Cass. civ., sez. V, ord., 04 settembre 2026 n. 25005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
composta da:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere
Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13774/2024 R.G. proposto da:
A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato … -ricorrente-
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …… -controricorrente-
avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 6855/2023 depositata il 29/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.
Svolgimento del processo
- La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) per omesso parziale versamento dell’IMU per gli anni 2015-2019 relativamente all’immobile, sito in R in (Omissis), del quale è proprietaria in misura del 50%.
La ricorrente ha precisato di risiedere ed avere dimora abituale, per ragioni di lavoro, nel Comune di Latina.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la stessa sorte ha avuto l’appello proposto.
Nel dettaglio, il giudice di merito muove dalle affermazioni della contribuente (ossia di risiedere e dimorare per ragioni lavorative nel comune di Latina) per escludere la rilevanza nella specie dell’invocata sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale. Si osserva come la predetta decisione consenta di usufruire dell’esenzione in relazione all’immobile ove si dimora e si risiede stabilmente nel caso in cui i coniugi risiedano in due diversi immobili per ragioni lavorative.
Nel caso di specie, la ricorrente non risiede nell’immobile sito in Roma ma in Latina per cui ha diritto all’esenzione in relazione solo a quest’ultimo.
Ne consegue la legittimità della pretesa del Comune in relazione al 50% della proprietà dell’immobile sito in Roma.
Avverso la predetta decisione è proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale.
In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
- Con la prima censura articolata, composta di due distinti e connessi profili, è dedotto il “Travisamento dei fatti e Abnormità della sentenza per assenza o mera apparenza della motivazione in contrasto con la connessa intervenuta sentenza della Consulta n. 209 del 12/09/2022 depositata il 13/10/2022 e pubblicata in G. U. 19/10/2022 n. 42 in relazione all’art. 360, co n. 4 c.p.c. e, per quanto di ragione, in relazione all’art. 360, co n. 5 c.p.c. Per la stessa ragione: Nullità della sentenza e del procedimento parimenti in relazione all’art. 360, co n. 4 c.p.c. e, per quanto di ragione, in relazione all’art. 360, co n. 5 c.p.c.”.
La ricorrente osserva di aver rappresentato la vicenda fattuale e giuridica anche e soprattutto alla luce dell’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, rilevante in tesi nella specie, e pur tuttavia il giudice di seconde cure avrebbe ” travisato del tutto la corretta interpretazione da conferire alla nuova situazione giuridica creatasi ad opera della Consulta”.
1.2. La censura, al netto dell’inammissibilità per come formulata, è infondata.
Per quanto riguarda la pretesa nullità della sentenza valgono invero i consolidati principi espressi da questa Corte in materia.
Come innumerevoli volte stabilito da questa Corte di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancante allorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, così da non attingere neppure la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6 Cost.
Il che si verifica nell’ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’effettiva loro disamina; e nell’ipotesi in cui la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass. nn. 13248/20; 3819/20; 9105/17).
Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso di specie la CGT2 abbia, al contrario, reso una motivazione che individua chiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito.
È ben evidente, infatti, che il giudice di merito ha ritenuto non riconoscibile l’esenzione atteso che la contribuente dimora e risiede in altro immobile sito in Latina ed ha altresì, per l’effetto, esplicitato le ragioni per le quali l’invocata sentenza della Corte Costituzionale non rileva nel caso di specie.
1.3. Quanto al diverso ed ulteriore profilo denunciato, anch’esso è infondato.
Viene in considerazione quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2011, come modificato dalla L. n. 147 del 2013, nella parte in cui richiedeva che l’abitazione principale fosse il luogo di residenza anagrafica e dimora abituale non soltanto del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.
La Corte ha altresì dichiarato, consequenzialmente, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui stabilisce: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre: “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall’art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Per quel che rileva in questa sede, la Corte Costituzionale ha rilevato che la predetta disciplina determinava una irragionevole disparità di trattamento tra coniugi (o persone unite civilmente) e conviventi di fatto, poiché questi ultimi potevano beneficiare dell’esenzione per ciascun immobile nel quale il possessore avesse la propria residenza e dimora abituale, mentre i primi ne erano esclusi ove i componenti della famiglia avessero stabilito la residenza in abitazioni diverse.
La Corte ha inoltre osservato che, nell’attuale contesto sociale ed economico, non è infrequente che i coniugi, per ragioni lavorative o personali, vivano stabilmente in luoghi diversi pur mantenendo integra la comunione familiare; pertanto, una disciplina fiscale che penalizzi tale scelta si pone in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost.
Per queste ragioni è stata dichiarata l’illegittimità delle norme innanzi indicate che richiedevano la contestuale residenza e dimora abituale del nucleo familiare e di quelle che limitavano l’esenzione ad un solo immobile quando i componenti della famiglia risiedessero in abitazioni differenti, sia ubicate in comuni diversi sia nello stesso comune.
1.4. Venendo alla fattispecie al vaglio di questa Corte, il giudice di merito ha correttamente escluso l’applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale in quanto non pertinente. Non si discorre, infatti, della possibilità di usufruire dell’esenzione da parte del coniuge che risiede nell’abitazione ove ha residenza e dimora, nel caso in cui l’altro coniuge risieda in altra abitazione, ma della diversa ipotesi in cui il richiedente voglia conseguire l’esenzione in relazione alla quota dell’immobile del quale sia proprietario pro quota pur risiedendo e dimorando in altro immobile.
E tale fattispecie esula chiaramente dal perimetro applicativo della norma e della decisione invocata.
Nella specie, la ricorrente risiede e dimora in diverso immobile sito nel Comune di Latina e ciò preclude il riconoscimento del beneficio per l’immobile in oggetto sito nel Comune di Roma.
1.5. Va in conclusione ribadito che in tema di IMU, con riguardo all’esenzione riconosciuta per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 209 del 2022, il beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza di residenza anagrafica e dimora abituale sul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa implicante la sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto a diversi immobili (Cass. Sez. 5, 23 dicembre 2025, n. 33877).
- In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2500,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad esborsi per Euro 200,00.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2026.
COMMENTO REDAZIONALE – Viene ribadito il principio secondo cui, anche a seguito della pronuncia Corte Costituzionale, sent., 13 ottobre 2022 n. 209, l’esenzione IMU riconosciuta per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 2, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (applicabile ratione temporis), compete soltanto nel caso in cui i due requisiti richiesti dalla norma – i.e.: il requisito giuridico della residenza anagrafica e quello di fatto della dimora abituale – concorrano sul medesimo immobile.
Non è invece consentita una scelta diversa, che implichi la sussistenza alternativa di tali condizioni rispetto a diversi immobili.
In senso analogo, si veda anche la precedente pronuncia Cass. civ., sez. V, ord., 23 dicembre 2025 n. 33877 (citata in motivazione).