Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, sez. II, sent., 24 novembre 2025 n. 228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PRATO
SECONDA SEZIONE
riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GLENDI GRAZIELLA, – Giudice monocratico
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 125/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
omissis….
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– CONTESTAZIONE n. (…) IMU 2020
– CONTESTAZIONE n. (…) IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2025 depositato il 11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava il diniego del 1 aprile 2025 di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento IMU n. (…) e n. (…) emessi il 20 dicembre 2024, relativi agli anni 2020 e 2021. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti alla S. s.p.a. con istanza presentata il 18 febbraio 2025, in quanto l’immobile oggetto di accertamento costituente la ex casa coniugale era stato assegnato dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Prato 29 agosto 2014, n. 990, allegata all’istanza, alla ex coniuge che vi abitava con la figlia, per cui l’IMU non era dovuta.
Il ricorrente contestava il diniego perché l’ente impositore aveva erroneamente ritenuto che l’esenzione sulla casa assegnata all’ex coniuge sussistesse solamente fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, quando, invece, nella sentenza era espressamente sancito, al punto 2 delle condizioni di divorzio, che la casa coniugale “resta in assegnazione alla sig.ra Nominativo_3 fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età della figlia Nominativo_4, o se prima, fino al momento in cui la stessa sarà economicamente autosufficiente”. Nei periodi oggetto di accertamento, la figlia, nata il 9 aprile 1997, non aveva ancora compiuto 26 anni di età, né era economicamente autosufficiente, godendo solo di esigue somme erogate per borsa di studio, come da certificazione dei redditi che veniva prodotta. Inoltre, il ricorrente osservava come non corrispondesse al vero quanto affermato dalla So-Ri nell’impugnato diniego, ovvero che la c.d. nuova IMU avesse modificato la disciplina precedente, dal momento che la disciplina sul regime derivante dal provvedimento di assegnazione della casa era stata, piuttosto, allargata anche per il contesto delle convivenze di fatto, secondo la chiara interpretazione resa dalla circolare del Dipartimento Finanze del MEF n. 1 del 18 marzo 2020, in cui, infatti, si legge che “nulla è mutato rispetto alla precedente disciplina”. Sicché, indipendentemente da un rapporto di coniugio, l’imposta va pagata secondo le regole ordinarie solamente in assenza di figli, o in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, venendo in questi casi meno anche il diritto all’assegnazione della ex casa coniugale.
Il ricorrente, di conseguenza, chiedeva alla Corte adita, previa sospensione dell’esecuzione da valutare anche per il riflettersi della pretesa sugli anni successivi 2022 e 2023, di annullare il provvedimento impugnato e, con esso, anche gli avvisi di accertamento “presupposti” per violazione di legge, e dichiarare ed accertare nel merito l’illegittimità e/o infondatezza della pretesa e la non debenza dell’imposta IMU per l’immobile di cui trattasi anche per gli anni 2022 e 2023, vinte le spese.
Fissata l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione con modalità da remoto, comparivano le parti e il difensore della S.R. s.r.l., che nel frattempo aveva formulato istanza di accesso agli atti, ma non si era ancora costituito, si opponeva verbalmente all’accoglimento. La Corte, in composizione monocratica, sentite la parti, “ritenute le evidenze di fondatezza dei motivi di ricorso, salva la migliore valutazione nel merito, valutato il periculum in relazione a quanto sopra e alle condizioni economiche della parte”, accoglieva l’istanza di sospensione, compensando le spese della fase.
Alla pubblica udienza, come richiesto dal ricorrente, di trattazione del merito, fissata sempre con modalità da remoto, compariva il difensore del Ricorrente_1 il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso e, avendo il difensore della S. comunicato telefonicamente alla Segreteria asserite e non meglio specificate difficoltà di collegamento, pur avendo in precedenza agevolmente partecipato all’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione da remoto, il Giudice monocratico, verificato agli atti che la parte resistente non era costituita, né vi erano giustificati motivi di differimento, tratteneva il ricorso in decisione.
Motivi della decisione
Visti gli atti, sentita la parte costituita comparsa all’udienza, va subito rilevato che, nella specie, si tratta dell’impugnazione di dinego espresso di autotutela, al quale va applicata la novellata disciplina introdotta nello Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto, per prima cosa, occorre verificare se il diniego impugnato rientra nella fattispecie dell’autotutela obbligatoria o facoltativa.
Ai sensi dell’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha l'”obbligo” di annullare gli atti impositivi quando ricorre uno dei casi tassativamente previsti dalle lett. a) – g) del comma 1 del citato art. 10-quater e quando non ricorre una delle circostanze previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Con riferimento ai casi previsti al comma 1 dell’art.10-quater, è indicato, alla lett. e), l'”errore sul presupposto d’imposta”, e, nella specie, si tratta proprio di questa ipotesi, in quanto l’ente impositore con gli atti di accertamento oggetto della richiesta del contribuente di annullamento, ha preteso l’IMU ritenendo sussistenti i presupposti per l’imposizione in quanto, come si legge nel diniego impugnato, con il raggiungimento della maggiore età della figlia sarebbe venuto meno il regime di affidamento e, con esso, l’equiparazione ad abitazione principale esente della “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n.4, della L. n. 160 del 2019.
Con riferimento, poi, alle circostanze previste dal comma 2 dell’art.10-quater, al verificarsi delle quali l’obbligo di cui al comma 1 non sussiste, ovvero l’essere intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, nonché l’essere decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione, nella specie non ricorre, né l’una, né l’altra, in quanto gli atti di accertamento non sono stati neppure impugnati, sicché non è intervenuta nessuna sentenza, e l’istanza di autotutela è stata presentata dal contribuente all’ente in data 18 febbraio 2025, prima, quindi, del decorso di un anno dalla definitività degli atti.
Appurato, dunque, che si tratta di ipotesi di autotutela “obbligatoria”, occorre, allora, ulteriormente verificare, nella concreta fattispecie, se gli atti di accertamento fossero davvero inficiati da errore sul presupposto di imposta, sempre, e solo, al fine di riscontrare se vi fosse, o meno, in capo alla S. l’obbligo, imposto ex lege, di annullarli.
Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la consolidatissima giurisprudenza della Suprema Corte, alla luce delle disposizioni che regolano gli effetti della separazione personale o del divorzio, “l’assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell’interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente” (Cass. n. 25604/2018; Cass. n. 3015/2018). Sicché “la revoca dell’assegnazione della casa coniugale ha come presupposto esclusivamente l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell’autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (Cass. n. 20452/2022).
L’assegnazione dell’ex casa coniugale ha, dunque, quale presupposto, non solo la convivenza con i figli minori affidati (tenuto, per di più, conto che il regime ordinario è ormai quello dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori e, quindi, sono rarissimi i casi di affidamento ad uno solo dei genitori, tanto è vero che anche la figlia del ricorrente era stata affidata congiuntamente a entrambi i genitori, come si evince dalla sentenza), bensì anche la convivenza con i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Orbene, la disciplina IMU, anche a seguito della L. n. 160 del 2019, laddove fa riferimento alla equiparazione ad abitazione principale della casa “assegnata al genitore affidatario dei figli” in base a provvedimento del giudice e al “diritto di abitazione in capo al genitore affidatario”, di cui al comma 741, lett. c), n. 4, L. n. 160 del 2019, da leggersi in combinato disposto con l’individuazione della soggettività passiva del “genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli”, di cui al comma 743 dell’art. 1 della medesima legge, non può che interpretarsi in maniera conforme ai presupposti civilistici per l'”assegnazione” della casa coniugale, che, come visto, è istituto afferente, non soltanto alla coabitazione con i figli minorenni, bensì anche con i figli divenuti maggiorenni (e quindi non più soggetti ad affidamento), ma non ancora economicamente autosufficienti. Siffatta (peraltro assai ovvia) interpretazione di coerenza della disciplina fiscale con quella civilistica è stata confermata, come ricordato dal ricorrente, dal Dipartimento Finanze MEF con la circolare n. 1 del 18 marzo 2020, secondo cui “la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”.
Deve, poi, sottolinearsi, che, facendo riferimento, sia il comma 741, lett. c), n. 4, sia il comma 743, dell’art. 1, L. n. 160 del 2019, al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, l’ente impositore non ha alcuno spazio di sindacato sul detto provvedimento, in quanto è in base ad esso che resta ferma l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata. Nella specie, l’assegnazione della ex casa coniugale alla ex moglie è stata stabilita dalla sentenza del Tribunale di Prato, prodotta agli atti, “fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età della figlia, o, se prima, fino al momento in cui la stessa sarà economicamente autosufficiente”, circostanza che il ricorrente ha comprovato, con la documentazione prodotta, non essersi verificata negli anni accertati 2020 e 2021.
Di conseguenza, deve ritenersi che, mancando il presupposto per l’imposizione in capo al ricorrente in ragione dell’assegnazione dell’immobile costituente la ex casa coniugale alla ex moglie, nella fattispecie in esame sussiste la manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione individuata dalla lett. e) del comma 1, dell’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente. Quindi, l’ente impositore aveva, ed ha, l’obbligo di annullare gli avvisi di accertamento IMU n. (…) e n. (…) nell’esercizio del proprio potere di autotutela, come normativamente prescritto.
Non avendolo fatto, il diniego impugnato va annullato proprio perché difforme dall’obbligo sancito dalla legge.
Il giudice nulla può, invece, direttamente statuire sui detti avvisi di accertamento IMU, posto che essi non sono stati impugnati davanti all’organo giurisdizionale nel termine previsto dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992. Tanto è vero che l’atto impugnabile davanti all’organo giurisdizionale, nel caso di violazione da parte dell’ente impositore dell’obbligo a suo carico di annullamento in autotutela, non è l’atto del quale il contribuente ha chiesto all’ente l’annullamento in autotutela, bensì “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela”, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g-bis), D.Lgs. n. 546 del 1992. Gli avvisi di accertamento neppure costituiscono, come sembra ipotizzare la difesa del Ricorrente_1 nelle conclusioni formulate in ricorso, “atti presupposti” al diniego, sui quali il giudice possa pronunciarsi trattando il diniego, in quanto sono, invece, propriamente gli atti impositivi oggetto della denegata istanza di autotutela, sui quali, come detto, il giudice può statuire solamente se avverso ad essi è stato proposto tempestivo ricorso, essendo, in difetto, qualsivoglia richiesta inammissibile. In conseguenza del pronunciato annullamento del diniego impugnato, graverà, dunque, sull’ente impositore, tenuto ad attenersi al dictum del giudice sulla sancita sussistenza dell’obbligo prescritto dall’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, il compito di provvedere, in assolvimento al detto obbligo, ad annullare gli avvisi di accertamento di cui trattasi. Con possibilità del ricorrente, nella denegata ipotesi in cui l’ente non provvedesse, di ricorrere ex art. 70, D.Lgs. n. 546 del 1992, al giudizio di ottemperanza, con ogni conseguenza a carico dell’ente stesso. Siffatto rimedio, già prospettato, nella vigenza della pregressa disciplina, dalle Sezioni Unite 27 marzo 2007 n. 7388, si appalesa, infatti, nella disciplina attuale, strumento perfettamente conforme al dettato normativo sugli “obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria” di cui al citato art. 70.
Tanto meno il giudice adito può statuire alcunché con riferimento agli anni 2022 e 2023, trattandosi di richieste inconferenti che esulano in toto dal diniego impugnato.
Le spese, infine, tenuto conto che la parte resistente non si è costituita in giudizio, vanno liquidate a carico della S. a favore del ricorrente solamente per le fasi di studio e introduttiva, in base allo scaglione di valore e nei minimi vista la contenuta difficoltà, in Euro 463,00 (di cui Euro 284,00 per la fase di studio ed Euro 179,00 per la fase introduttiva), oltre accessori come di legge e rimborso del CUT versato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla il diniego espresso di esercizio del potere di autotutela obbligatoria degli avvisi di accertamento IMU anni 2020 e 2021. Condanna la S. s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate in Euro 463,00, oltre accessori come di legge e rimborso CUT.
Prato, il 3 novembre 2025.
COMMENTO – E’ affetto da errore sul presupposto di imposta, e come tale deve essere annullato in via di autotutela obbligatoria (art. 10-quater Legge 212/2000), l’avviso di accertamento IMU relativo ad un immobile adibito a casa familiare, che il coniuge assegnatario abiti insieme al figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.
L’assoggettamento ad IMU del predetto immobile, sul presupposto della raggiunta maggiore età del figlio, appare infatti illegittimo, in quanto l’assegnazione dell’ex casa coniugale ha quale presupposto non solo la convivenza con i figli minori affidati o comunque (in caso di affido condiviso, che ad oggi costituisce la “regola”) collocati presso un genitore, ma anche la convivenza con i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
La disposizione fiscale, che equipara all’abitazione principale la casa “assegnata al genitore affidatario dei figli“, deve essere interpretata in maniera conforme ai presupposti civilistici per l'”assegnazione” della casa familiare stessa.
Tale istituto afferisce quindi non soltanto alla coabitazione con i figli minorenni, ma anche a quella con i figli divenuti maggiorenni (e quindi non più soggetti ad affidamento), ma non ancora economicamente autosufficienti.
In senso conforme all’analogia tra la norma fiscale e quella civilistica si è espressa anche la prassi amministrativa, secondo cui “la differente formulazione della norma introdotta dal comma 741, lett. c), n. 4 – della Legge 27 dicembre 2019 n. 160- che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale e al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. Nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina” (Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze – 18 marzo 2020 n. 1).
In applicazione di tale principio, viene annullato il provvedimento di diniego espresso di annullamento in autotutela obbligatoria dell’avviso di accertamento IMU, in quanto quest’ultimo risultava emesso sulla base di un evidente errore sul presupposto di imposta.
Avv. Cecilia Domenichini