Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18 maggio 2026, n. 14704


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere relatore

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott.ssa DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott.ssa MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23978/2019 R.G., proposto

DA COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. …, con studio in … (presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: (Omissis)),                                                      RICORRENTE

CONTRO

“…”, con sede in …, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. …, con studio in …, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: (Omissis)),                                                                                                          CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 maggio 2019, n. 3003/1/2019, notificata il 23 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

Svolgimento del processo

  1. Il Comune di Palermo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 maggio 2019, n. 3003/1/2019, notificata il 23 maggio 2019, la quale, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso sull’istanza presentata dalla “…” il 26 novembre 2012/4 dicembre 2012 per l’eccedenza dell’ICI versata nel periodo compreso dall’anno 1993 all’anno 2006, per l’ammontare complessivo di Euro 64.387,18, su immobili ubicati nel medesimo Comune, in ragione del minor valore imponibile (rispetto a quello risultante dai libri contabili ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504) conseguente alle rendite attribuite in via definitiva nell’anno 2010 (su dichiarazione risalente all’anno 1998), dopo che il Comune di Palermo aveva accolto l’istanza di rimborso per l’eccedenza dell’ICI versata dall’anno 2007 all’anno 2010, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Palermo nei confronti della “…” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 17 dicembre 2014, n. 2325/1/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
  2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo che: “Dal momento in cui ha avuto la comunicazione dell’atto attributivo della rendita catastale, ha potuto attivare il suo diritto ad effettuare il pagamento secondo il criterio della rendita catastale ed ha inoltrato la richiesta di rimborso in data 26.11.2012, e quindi nel rispetto del termine sia triennale che quinquennale che si sono succeduti nel tempo. Ne consegue il diritto della società al richiesto rimborso”.
  3. La “… ” ha resistito con controricorso.
  4. In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è affidato a tre motivi.
  2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del gravame che la contribuente avesse diritto al rimborso dell’ICI versata dall’anno 1993 all’anno 2006, nonostante la decadenza maturata per il periodo non compreso nel triennio (o quinquennio) antecedente alla presentazione dell’istanza di rimborso (nell’anno 2012).

2.1 Il predetto motivo è fondato.

2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita,

vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (in tal senso: Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2011, n. 3666; Cass., Sez. 5°, 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., Sez. 5°, 11 maggio 2018, n. 11472;Cass., Sez. 5°, 8 aprile 2022, n. 11424; Cass., Sez. Trib., 7 febbraio 2024, n. 3472; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n. 34653; Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2026, n. 972).

2.3 Si è efficacemente osservato che, in continuità con il richiamato orientamento espresso dalle Sezioni Unite dell’anno 2011, l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (a tenore del quale: “1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati”), deve essere interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI;

con la conseguenza che, dal momento in cui abbia fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrà essere tenuto a pagare una somma maggiore in quanto intervenga un accertamento in proposito ovvero potrà aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta rimborso entro il termine triennale di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass. , Sez. 5°, 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., Sez. 5°,31 ottobre 2017, n. 25944; Cass., Sez. 5°, 27 aprile 2018, n. 10234). Secondo la norma richiamata, tale termine di decadenza decorre “dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”. Per cui, in relazione al rimborso conseguente all’attribuzione postuma della rendita, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che, in tema di ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute, fissato in tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, decorre dalla data dell’attribuzione della rendita, ma i relativi effetti retroagiscono alla data di richiesta di tale attribuzione, in quanto, una volta che questa istanza sia stata presentata, il contribuente ha fatto quanto era da lui esigibile, sicché deve solo attendere che l’ufficio faccia la sua parte, né la somma da pagare può dipendere dal caso o dal ritardo più o meno colpevole dell’amministrazione comunale (Cass., Sez. 5°, 19 ottobre 2012, n. 17951; Cass. , Sez. 5°, 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., Sez. 5°, 27 aprile 2018, n. 10234). Questo principio deve essere coordinato con l’indirizzo costante di questa Corte, secondo cui, in tema di ICI, l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., Sez. 5°, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5°, 8 agosto 2022, n. 24456; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21013; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre 2025, n. 34743).

2.4 Peraltro, in tema di ICI, il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, previsto, a pena di decadenza, dall’art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per le richieste di rimborso del contribuente, non può ritenersi sostituito con quello quinquennale introdotto dall’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove già maturato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass., Sez. 5°, 27 gennaio 2017 n. 2112; Cass, Sez. Trib., 16 gennaio 2026, n. 972).

2.5 Proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in decisione, si è precisato che, per quanto il contribuente possa richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso sulla base del criterio provvisorio del valore contabile del bene immobile, una volta determinata la rendita catastale per le annualità successive alla presentazione della denuncia di variazione, trattandosi di annualità d’imposta “sospese”, ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione, ma anche di rimborso, il termine di decadenza (sia esso triennale o quinquennale, a seconda della maturazione prima o dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) deve essere computato a ritroso in relazione agli anni antecedenti alla presentazione della domanda di rimborso (Cass., Sez. 5°, 31 ottobre 2017, n. 25944).

Il che, del resto, è coerente con la disciplina applicabile ai rimborsi conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi o atti equiparati alle leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome ovvero all’annullamento o alla disapplicazione di regolamenti o direttive dell’Unione Europea, laddove, a seguito della rimozione di un impedimento di fatto e non di diritto all’esigibilità del rimborso, è pacifico che la decorrenza del termine di decadenza è immune – sul piano dell’individuazione del dies a quo e del dies ad quem (in base alla regola generale del singolo tributo) – rispetto alla caducazione della norma nazionale o unionale che imponeva la prestazione ripetibile, restando insuperabile l’intangibilità dei rapporti esauriti (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 19 agosto 2004, n. 16246; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2012, n. 2822; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. 6°-5, 12 ottobre 2020, n. 21979; Cass., Sez. 5°, 27 luglio 2021, n. 21419). 2.6 Ne consegue che, essendo stata presentata l’istanza di rimborso per l’eccedenza corrisposta negli anni dal 1993 al 2006 soltanto il 4 dicembre 2012 (data di protocollazione da parte dell’ente impositore), la decadenza quinquennale (e non triennale, essendo ormai entrato in vigore l’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,) era già irreversibilmente maturata per gli anni antecedenti al 2007. Per cui, l’ente impositore aveva correttamente accolto soltanto l’istanza di rimborso per l’eccedenza corrisposta negli anni dal 2007 al 2010.

  1. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 1, commi 164 e 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente computato dal giudice del gravame il termine di decadenza rispetto al rimborso dell’ICI versata in eccedenza dall’anno 1993 all’anno 1996.
  2. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice del gravame che la contribuente aveva presentato dichiarazione DOCFA per il classamento di un fabbricato nell’anno 2011 e che l’amministrazione finanziaria aveva rettificato in maius la rendita proposta, ben potendo considerarsi sufficiente tale rendita per la immediata presentazione dell’istanza di rimborso (almeno con riguardo al singolo fabbricato).
  3. I predetti motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
  4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma del diniego di rimborso per l’eccedenza dell’ICI versata negli anni dal 1993 al 2006.
  5. Le spese giudiziali, sia per i gradi di merito che il grado di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, per il primo grado, e di Euro 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, per il secondo grado; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 7.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.

Conclusione

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2026.


MASSIMA: In tema di IMU, per i fabbricati del gruppo catastale D non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore contabile ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992 opera fino all’anno di iscrizione con attribuzione di rendita; dal momento in cui il contribuente presenta l’istanza di attribuzione della rendita, egli entra nel sistema generale della rendita catastale, potendo, una volta notificata la rendita, chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso nel rispetto del termine decadenziale di legge.