Cass. civ., sez. V, ord., 02 luglio 2026 n. 22618


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere Rel.

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott. ROMANO Carmela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5257/2021 R.G. proposto da:

R D., rappresentata e difesa dall’avv. …..                                                                                                                                            – ricorrente –

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. ………………..                                                                                                        – controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 2239/2020 depositata il 15/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello della società contribuente, con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto l’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento e conguaglio per IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeroplani), con rifiuto di rimborso in relazione ai periodi 1/1/2014 – 31/12/2014 e 1/1/2015 – 22/2/2015;
  2. ricorre per cassazione la società contribuente con sette motivi, integrati da memoria; 
  3. la Regione Lazio, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; le spese possono compensarsi per il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia solo dopo la proposizione del ricorso.
  2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (omessa pronuncia sulla inesistenza/nullità della notifica con PEC dell’avviso di accertamento e conguaglio senza firma digitale); con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 26, secondo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e degli art. 48, secondo comma, 20 e 23-ter D.Lgs. n. 82 del 2005, e art. 149-bis, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (l’atto notificato è di accertamento e non di riscossione).

I due motivi si trattano congiuntamente in quanto logicamente connessi. 

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