Corte dei Conti Marche, Sez. giurisdiz., Sent., 14 luglio 2026, n. 157
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
- Valter Camillo Del Rosario – Presidente- relatore
- Guido Petrigni – Consigliere
- Roberto Angioni – Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24171 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. (…), riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell’agente contabile … (P. IVA (…)), in persona del legale rappresentante …, in qualità di gestore della struttura ricettiva “…”, ubicata nel Comune di …, per l’anno 2020;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Susanna Ciarapica, il relatore dott. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso il suddetto agente contabile.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti concernenti l’imposta di soggiorno, da parte del suddetto agente contabile, relativamente all’esercizio finanziario 2020, in favore del Comune di ….
- Con relazione n. 27/2026 il magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 12/4/2021 e da questi inviato alla Corte dei conti in data 7/6/2021.
Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Fano ha incaricato le strutture ricettive dell’incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento e ha comunicato a questa Sezione l’elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.
Il conto in esame è stato redatto utilizzando il mod. 21, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del D.P.R. n. 194 del 1996, ed indica la somma totale incassata e la somma totale riversata.
Il conto è stato firmato da colui che, secondo le indicazioni dell’Ente locale, esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura ricettiva; non risultano passaggi di gestione né discarichi contabili ed amministrativi, di cui all’art. 233, c. 2, del T.U. n. 267/2000.
Nel conto risultano dichiarate come riscosse e versate al Comune di … imposte di soggiorno per complessivi Euro 3.577,00.
Mediante analitici raffronti tra quanto riportato nel conto, i dati inseriti nel portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni periodicamente trasmesse al Comune dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi del Regolamento comunale vigente, il magistrato istruttore è pervenuto alla conclusione che il conto non potrebbe essere oggetto di discarico, persistendo, sulla base dei dati acquisiti, una discrepanza, pari ad Euro 2.084,00, tra quanto riversato (Euro 3.577,00) e quanto (Euro 5.661,00) effettivamente dovuto a titolo di imposte di soggiorno per l’anno 2020.
Pertanto, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi su tale criticità, che determinerebbe il mancato discarico.
- Con nota del 23/6/2026 il Comune di … ha comunicato a questa Corte, allegando la pertinente quietanza, che l’agente contabile ha, in data 19/6/2026, provveduto al versamento dell’importo di Euro 2.084,00, a saldo delle imposte di soggiorno ancora dovute per l’anno 2020, con l’aggiunta degli accessori.
- Il Collegio osserva che l’agente contabile, aderendo puntualmente a quanto rilevato nella relazione del magistrato istruttore, ha provveduto a versare al Comune di Fano quanto dovuto a saldo delle imposte di soggiorno per l’anno 2020.
Considerata la sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti, può, dunque, come anche richiesto in udienza dal P.M., dichiararsi la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente al conto giudiziale n. (…), reso dall’agente contabile “…” (P. IVA (…)), in persona del legale rappresentante …, in qualità di gestore della struttura ricettiva “…”, ubicata nel Comune di …, per l’anno 2020.
Spese compensate.
Conclusione
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2026.
MASSIMA: In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva che provvede alla riscossione del tributo per conto dell’ente locale riveste la qualifica di agente contabile e, in quanto tale, è tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 1, lett. z), d.P.R. n. 194/1996, mediante il modello 21.