Cass.civ., sez.V, ord. 1° giugno 2026, n. 17226


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dai magistrati:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. CANDIA Ugo – Consigliere

Dott. BILLI Stefania – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere Rel.

Dott. ROMANO Carmela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14777/2024 R.G. proposto da:

COMUNE DI ASTI, con l’avvocato … che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato …                                                – ricorrente –

contro

… (Omissis), con l’avvocato … che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato …                                                           – controricorrente –

Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO del PIEMONTE n. 539/2023 depositata il 18/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

Svolgimento del processo

  1. La … (Omissis) è proprietaria di un immobile, sito nel territorio comunale, individuato in catasto al fg. (Omissis), n. (Omissis), sub. (Omissis), accatastato in categoria B/1, destinato a Casa di riposo.
  2. L’Ente locale, visto il mancato pagamento, anche per l’anno d’imposta 2016, dell’IMU dovuta ex lege, si attivava al fine di richiedere e acquisire dall’ente non commerciale, la documentazione necessaria a verificare la sussistenza o meno del diritto a beneficiare dell’esenzione dall’imposta, secondo quanto statuito dall’art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992, cui rinvia, per l’IMU, l’art. 9, c. 8, D.Lgs. 23/2011. Stante la mancanza di idoneo riscontro, il Comune di Asti, quindi, procedeva all’emissione e notifica dell’avviso di accertamento n. 24402, del 10/12/2021.
  3. Avverso il predetto atto, la … ha proposto ricorso, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Asti.
  4. Con sentenza n. 70/22, depositata in data 22/09/2022, la Commissione tributaria provinciale di Asti ha accolto il ricorso e ha annullato l’avviso di accertamento per difetto di motivazione.
  5. Il comune ha interposto gravame, e la CTG-2, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha rigettato, rilevando come il giudizio si inserisse in un contenzioso più esteso tra il Comune di Asti e la …, nel quale le commissioni tributarie avevano ripetutamente accolto i ricorsi della struttura per diverse annualità IMU, con decisioni confermate anche in secondo grado, mentre per l’annualità 2013 pendeva il ricorso in Cassazione del Comune. Nel caso esaminato, il giudice di appello ha rilevato come l’avviso di accertamento risultasse privo di una motivazione adeguata, poiché il Comune si era limitato a dichiarare l’assenza dei requisiti per l’esenzione e a indicare una percentuale del 61% di uso commerciale senza spiegare criteri, calcoli o presupposti, né allegare gli atti richiamati. Tale carenza, ritenuta in violazione della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dei principi giurisprudenziali sulla necessità di una motivazione chiara e completa, avrebbe impedito al contribuente di comprendere la pretesa impositiva.
  6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso l’ente intimato.
  7. È stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa della contribuente ha chiesto la discussione della controversia.
  8. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
  9. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 212 del 27/07/2000, dell’art. 1, co. 162, L. n. 296/2006, nonché dell’art. 3, L. n. 241/1990, per aver ritenuto il giudice del gravame non soddisfatto il requisito di motivazione degli avvisi di accertamento a causa della asserita mancata indicazione della specifica indicazione di tutte le ragioni giuridiche e/o fattuali che giustificavano il disconoscimento dell’esenzione.
  2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
  3. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento consolidato (ex plurimis: Cass., 28 /05/2024, n. 14890) ha stabilito che “1.3. la motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all’idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 9810 del 7/05/2014);

1.4. con particolare riguardo all’ICI (sulla base di principi applicabili anche all’IMU) l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 dell’8/11/2017)”.

La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che detto onere di motivazione non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; v., in tema di IMU, Cass., 20 novembre 2024, n. 29845; Cass., 23 ottobre 2024, n. 27441), salvo che, nel modello ministeriale di dichiarazione redatto secondo con il D.M. 26 giugno 2014, cit., vi sia stata una indicazione specifica dei requisiti necessari per la fruizione dell’esenzione (Cass., 10 dicembre 2024, n. 31726).

3.1. Di detta specifica richiesta, però, non v’è alcuna traccia, nemmeno in deduzione, e i requisiti della fattispecie in discorso, in quanto afferenti alla medesima sfera di conoscenza, e disponibilità, del contribuente non possono che ascriversi ad un’eccezione il cui onere della prova solo sullo stesso contribuente grava (Cass., 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., 29 febbraio 2008, n. 5485).

Nel caso di specie non risulta in particolare chiarito (nella sentenza impugnata) se vi fosse una specifica richiesta dell’esenzione, atteso che la Corte di gravame nulla dice sul punto; mentre risultavano viceversa dibattute, tra le parti, altre questioni introdotte con eccezioni svolte dalla contribuente. Trattasi però di accertamento che deve essere svolto dal giudice di merito.

3.2. Alla luce di quanto sopra, consegue che il motivo merita accoglimento, con rinvio al giudice dell’appello.

  1. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2026.


MASSIMA: In materia di IMU, l’Ufficio non è tenuto, nella motivazione dell’avviso di accertamento, a illustrare le ragioni del mancato riconoscimento di tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili, gravando sul contribuente l’onere di dedurre e provare la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione o esenzione invocata; solo ove nel modello dichiarativo ministeriale siano stati indicati specificamente i requisiti per l’esenzione, può configurarsi uno specifico obbligo motivazionale sul relativo disconoscimento.