Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04 giugno 2026, n. 17939


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da: 

Dott. BALSAMO Milena – Presidente 

Dott. BENATTI Marco – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. LIBRI Margherita – Consigliere Rel.

Dott. CAVALLO Manuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 27152/2021 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via …, presso lo studio dell’Avv. …;                      – Ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati …, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’Avv. …;                                                                                                       – Controricorrente –

– avverso la sentenza n. 3736/2021 depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 18, in data 4/5/2021 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026, dal Consigliere Margherita Libri;

Svolgimento del processo

  1. A.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania in data 4 maggio 2021, n. 3736/2021, la quale, in controversia relativa all’impugnazione di avviso di accertamento per parziale versamento dell’IMU per l’anno 2015 avente ad oggetto alcuni immobili di sua proprietà, ubicati nel medesimo Comune, ha accolto parzialmente l’appello dell’amministrazione di Napoli, dichiarando legittimo l’accertamento limitatamente alla tassazione IMU dell’immobile di Via (Omissis), in quanto il beneficio fiscale era già stato riconosciuto al nucleo familiare per l’abitazione di via (Omissis) – presso la quale risultava fissata la residenza anagrafica e la dimora abituale del coniuge unitamente al figlio – e confermando nel resto l’impugnata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 8117/2019, che aveva invece riconosciuto l’esenzione oltre che relativamente al predetto immobile anche rispetto ad altro ubicato in via (Omissis) n. 104, destinato a luogo di culto.
  2. Il COMUNE DI NAPOLI si è costituito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo, il contribuente denuncia l’omessa motivazione dell’atto impugnato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., riproponendo le censure formulate innanzi ai giudici di merito, riferite al difetto di motivazione dell’avviso in rettifica, privo degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche a fondamento della pretesa impositiva.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

1.2. Il motivo è inammissibile, in quanto impropriamente veicolato mediante il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con il quale è deducibile l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e non certamente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

1.3.In ogni caso, la censura deve essere disattesa, alla luce dell’accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: “Con riferimento alla eccezione del difetto di motivazione, la Commissione ritiene che l’avviso appare adeguatamente motivato tanto che il Contribuente è stato in grado di argomentare con dovizia di particolari le proprie ragioni”; invero, tale argomentazione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5°, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5°, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6°-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5°, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5°, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5°, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5°, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5°, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5°, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Cass., Sez. 6°-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5°, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5°, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570).

  1. Con il secondo motivo, il contribuente deduce “violazione nonché erronea e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, per avere la Commissione tributaria regionale escluso l’esenzione IMU per l’abitazione principale, relativamente all’immobile sito in Via (Omissis), interno 22, in ragione dell’esenzione per l’immobile di Via (Omissis) n. 104 riconosciuta al coniuge del contribuente, che ivi risiede unitamente al figlio. Assume il ricorrente che la Corte regionale ha errato a non considerare che l’impugnato avviso in rettifica ha escluso l’esenzione da IMU relativamente a tutte le unità immobiliari in suo possesso, non riconoscendola né per quella ubicata in via (Omissis), scala B, int. 22 ove ha fissato la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, né per quella di Via (Omissis) n. 104, residenza anagrafica nell’anno 2013 del proprio coniuge.
  2. Il motivo è fondato.

3.1. Giova sul punto richiamare, in sintesi, le riflessioni riepilogate di recente da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26774, ai cui più ampi contenuti si rinvia), in relazione al quadro normativo di riferimento, ribadendo che:

– l’art. 4, comma 5, lett. a) D.L. n. 16/2012 ha modificato ed integrato l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011), che così dispone: “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504…. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate”;

– l’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha confermato tale disciplina, reintroducendo la completa esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), così riformulando l’art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ribadendo che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione con riferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale in sede di separazione o divorzio;

– tale disciplina (sebbene con la preventiva abrogazione dell’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011) è stata confermata dall’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019 (bilancio pluriennale per il triennio 20202022″), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”;

– l’esenzione IMU postula – a differenza dell’ICI – la contemporanea sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale;

– la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, con un intervento manipolativo/sostitutivo, ha espunto dall’art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. n. 201/2011, il riferimento al nucleo familiare, per cui, ora, per abitazione principale deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

3.2. È ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6°- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).

3.3. Prendendo atto di tale intervento manipolativo del giudice delle leggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6°-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6°-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6°-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6°Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6°-Trib., 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6°-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe l’esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973).

3.4. Per effetto dell’intervento del Giudice delle Leggi, è stato quindi escluso, in tema di esenzione IMU, che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia altrove la propria residenza (Cass., n. 12220/2026; Cass., n. 34036/2025; Cass., n. 32339/2022).

3.5. Nel caso di specie, l’esenzione per l’abitazione principale non è stata riconosciuta dall’ente impositore in relazione all’immobile ubicato in Napoli, alla Via (Omissis), risultando invece adibito ad abitazione del nucleo familiare, sin dalla sua costituzione in data 15/6/1993, l’immobile di Via (Omissis) n. 104, ove il coniuge del contribuente ha da sempre fissato la propria residenza anagrafica e sullo stesso è beneficiaria delle agevolazioni fiscali previste per le abitazioni principali.

3.6. La sentenza impugnata ha motivato il rigetto affermando, per quanto di interesse: “Nel caso in esame il Comune ha riconosciuto l’esenzione per l’immobile di via (Omissis) e denegato l’esenzione in via Carlo Poerio, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, non risulta che ivi dimori l’intera famiglia….Si tratta di un caso in cui i componenti del nucleo familiare sono proprietari di più immobili collocati sul territorio comunale; le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare possono essere applicate a un solo immobile e, nel caso specifico, esse sono state correttamente riconosciute al coniuge del ricorrente in relazione al cespite di Via (Omissis), dove ha residenza anagrafica unitamente al figlio. “.

3.7. Orbene, risulta evidente che la decisione del giudice di appello di mancato riconoscimento dell’esenzione per la medesima ragione ostativa fatta valere dall’ente territoriale, non sia conforme a diritto per effetto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 13 comma 2, pacificamente applicabile, ratione temporis, al caso di specie, in quanto il diritto all’esenzione per l’abitazione principale prescinde dalla residenza del coniuge e del nucleo familiare in altro immobile, fermo restando che gli altri requisiti previsti dalla norma, ossia

residenza anagrafica e dimora abituale del possessore, sono da ritenere pacifici (in tal senso, v. Cass., n. 12220/2026).

  1. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza del secondo motivo di ricorso e ritenuto infondato il primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., accogliendo per quanto di ragione l’originario ricorso del contribuente e riconoscendo per l’immobile, di cui all’impugnato avviso di accertamento, ubicato in Napoli, alla Via (Omissis), quale abitazione principale del contribuente, l’esenzione prevista dall’art. 13, II comma, quarto periodo, D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, in ragione della sopravvenienza, in corso di causa, della pertinente giurisprudenza di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente nei limiti esposti in parte motiva e con riferimento all’unità immobiliare ivi meglio specificata.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2026


MASSIMA: In materia di imposta municipale propria (IMU), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa nei suoi elementi essenziali, sì da poter contestare l’an e il quantum dell’imposta; grava, invece, sulla successiva fase contenziosa la verifica dell’effettivo verificarsi dei fatti indicati e della loro idoneità a sorreggere la pretesa impositiva. Non è pertanto configurabile un vizio di omessa motivazione dell’atto impositivo allorché il contribuente abbia potuto articolare compiutamente le proprie difese.