Cass. civ., sez. V, ord., 16 luglio 2026 n. 23385


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. HMELJAK Tania – Presidente

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere

Dott. BROGI Raffaella – Consigliera Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 3399/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato …….                                                                                                                                    Ricorrente

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA … ,                          controricorrente

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore                                                         intimato

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della TOSCANA n. 834/2024 depositata il 25/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.

Svolgimento del processo

  1. Il presente giudizio trae origine dall’impugnazione di un’intimazione con la quale veniva chiesto a A.A. il pagamento di una cartella risalente al 2003.
  2. La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, che lo rigettava, con sentenza confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2) n. 834/2024 depositata in data 25/06/2024.
  3. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
  4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, mentre l’agente della riscossione è rimasto intimato.
  5. La ricorrente, con istanza depositata in data 30/06/2026, ha chiesto la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, sino a data successiva al pagamento della prima rata della definizione agevolata prevista dalla suddetta legge.

Motivi della decisione

  1. In via preliminare occorre evidenziare, con riferimento alla cd. rottamazione-quinquies, che, in base all’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai carichi interessati dalla definizione agevolata ex art. 1, comma 82, legge n. 199 cit., l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

La sospensione del giudizio, in attesa del versamento della prima rata, non esclude, poi, un comportamento collaborativo del contribuente che depositi sollecitamente la documentazione relativa al pagamento della prima rata, nonché dell’ente creditore (quale parte costituita in giudizio) che confermi l’esistenza della definizione agevolata e il perfezionamento dei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 1, comma 87, cit.

P.Q.M.

dispone la sospensione del giudizio, invitando, sollecitamente, la ricorrente a depositare la prova del pagamento della prima rata e la controricorrente a depositare documentazione inerente al perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025 o a chiarire l’esistenza di eventuali cause ostative alla definizione agevolata.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2026.


COMMENTO REDAZIONALE- L’ordinanza interlocutoria in commento dispone la sospensione del giudizio con invito alle parti a depositare la prova del pagamento della prima rata (per la ricorrente) e documentazione inerente al perfezionamento della definizione agevolata o a chiarire l’esistenza di eventuali cause ostative a quest’ultima (per la controricorrente).

L’effettivo perfezionamento della definizione agevolata, di cui alla cd. “rottamazione- quinquies” ex Legge 199/2025, si realizza con il versamento della prima o dell’unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore, di Agenzia delle entrate – Riscossione o, in sua assenza, dell’Ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86, della comunicazione prevista dal comma 92, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

In attesa del versamento della prima o unica rata, il giudizio di legittimità può essere sospeso.