate senza l’applicazione del cumulo giuridico.

Per tali motivi chiedeva in via preliminare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Nel merito l’accoglimento del ricorso e per l’effetto dichiarare nullo l’atto impugnato, con condanna dell’Ufficio al pagamento di tutte le spese.

L’Ufficio, regolarmente costituitosi, confutava punto per punto come in atti le argomentazioni di parte ricorrente e, ritenuto corretto il proprio comportamento e legittima la pretesa, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

All’udienza del 01.07.2025 la Corte, valutati i presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” rigettava l’istanza di sospensione dell’atto impugnato, con spese al definitivo.

All’udienza odierna la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, decide nel senso che il ricorso debba essere respinto per i seguenti motivi.

Motivi della decisione

Rileva la Corte che con riferimento al presunto difetto di motivazione dell’atto impugnato, l’art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 è stato prima modificato dall’art. 92 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012 è, successivamente, con decorrenza dal 18.01.2024, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219. Tale disposizione è stata sostituita dall’art. 6 bis della L. n. 212 del 2000, che impone un contraddittorio effettivo ma non formale.

L’Ufficio, infatti, prima dell’avviso di accertamento impugnato ha notificato al ricorrente il cd. “schema d’atto” invitandolo a produrre eventuali documenti a propria difesa, documenti che, nonostante siano stati presentati oltre il termine previsto, sono stati opportunamente vagliati dall’Ufficio.

L’eccezione sollevata dal ricorrente, pertanto, è da respingere in quanto l’atto impugnato appare adeguatamente motivato e conforme alla Giurisprudenza di legittimità che non impone una “motivazione rinforzata” con esplicita menzione delle osservazioni del contribuente (Cassazione n. 457 dell’8 gennaio 2024).

Quanto alla mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni irrogate, anche questa eccezione è da respingere, in quanto il cumulo giuridico è stato applicato correttamente dall’Ufficio, con la scelta della sanzione più favorevole al contribuente (Euro 23.846,40) rispetto a quella derivante dal cumulo materiale (Euro 40.812,40).

Nessun pregio infine ha il motivo di doglianza circa la mancata applicazione dell’esimente della forza maggiore per ludopatia. Il certificato medico presentato dal ricorrente è stato rilasciato nel 2024, mentre i fatti contestati risalgono all’anno d’imposta 2019 e, in ogni caso, nessuna ulteriore documentazione è stata fornita, attestante una reale incapacità di intendere e volere nel periodo oggetto di accertamento.

Alla luce di quanto sopra, l’istanza attorea risulta priva di fondamento e pertanto, a parere della Corte, suscettibile di non accoglimento.

La soccombenza comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in via equitativa in Euro. 1.500.

Pavia 27 ottobre 2025.

Conclusione

Pavia, il 27 ottobre 2025.


MASSIMA: Secondo l’art. 6 bis della L. n. 212 del 2000, il contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate dev’essere effettivo ma non necessariamente formale. La mancata esplicita menzione delle osservazioni del contribuente nell’avviso di accertamento non costituisce vizio di motivazione se l’Ufficio ha comunque valutato tali osservazioni.