Cass. civ., sez. V, ord., 08 luglio 2026 n. 22913
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente
Dott. LENOCI Valentino – Consigliere
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere
Dott. TARTAGLIONE Giuliano – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11419/2018 R.G. proposto da:
A.A., B.B. e C.C., rappresentati e difesi dall’Avv. …., ricorrenti
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; controricorrente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 8113/05/2017, depositata in data 4 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 del Consigliere Giuliano Tartaglione.
Svolgimento del processo
- L’Agenzia delle entrate notificava alla società A. Srl in liquidazione ed ai cinque soci l’avviso di accertamento (Omissis), con il quale rideterminava in Euro 114.467,00 il reddito della società per l’anno 2006, previa applicazione dell’art. 30 legge n. 724/1994.
Il reddito non dichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci; pertanto, l’Agenzia notificava ai soci A.A., B.B. e C.C. tre avvisi di accertamento (nn. TF9011208093-95-96), con i quali recuperava a tassazione maggiore imponibile ai fini IRPEF.
I predetti avvisi venivano impugnati con quattro distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che, previa riunione, li rigettava.
- Società e soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno.
La C.T.R., con ordinanza n. 1556/6/2015 del 30 settembre 2015, dichiarava l’interruzione del giudizio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese.
In data 30 marzo 2016 i tre soci depositavano istanza di riassunzione.
La C.T..R dichiarava l’estinzione del giudizio per non essere, l’atto di riassunzione, stato notificato a tutti i contraddittori necessari.
- Per la cassazione della citata sentenza i soci in epigrafe indicati propongono ricorso affidato ad un motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.
Motivi della decisione
- Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 D.Lgs. 546/1992” per avere la C.T..R erroneamente estinto il processo, atteso che, secondo il disposto dell’art. 43, D.Lgs. n. 546/1992, l’istanza di riassunzione del giudizio interrotto non va notificata dalla parte, bensì unicamente depositata presso la segreteria della Commissione tributaria, alla quale spetta poi di comunicare alle altre parti la data della nuova udienza.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. L’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 prevede che “se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente”, ovvero a fissare la data dell’udienza di trattazione secondo quanto previsto dall’art. 30, richiamato nel comma 1.
Il terzo comma prevede, infine, che la comunicazione della data di trattazione ex art. 31 D.Lgs. cit. deve essere eseguita dalla segreteria “oltre che alle parti costituite”, “alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori, personalmente”.
1.3. La sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che – una volta depositata l’istanza di trattazione di cui all’art. 43, comma 2, cit., nel termine ivi previsto – la specialità del rito tributario rispetto all’ordinario rito civile detta una sequenza procedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale il Presidente, esaminata l’istanza, fissa l’udienza di trattazione e nomina il relatore e quindi la segreteria, a norma dell’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, provvede alla comunicazione di cui all’art. 31 del citato decreto.
Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione del processo tributario interrotto, come articolato nella sequenza innanzi riportata, fa sì che in questo caso non trovi spazio la norma di rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, stante l’incompatibilità della disciplina propria di detto subprocedimento, nell’ambito del processo tributario, rispetto a quello seguente all’interruzione del processo civile, stante la connotazione di quest’ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva (cfr., in senso conforme, già Cass. 27/02/2015, n. 4071).
1.4. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume, quindi, rilevanza solo la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza (Cass. 11/10/2018, n. 25363). Si è inoltre osservato che, in tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla segreteria della Commissione (oggi Corte di giustizia) tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza (Cass. n. 12672 del 18/06/2015; conf. Cass. 04/05/2021, n. 11661).
- La CTR, dichiarando l’estinzione del giudizio per la mancata notifica, da parte degli odierni ricorrenti, dell’istanza di riassunzione (depositata nel termine di legge, ovvero entro 6 mesi dalla declaratoria di interruzione) alle controparti, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, che si atterrà al seguente principio di diritto: “nel contenzioso tributario la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell’istante, dell’istanza di riassunzione non determina l’estinzione del processo”.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria l’8 luglio 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– Viene ribadito il principio secondo cui, ai fini della riassunzione del processo tributario interrotto, il solo adempimento da compiersi nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione è il deposito della relativa istanza, e non anche la sua notifica alle altre parti.
Una volta depositata l’istanza di trattazione ex art. 43, comma 2, D.lgs. 546/1992, la specialità del rito tributario rispetto all’ordinario rito civile detta una sequenza procedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale il Presidente, esaminata l’istanza, fissa l’udienza di trattazione e nomina il relatore e quindi la Segreteria, a norma del comma 3 della predetta disposizione, provvede alla comunicazione di cui all’art. 31 D.lgs. 546/1992.
Non trova spazio la norma di rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 546/1992, stante l’incompatibilità della disciplina propria del subprocedimento di riassunzione, nell’ambito del processo tributario, rispetto a quello conseguente all’interruzione del processo civile, nel quale la natura dispositiva è più accentuata.
Viene quindi ribadito il principio secondo cui, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilievo unicamente la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla Segreteria dell’Ufficio giudiziario.
Di conseguenza, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza, anche perché la comunicazione di quest’ultimo compete alla Segreteria dell’Ufficio giudiziario.
In conclusione, viene quindi affermato il principio di diritto secondo cui “nel contenzioso tributario la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria – oggi: corte di giustizia tributaria- l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell’istante, dell’istanza di riassunzione non determina l’estinzione del processo”.