T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, Sentenza, 28 maggio 2026, n. 370


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 61 del 2022, proposto da F.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Oricola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Grilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della nota prot. n. (…) del 4 gennaio 2022, con la quale il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Oricola ha espresso un parziale diniego sull’istanza di autotutela formulata dalla ricorrente in data 27 dicembre 2021;

– di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto o non comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Oricola;

Visti tutti gli atti della causa;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata dal difensore della parte ricorrente in data 26 maggio 2026;

La ricorrente – proprietaria del terreno contraddistinto al foglio (…), particella (…), del catasto terreni comunale – ha domandato l’annullamento della nota prot. n. (…) del 4 gennaio 2022, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Oricola ha respinto l’istanza di autotutela volta ad ottenere la “correzione” degli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2016, siccome oggetto di contenzioso dinanzi al Giudice Tributario.

La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’autotutela tributaria, qualificata come “doverosa” ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21 dicembre 2018, per violazione delle norme regolamentari succedutesi nel tempo, le quali impongono la dimidiazione della base imponibile per le aree soggette a servitù di elettrodotto, e per erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

In particolare, la ricorrente sostiene che il contenzioso tributario avente ad oggetto la corretta determinazione della base imponibile dei tributi riguarderebbe solo l’avviso di accertamento relativo all’anno 2016 e che il diniego di autotutela è stato espresso in assenza di un’adeguata istruttoria e di un giudicato favorevole all’amministrazione.

Ha resistito al ricorso il Comune di Oricola ed ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, la quale ha ad oggetto il diniego di autotutela tributaria ed è, perciò, devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Oricola nell’atto di Costituzione del 5 marzo 2022, è fondata.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.”

Al carattere generale della giurisdizione tributaria consegue l’attrazione ad essa di tutte le controversie aventi ad oggetto la contestazione del rapporto tributario, per come regolato dall’amministrazione titolare del potere impositivo, anche mediante il diniego – in forma espressa o tacita – di accoglimento di un’istanza di autotutela in materia tributaria.

La controversia instaurata dal contribuente per contestare l’illegittimità di un provvedimento di rigetto di un’istanza di autotutela ovvero dell’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte di tale istanza appartiene, infatti, al medesimo giudice al quale è attribuita la giurisdizione sulla pretesa di base, non potendosi configurare l’esercizio del potere di autotutela come una “materia” autonoma rispetto alla situazione soggettiva legittimante (Consiglio di Stato, sezione IV, 28 settembre 2016, n. 4021; Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 18 febbraio 2014, n. 3774).

Deve essere, perciò, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice tributario, che il Collegio, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del cod. proc. amm., individua quale giudice al quale è devoluta la giurisdizione sulla presente controversia.

La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.

Indica quale giudice munito della giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell’Aquila, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 del cod. proc. amm..

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Rosanna Perilli, Consigliere, Estensore


MASSIMA: Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario – ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 – la controversia avente ad oggetto il diniego, espresso o tacito, di autotutela in materia di tributi locali (nella specie IMU e TASI), poiché tale diniego non costituisce materia autonoma, ma si inserisce nel medesimo rapporto tributario cui inerisce l’atto impositivo originariamente contestato.