Cass. civ., sez. V, ord., 23 maggio 2026 n. 15842
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente
Dott. BILLI Stefania – Consigliere rel.
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere
Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere
Dott. BRUNO Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13792/2024 R.G. proposto da
A.A. rappresentato e difeso dall’Avv. …. (omissis); – ricorrente –
contro
COMUNE DI SCAFATI, rappresentato e difeso dall’Avv. … (omissis) – controricorrente –
avverso la sentenza della CGT II della Campania n. 6781/2023 depositata il 5 dicembre 2023;
Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla Consigliera Stefania Billi.
Svolgimento del processo
Oggetto della controversia è l’avviso di accertamento n. (Omissis) con cui il comune di Scafati (d’ora in poi controricorrente) ha chiesto a A.A. (d’ora in poi ricorrente) il versamento del complessivo importo di 376,00 a titolo di Tari per l’anno 2020, con riferimento ad un immobile di mq 50 di superficie. Nell’avviso era contenuta anche la situazione dei pagamenti da cui risultava da pagare il medesimo tributo anche per le annualità dal 2013 al 2019. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo prescritti i crediti relativi alle annualità 2013, 2014 per omessa prova degli atti interruttivi. La CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente sulla base delle seguenti ragioni:
– l’avviso è congruamente motivato; il contribuente non ha provato di non essere proprietario dell’immobile, avendo eccepito nel ricorso introduttivo la prescrizione e la non debenza del tributo in ragione della residenza fissata altrove;
– va riconosciuta la pretesa impositiva a decorrere dal 1.1.2017, in quanto il comune fonda la sua pretesa sull’esistenza dell’utenza a partire da quella data.
Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi, depositato memoria, mentre il controricorrente si è costituito tardivamente con controricorso e depositato memoria.
Motivi della decisione
- Preliminarmente si dà atto della tardiva costituzione del controricorrente avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (il ricorso è stato notificato il 5/6/2024, mentre il controricorso è stato depositato 23/7/2024, laddove avrebbe dovuto costituirsi entro il 15/7/2024). In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un’espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione, né del controricorso stesso, né dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.(Cass., Sez. 5, n. 10608/2025, Rv. 675264 – 01).
- Con il primo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, per mancata pronuncia su tutta la domanda. Contesta, in particolare, che la sentenza impugnata ha posto alla base della sua decisione l’errato presupposto che “il contribuente con il suo ricorso introduttivo, come correttamente rilevato dal primo giudice, avrebbe solo eccepito la prescrizione quinquennale del tributo e non la debenza residua in ragione della non residenza e non della proprietà dell’immobile indicato nell’atto impugnato”. Deduce, viceversa, di avere, sin dal ricorso introduttivo, evidenziato di non essere mai stato proprietario di alcun immobile nel Comune di Scafati e di non essersi trovato in alcuna relazione di fatto con l’immobile di cui al foglio 9 numero 807 indirizzo via (Omissis)
Deduce di avere allegato la diversa residenza solo al fine di rafforzare la contestazione della pretesa erariale, precisando che anche quando avrebbe riportato la sua residenza nel Comune di Scafati l’avrebbe fissata presso l’abitazione materna nel cui stato di famiglia è entrato come risultante dal certificato storico prodotto in primo grado e dai certificati di residenza e stato di famiglia prodotti in secondo grado.
Contesta, pertanto, di avere eccepito solamente la prescrizione, precisando di avere, invece, prospettato solo in via residuale, ove fossero stati provati i presupposti impositivi, l’intervenuta decadenza e, comunque, la prescrizione sia triennale che quinquennale.
- Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 1, comma 639, 641, e 649 del D.L. n. 147 del 2013, dell’art. 2697, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5. In particolare, deduce l’omesso l’esame delle deduzioni del ricorrente in ordine alla assenza di prova del presupposto della chiesta tassazione, limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebbe avuto l’onere di dimostrare, con semplice certificazione catastale, l’erroneità dell’indicazione del bene per cui era chiesto il tributo.
- I motivi sono fondati, e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Risulta, infatti, che il ricorrente con il ricorso introduttivo ha dedotto di non essere proprietario dell’immobile (pag. 3 delle premesse in fatto) e contestato la sussistenza del presupposto impositivo, ovvero affermato l’inesistenza giuridica di un valido titolo a suo carico (motivo 1)
La sentenza impugnata, non solo, non ha considerato tale parte di censura, ritenendo la contestazione limitata all’intervenuta decadenza o prescrizione della pretesa, ma anche errato nella ripartizione degli oneri probatori. A fronte, infatti, della negazione da parte dell’odierno ricorrente della sussistenza del presupposto impositivo, nella specie, di non avere alcuna titolarità di un diritto reale, né alcuna relazione di fatto o detenzione con l’immobile (sito nel comune di Scafati, e censito al foglio 9 numero 807 indirizzo via (Omissis)), i giudici di secondo grado avrebbero dovuto verificare su quale presupposto il comune fondava la propria pretesa. Dalla sentenza emerge, invece, solo la prova documentale di un’utenza. Costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio che, in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi. Ne consegue che è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 6 – 5, n. 17622/2016, Rv. 640781 – 01, Sez. 5, n. 22130/2017, Rv. 645621 – 01, Sez. 5, n. 12979/2019, Rv. 653733 – 01, Sez. 6 – 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 – 01).
Nel caso in esame la sentenza, dunque, non ha risposto all’intera domanda proposta e non fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio.
- Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. Deduce, in particolare, che l’atto impugnato riporta solo per l’anno 2020 un richiamo alla delibera del consiglio comunale e riporta nell’apposita tabella
dell’elenco degli immobili l’unità identificata al foglio 9 n. 807 indirizzo via (Omissis)
5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non riporta, né trasfonde nel ricorso per cassazione il contenuto dell’avviso impugnato, impedendo alla Corte qualsiasi vaglio di legittimità sullo stesso.
- Ne consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo, il rigetto del terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGTII della Campania per l’esame della controversia sulla base dei principi qui richiamati ed anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– Viene ribadito il principio secondo cui, in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, che non siano accessorio o pertinenza degli stessi. Da ciò consegue che è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, mentre è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare dell’eventuale esenzione o riduzione della superficie tassabile, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
Nel caso di specie, a fronte della negazione, da parte del contribuente, della sussistenza del presupposto impositivo, ossia di non avere alcuna titolarità di un diritto reale, né alcuna relazione di fatto o detenzione con l’immobile oggetto di accertamento, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto verificare su quale presupposto il Comune aveva fondato la propria pretesa impositiva, non essendo sufficiente a tal fine la sola prova documentale di un’utenza.
In accoglimento del ricorso per Cassazione del contribuente, la sentenza di secondo grado viene quindi annullata, con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo accertamento nel merito.