Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16 giugno 2026, n. 20263


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. BENATTI Marco – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. BRUNO Francesco – Consigliere Rel.

Dott. CAVALLO Manuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13585 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto

DA

… Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti …, come in atti domiciliata,                  – RICORRENTE –

CONTRO

… Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. …, come in atti domiciliata,           – CONTRORICORRENTE –

E

COMUNE DI CAPANNORI, in persona del legale rappresentante pro tempore,                                                                                        – INTIMATO –

avverso la sentenza n. 1481/19 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pubblicata in data 21 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza n. 1481/19, pubblicata in data 21 ottobre 2019, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha rigettato l’appello della … Srl avverso la sentenza n. 583/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la quale erano stati accolti parzialmente -ed, in particolare, relativamente all’IVA- i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- avverso le ingiunzioni fiscali n. (Omissis) e n. (Omissis), emesse dalla … Spa, per conto del Comune di Capannori, con riferimento -rispettivamente- alla TIA 2013 e ed alla TARI 2014.
  2. La DUSY GROUP Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.
  3. La ASCIT Servizi Ambientali Spa ha resistito, depositando controricorso e, successivamente memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.
  4. Il Comune di Capannori, invece, è rimasto intimato.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso poggia sui seguenti motivi:

– con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 49 D.Lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 158 del 1999, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 5 e 9 reg. TIA del Comune di Capannori e della delibera della Giunta Municipale n. (Omissis) del 2014; la corte di merito, infatti, aveva invertito l’onere della prova e considerato generiche le contestazioni che aveva articolato, reputando che fosse stato dimostrato, per un verso, il “numero degli svuotamenti”, spettando alla contribuente verificare il riempimento dei cassonetti prima di esporli per lo svuotamento (che avrebbe imposto, volta per volta, la loro “movimentazione”, dai locali interni al piazzale esterno, nonostante si trattasse di cassonetti particolarmente ingombranti e pesanti), e che fosse stato determinato, per altro verso, il quantitativo di rifiuti smaltito, nonostante gli svuotamenti fossero avvenuti quando i cassonetti erano vuoti o semivuoti e non le fosse stato consentito di esercitare qualsivoglia controllo “per mancanza di informazione”;

ciò in quanto l’approvazione della tariffa “puntuale” era avvenuta in data 28 novembre 2013, ai fini della TIA, ed in data 8 aprile 2014, ai fini della TARI, con decorrenza anticipata al 1 gennaio, ma “della modifica della metodologia -indiretta- di misurazione dei rifiuti” aveva avuto contezza “solo con la fattura di conguaglio 2013, pacificamente recapitata… alla fine del 2014”, mentre quelle di acconto erano state “del tutto corrispondenti, negli importi e nei parametri indicati, alle modalità precedenti di tariffazione, che si basavano sulla superficie dei locali e sulla tipologia di attività”; i previgenti criteri di tassazione, invero, non erano ancorati al numero degli svuotamenti per la determinazione della quota variabile della tariffa e, pertanto, non era possibile ritenere che i contribuenti fossero onerati di una verifica “incompatibile con i tempi di introduzione del nuovo metodo di tariffazione, con la mancanza di specifiche informazioni all’utenza e con l’assenza di un calendario dei ritiri preventivamente comunicato”; inoltre, non era stato tenuto conto, nell’emissione delle ingiunzioni fiscali

impugnate, della delibera n. (Omissis) del 2014, con la quale la Giunta Municipale aveva fissato un limite massimo di 104 svuotamenti per l’anno 2013;

– con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013, in relazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., degli artt. 5, 6 e 9 del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Capannori e della delibera della Giunta Municipale n. (Omissis) del 2014; la tariffa applicata, infatti, non aveva tenuto conto, analogamente a quanto era avvenuto per l’annualità 2013, della “effettività dei conferimenti”, in mancanza, oltre tutto, di “trasparenza informativa” ed in contrasto con i principi recepiti anche a livello comunitario, che davano risalto alla necessità che l’ammontare preteso fosse corrispondente alla quantità di rifiuti realmente conferita;

– con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.L. n. 248 del 2007 e degli artt. 52, comma 5, lett. b), num. 3, e 53 D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 115 c.p.c.; i giudici di secondo grado, infatti, avevano ritenuto che la gestione dei rifiuti solidi urbani, affidata ad una società a totale partecipazione pubblica, comportasse anche l’esercizio del servizio di riscossione delle tariffe, nonostante la controricorrente, al momento dell’emissione delle ingiunzioni fiscali impugnate, non fosse più a totale partecipazione pubblica, perché soggetta “a direzione e controllo del socio unico Reti Ambiente Spa”, né era iscritta all’albo di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 1997.

  1. Orbene, i motivi di ricorso, quali testé riepilogati, non sono suscettibili di scrutinio nel merito, perché la controversia non poteva essere esaminata e decisa dai giudici tributari aditi dalle parti, vertendosi in materia per la quale la giurisdizione spettava all’autorità giudiziaria ordinaria.
  2. È opportuno rammentare, a tal proposito, che la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, da apprezzare in relazione al petitum sostanziale e, cioè, allo specifico oggetto ed alla reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuabile in relazione alla protezione ad essa accordata, in astratto, dall’ordinamento, senza che, al riguardo, assuma rilievo decisivo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass., sez. un., n. 20852/22, Cass., sez. un., n. 362/23 e Cass., sez. un., n. 5375/25).

Il criterio del petitum sostanziale, del resto, esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventus Utis ed impone che il suo accertamento consegua alla delibazione dei fatti allegati dall’attore, irrilevanti configurandosi, al contrario, le difese del convenuto, destinate a riemergere sulla scena processuale nel momento logicamente successivo della valutazione delle risultanze probatorie per la decisione del merito della controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 1470/94, Cass., sez. un., n. 10966/03, Cass., sez. un., n. 22643/09, Cass., sez. un., n. 2360/15, Cass., sez. un., n. 15748/19, Cass., sez. un., n. 13702/22 e Cass. n. 16796/25).

3.1. Ebbene, nella vicenda in esame, tenuto conto del petitum sostanziale, attinente, con riferimento all’annualità 2013, alla TIA e, con riferimento all’annualità 2014, alla TARI “puntuale” o “corrispettiva” (cfr., allegate in copia al fascicolo della ricorrente, le ingiunzioni fiscali n. (Omissis) e n. (Omissis), il cui esame permette di arguire agevolmente la pretesa azionata, nonché le difese assunte, nel corso dei due gradi di merito, dalla controricorrente, sostanzialmente coincidenti, peraltro, a quelle della contribuente, con riferimento allo specifico oggetto ed alla precipua natura del contenzioso qui riguardato), deve ribadirsi che il giudice deputato a conoscere della controversia era -ed è- quello ordinario e non quello tributario.

3.2. Quanto alla TIA (della quale si discute, come si è detto, con riferimento all’annualità 2013), questa Corte ha specificato che la giurisdizione deve essere così ripartita: 1) spettano alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di TIA 1 aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 22 del 1997 nel periodo di vigenza della predetta disposizione e, pertanto, fino alla data del 31 maggio 2010, di entrata in vigore dell’art. 14 D.L. n. 78 del 2010, indipendentemente dalla data in cui le relative controversie siano sorte; 2) spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA 2 sorte successivamente al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del succitato art. 14 D.L. n. 78 del 2010, che hanno ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensi dell’art. 238 D.Lgs. n. 152 del 2006; 3) spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA 1 sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 che hanno ad oggetto la debenza della tariffa dovuta per il periodo successivo all’abrogazione dell’art. 49 D.Lgs. n. 22 del 1997, ad opera dell’art. 238 D.Lgs. n. 152 del 2006, ma comunque applicata “in regime transitorio” (cfr. Cass., sez. un., n. 20260/25).

3.3. Quanto, invece, alla TARI “puntuale” o “corrispettiva” (della quale si discute, come pure si è detto, con riferimento all’annualità 2014), questa Corte ha osservato che trattasi di un’entrata di natura privatistica e non tributaria, con la conseguenza che il giudice competente a cui devono essere devolute le relative controversie è quello ordinario e non quello tributario (cfr. Cass., sez. un., n. 11290/21).

Ed, invero, l’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013 stabilisce che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con regolamento di cui all’art. 52 D.Lgs. n. 446 del 1997, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, ed, ancora, che, “nella determinazione della tariffa”, possono tenere conto “dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999”.

L’art. 1, comma 667, legge n. 147 del 2013, non di meno, dispone, nella prospettiva di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 Direttiva 2008/98/CE, che, “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali”, siano stabiliti “criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione Europea”.

Questa disciplina -considerata alla luce della ratio legis che la ispira, volta a conseguire, attraverso un modello tariffario reputato particolarmente efficace nell’attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani di cui all’art. 179 D.Lgs. n. 152 del 2006, una correlazione sempre più marcata tra la reale produzione dei rifiuti e l’ammontare da versare- permette di ritenere che, attraverso una norma di rango primario (art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013), sia stata autorizzata l’adozione, ad opera dei comuni, di una tariffa del tutto alternativa alla TARI, caratterizzata da corrispettività ed avente natura privatistica, in vista della quale le amministrazioni comunali possono tenere conto dei criteri enunciati nel regolamento emanato con il D.P.R. n. 158 del 1999 (recante norme per l’elaborazione di un metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), considerati idonei dal legislatore a fungere da parametri -predeterminati per legge e, quindi, affidabili- anche ai fini della determinazione e dell’applicazione della tariffa “puntuale” o “corrispettiva”.

Con il decreto menzionato dall’art. 1, comma 667, legge n. 147 del 2013 -che è stato concretamente adottato in data 20 aprile 2017- sono stati individuati i criteri attraverso i quali realizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio: tale provvedimento -avente natura sostanzialmente tecnica, perché funzionale all’individuazione delle modalità operative di gestione del servizio e di ripartizione dei costi- ha costituito un passaggio indispensabile nel varo di questa “nuova tariffa”, ancorché nella precipua ottica di perseguire una necessaria uniformità di trattamento sul territorio nazionale nell’erogazione del servizio, essendo i comuni comunque legittimati, già prima della sua emanazione, all’adozione della tariffa, in forza dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013.

Anche perché, a ritenere diversamente, sarebbe di difficile comprensione -anche in chiave sistematica, avuto riguardo, quindi, non solo all’ordito normativo che connota specificamente il D.M. 20 aprile 2017, ma anche alla disciplina generale con la quale è stata autorizzata l’istituzione della tariffa “puntuale” o “corrispettiva”- la norma transitoria contenuta nell’art. 10, secondo la quale “i comuni che, nelle more dell’emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore”: espressione che conferma vieppiù la legittimità delle tariffe varate, anche antecedentemente all’emanazione del suddetto decreto, da moltissime amministrazioni comunali, in virtù dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013 e dei criteri rinvenibili nel D.P.R. n. 158 del 1999, richiedendo solamente -la prefata disposizione- un adeguamento -per le esigenze di uniformità poc’anzi mentovate- dei regolamenti locali con le quali le succitate tariffe siano state adottate.

In conclusione, trattandosi di una tariffa avente natura privatistica, fondata sul nesso sinallagmatico tra servizio effettivamente reso e corrispettivo, la controversia de qua, che verte proprio sull’applicazione di una siffatta tariffa, è attratta -come, del resto, questa Corte, con riferimento, peraltro, ad un contenzioso inerente ad un’annualità di imposta antecedente alla promulgazione del D.M. 20 aprile 2017, ha recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 5536/26) – nella giurisdizione del giudice ordinario.

  1. Non è lecito dubitare, d’altro canto, della rilevabilità, in questa sede, del difetto di giurisdizione del giudice tributario, atteso che, nell’ipotesi di un procedimento instaurato prima della riforma dell’art. 37 c.p.c., qual è quello che occupa questa Corte, deve escludersi la formazione del giudicato interno laddove il giudice di primo grado non si sia pronunciato espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio “in ogni stato e grado” del processo o inerente a “questioni fondanti”, decidendo la causa nel merito, e le parti non abbiano impugnato la decisione in relazione a tale profilo (cfr. Cass. n. 33240/25, che richiama, sul punto, Cass., sez. un., n. 24172/25).
  2. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e deve essere dichiarata la giurisdizione di quello ordinario, davanti al quale le parti potranno riassumere il giudizio, in applicazione dell’art. 59, comma 1, legge n. 69 del 2009, secondo il quale il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione (cfr. Cass. n. 7388/26).

Non è necessario, infine, che sulla questione di giurisdizione de qua si esprimano le Sezioni Unite, in applicazione del principio secondo il quale, ai sensi dell’art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le Sezioni Semplici della Corte Suprema di Cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse su di essa, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le Sezioni Semplici (cfr. Cass., sez. un., n. 1599/22).

  1. Le spese di lite, tenuto conto del consolidarsi degli orientamenti summenzionati riguardo al riparto di giurisdizione in subiecta materia in epoca successiva all’insorgere della lite, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario a decidere la controversia e cassa la sentenza impugnata;

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti potranno riassumere la causa nei termini di legge;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2026.


MASSIMA: La c.d. TARI puntuale o corrispettiva, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 668, L. n. 147/2013, costituisce entrata di natura privatistica, caratterizzata da nesso sinallagmatico tra servizio reso e corrispettivo, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario.