Cass. civ., sez. V, ord., 20 luglio 2026 n. 23566


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente

Dott. BENATTI Marco – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. BRUNO Francesco – Consigliere

Dott. CAVALLO Manuela – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4914/2025 R.G. proposto da:

Comune Di Barano Di Ischia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …;                                           -ricorrente-

contro

Ristorante A.A. Di B.B. E C Snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. …;                         -controricorrente- 

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, n. 4857/2024 del 26.03.2024, depositata il 23.07.2024;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09.06.2026 dal Consigliere Manuela Cavallo.

Svolgimento del processo

  1. In data 16.09.2022, il Comune di Barano d’Ischia notificava alla società contribuente l’avviso di pagamento n. 1755/22 con il quale provvedeva a calcolare e richiedere la somma di Euro 10.815,00 a titolo di TARI per l’anno 2022.
  2. Avverso l’avviso la contribuente ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che lo rigettava.
  3. La società contribuente impugnava la decisione di prime cure davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, che accoglieva l’appello, con la seguente motivazione: “…nel caso in esame l’Ente impositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anziché emettere un avviso di accertamento, ha meccanicamente liquidato l’imposta attraverso un avviso di pagamento ignorando la presentazione delle denunce di variazione per l’annualità in discorso. Viceversa, un avviso di accertamento avrebbe consentito di verificare se l’atto impositivo consistesse in una illegittima “rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli” ovvero costituiva mero recepimento di dati rinvenienti da pregresse dichiarazioni o accertamenti (art. 1, commi 684 e 686, cit.). È documentato che in data 31 Gennaio 2022 con Prot. n. 634 la Società ha comunicato il prosieguo della attività per l’anno 2022 per il periodo presunto dal 1 Maggio 2022 al 15 Ottobre 2022; in data 13 Aprile 2022 con Prot. n. 2994 ha comunicato all’Ufficio Commercio del Comune di Barano d’Ischia la ripresa della attività Bar e ristorante in data 14 Aprile 2022 già sospesa; in data 5 Maggio 2022 con Prot. n. 3599 ha comunicato all’Ufficio Commercio del Comune di Barano d’Ischia la ripresa della attività Stabilimento balneare in data 1 Maggio 2022; in data 14 Aprile 2022 e 1 Maggio 2022, ha iniziato la occupazione dei locali ed aree presentando al protocollo del Comune n.2993 e 3598, la dichiarazione di inizio della occupazione e produzione rifiuti da cui risulta la data di inizio, i mq. occupati e la destinazione dei locali; in data 28/10/2022 e 31/10/2022 ha cessata la occupazione dei locali e aree presentando al protocollo del Comune di Barano Ufficio Tributi e Ufficio Commercio, apposite dichiarazioni in data 31/10/2022 Prot.9552 e 9553. Contrariamente a quanto assunto dall’appellante, il Comune ha sempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma ciò non toglie che era suo onere emettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento.”
  4. Avverso la decisione di appello ha sporto ricorso per cassazione l’ente impositore, affidando le proprie doglianze a tre motivi di ricorso.
  5. La società contribuente si è costituita con controricorso.
  6. È stata fissata la camera di consiglio del 09.06.2026.

Motivi della decisione

  1. Devono, in primo luogo, essere esaminate le due eccezioni di inammissibilità proposte dal controricorrente.
  2. Con la prima, la contribuente deduce il difetto di autosufficienza del ricorso, evidenziando che il Comune non ha prodotto, né trascritto, l’avviso di pagamento “ed altri atti” citati nel ricorso.
  3. L’eccezione è priva di pregio.

3.1. Parte ricorrente, che, nella veste di Ente impositore, ha impugnato la sentenza di secondo grado che aveva a sua volta accolto l’appello della contribuente, si è attenuta ai principi espressi da questa Corte in punto di autosufficienza, da ultimo espressi da Cass. n. 13358/2025 – Rv. 675063 ? 01, secondo la quale “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una Commissione Tributaria Regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso”, trascrivendo le parti della motivazione oggetto di censure. La parte ha, altresì, prodotto le concessioni sulle quali si fondava l’avviso originariamente impugnato dal contribuente, il cui sommario contenuto è stato riportato nella sentenza impugnata ? anch’essa regolarmente prodotta ? e le delibere comunali delle quali ha assunto la violazione.

Deve, tra l’altro, osservarsi che i motivi di ricorso fanno leva su questioni di diritto la cui verifica poteva essere effettuata solo mediante la lettura della motivazione della gravata sentenza, senza la necessità di attingere al contenuto dell’avviso di pagamento (tra l’altro prodotto in allegato al controricorso).

  1. Con la seconda eccezione, il controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso perché afferente a questioni di merito con sindacato non ammesso in sede di legittimità.
  2. L’eccezione deve essere disattesa, essendo stata, tra l’altro, sollevata in maniera assolutamente generica e rientrando le questioni sollevate dal ricorrente nell’ambito della violazione di legge (in particolare per il primo motivo, che viene accolto con assorbimento degli altri, per il quale si rinvia alle argomentazioni di seguito illustrate).
  3. Deve, inoltre, darsi atto della richiesta, da parte del controricorrente, di applicazione del “giudicato esterno” con riferimento ad alcune sentenze già intervenute tra le parti e relative alla medesima imposta per altre annualità (nr. 14168/46/2015 CTP di Napoli; n. 21376/15 CTP di Napoli, n. 2658 del 2016 CTP di Napoli, n. 6706 del 2017 CTP di Napoli e n. 3054/1/2018 CTR di Napoli), passate in giudicato, relative alle annualità 2016, 2015, 2014 e 2013, nonché una sentenza della Corte di Cassazione nr. 29539/2021, depositata in data 22.10.2021, relativa alla TARI 2017.
  4. Anche tale eccezione deve essere disattesa.

7.1. Deve rilevarsi che nell’ambito delle pronunce richiamate le varie Commissioni adite avevano stabilito il principio per il quale, a fronte di precise dichiarazioni protocollate all’Ente, quest’ultimo non poteva emettere avviso di pagamento discostandosi da quanto dichiarato dalla contribuente, essendo obbligato ad emettere, invece, avviso di accertamento motivato. All’uopo, secondo le sentenze, in virtù di una dichiarata superficie, l’Ente avrebbe dovuto utilizzare la suddetta superficie ai fini della tassazione nell’avviso di pagamento e, ove la si fosse ritenuto errata, avrebbe dovuto procedere con atto di accertamento.

7.2. Orbene, appare chiaro sulla base della stessa deduzione della ricorrente che la doglianza invoca l’operatività di un “giudicato interpretativo”, cioè di un giudicato che si pretenderebbe applicabile ad ogni fattispecie, tale, quindi, da vincolare il giudice nell’interpretazione e applicazione della legge. 

Tale tipologia di giudicato esterno si porrebbe, in contrasto con il principio inviolabile del libero convincimento di cui all’art. 116 c.p.c., e non può essere ammesso, pertanto, nell’ordinamento giuridico italiano.

Come statuito da questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723), non operando nell’ordinamento italiano il principio dello “stare decisis”, tipico di alcuni ordinamenti stranieri.

Analogamente deve ritenersi con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione citata dal ricorrente ? relativa a controversia riguardante le stesse parti per la Tari 2017 ?, la cui motivazione così si esprime: “… in assenza di denunce di variazioni la superficie tassabile è quella indicata nell’originaria dichiarazione. Ciò posto risulta agli atti che con riferimento alle pregresse annualità 2012 e 2013 il Comune ha applicato la superficie tassabile dichiarata dal contribuente nella denuncia e quindi per quanto riguarda l’arenile una superficie pari a mq 257 come risulta dalla riproduzione del contenuto degli avvisi di accertamento debitamente trascritti dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza. Va poi considerato che l’art. 10 comma terzo del Regolamento comunale stabilisce che la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili ove inferiore a quella data in concessione è quella risultante dalla media delle misurazioni non inferiori alle tre annualità che l’ente effettuerà in contraddittorio con il contribuente a nulla valendo eventuali denunce di variazione di superficie prodotte dalla parte nel corso dell’anno. del contribuente, che ha efficacia fino ad una successiva denuncia. È di tutta evidenza che nel caso di contestazione in merito alla superficie tassabile era onere del Comune provvedere ad effettuare le necessarie misurazioni. Onere questo che nella specie non era stato assolto. La CTR non si è pertanto conformata alle previsioni regolamentari pur in presenza di una espressa contestazione sul punto riprodotta nella parte narrativa della sentenza impugnata. Va, conseguentemente accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile quello principale”.

Anche con riferimento a tale pronuncia, non può invocarsi il giudicato esterno in quanto la questione della quale si discute (individuazione della superficie tassabile a fini TARI, nell’alternativa tra superficie di cui alla concessione ? come sostenuto dal Comune ? o superficie dichiarata nella prima denuncia ? come sostenuto dalla contribuente ?) è questione giuridico/interpretativa. 

  1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 del regolamento del Comune di Barano, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3. 

L’Ente impositore, in particolare, lamenta il fatto che la Corte di secondo grado abbia disatteso, riformandola, la decisione di prime cure, che aveva ritenuto corretta l’imposizione, dato che la tariffa dovuta era stata già ridotta del 30%, visto il carattere stagionale dell’attività, come previsto dal regolamento comunale per la tassazione degli stabilimenti balneari. Secondo la C.T.P., infatti, non erano previste ulteriori detrazioni, non potendo, inoltre, essere ritenute le dichiarazioni della contribuente conformi al regolamento in quanto prive di alcuni requisiti formali.

Il Comune ha dedotto, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, che le dichiarazioni non potevano essere considerate regolari, non dovendo, tra l’altro, a suo parere, essere emesso avviso di accertamento.

Secondo la Corte di secondo grado, invece, nel caso in esame l’Ente impositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anziché emettere un avviso di accertamento, aveva meccanicamente liquidato l’imposta attraverso un avviso di pagamento, ignorando la presentazione delle denunce di variazione per l’annualità in discorso.

Viceversa, un avviso di accertamento avrebbe consentito di verificare se l’atto impositivo consistesse in una illegittima “rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli”, ovvero costituisse mero recepimento di dati rinvenienti da pregresse dichiarazioni o accertamenti (art. 1, commi 684 e 686, cit.).

Il Comune aveva sempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma, secondo il giudice di appello, in ogni caso sarebbe stato suo onere emettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento: l’avviso di pagamento era, infatti, stato notificato il 7 luglio 2022 per tutta l’annualità 2022 e il Comune non aveva tenuto conto, come avrebbe dovuto mediante lo strumento dell’avviso di accertamento, delle denunce di variazione già presentate dal contribuente.

  1. Il motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.

9.1. Deve premettersi che questa Corte ha ripetutamente affermato che, nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti, la Cassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso e, così, accoglierla, per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, purché la riqualificazione sia operata sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass., 5 ott2.obre 2021, n. 26991; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22037; Cass., 28 luglio 2017, n. 18775; Cass., 24 luglio 2014, n. 16867; Cass., 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass., 22 marzo 2007, n. 6935; Cass., 29 settembre 2005, n. 19132).

9.2. Alla luce di tale possibilità e nei limiti indicati dalla Corte, deve censurarsi la sentenza impugnata, – in quanto emessa in violazione dei principi immanenti al processo tributario e alla sua natura di impugnazione-merito, nonché della disciplina della riscossione in materia di TARI, – nella parte in cui fonda le proprie conclusioni, con ciò definendo la propria ratio decidendi, sulle seguenti affermazioni: “l’Ente impositore, nonostante le denunce di variazione presentate, anziché emettere un avviso di accertamento, ha meccanicamente liquidato l’imposta attraverso un avviso di pagamento ignorando la presentazione delle denunce di variazione per l’annualità in discorso”, osservando, altresì che “È documentato che in data 31 gennaio 2022, con prot. n. 634, la società ha comunicato il prosieguo dell’attività per l’anno 2022 per il periodo presunto dal 1 maggio 22 al 15 ottobre 22. In data 13 aprile 2022 con prot. n. 2994 ha comunicato l’ufficio commercio del Comune di Barano d’Ischia la ripresa dell’attività bar ristorante in data 14 aprile 22 già sospesa; in data 5 maggio 2022 con prot. n. 3599 ha comunicato all’ufficio del commercio di Barano d’ischia, la ripresa attività stabilimento balneare in data 1 maggio 2022. In data 14 aprile 2022 e 1 maggio 2022 ha iniziato l’occupazione locali ed aree presentando al protocollo del comune numero 2993 e 3598 la dichiarazione di inizio occupazione e produzione di rifiuti da cui risulta la data di inizio, i metri quadri occupati e la destinazione dei locali. In data 28/10/2022 e 31/10/2022 a cessata l’occupazione dei locali e aree presentando al protocollo del Comune di Barano Ufficio Tributi Ufficio Commercio, apposite dichiarazioni in data 31/10/2022, protocollo 9552 e 9553… Il Comune ha sempre riscontrato e respinto queste dichiarazioni, ma ciò non toglie che era suo onere emettere un avviso di accertamento e non un avviso di pagamento”.

Il Comune si duole della correttezza di tale parte della motivazione osservando che: “La Corte campana non ha quindi verificato che le denunce di variazione fossero avvenute secondo le modalità previste dal regolamento comunale”.

Deve invero ritenersi che, a prescindere da valutazioni sulla conformità delle denunce di variazione al modello legale previsto dal regolamento, la motivazione sia fondata su violazione e falsa applicazione delle norme che definiscono la natura e le caratteristiche del processo tributario, nonché l’impugnabilità dell’atto di esercizio della potestà impositiva.

In buona sostanza, la ratio decidendi della pronuncia fa perno sulla scelta del Comune di emettere un avviso di pagamento (dovendo, secondo la Corte, qualificarsi tale quello avente come base di imposta la superficie oggetto di concessione demaniale senza valutazioni relative alle “correzioni” comunicate dalla contribuente mediante le denunce di variazione) in luogo di un avviso di accertamento (dovendosi qualificare tale, secondo lo stesso giudice di appello, quello emesso a seguito di istruttoria che tenesse conto delle medesime denunce di variazione).

Il giudice di appello dà al contempo atto, in motivazione, che l’Ente ha “sempre riscontrato e respinto” le dichiarazioni del contribuente, ma avrebbe dovuto utilizzare uno strumento diverso da quello adottato per la riscossione per avanzare la pretesa impositiva.

9.3. Si tratta di una motivazione intrinsecamente contraddittoria ed errata in diritto per diverse ragioni.

9.4. In primo luogo, si osserva che è la stessa sentenza a dare atto del fatto che il Comune ha valutato e ritenuto irricevibili, o comunque non rilevanti, le dichiarazioni della contribuente, al contempo, contraddittoriamente, sostenendo che lo stesso ente, emettendo l’avviso di pagamento, ha “ignorato” le dichiarazioni medesime. 

9.5. Si rileva che, a fronte della valutazione da parte del Comune di inidoneità alla determinazione della superficie tassabile delle denunce di variazione, della quale dà atto la sentenza, la logica conseguenza non poteva che essere quella della individuazione della superficie risultante dalla concessione demaniale come base di calcolo della TARI.

Una volta eletta tale area come base di calcolo, la denominazione formale dell’atto con il quale è stata esercitata la pretesa impositiva appare irrilevante, non trovando alcun fondamento giuridico la considerazione che la potestà autoritativa ? che la C.T.R. pare a questo punto ritenere fondata su un disconoscimento di elementi forniti dal contribuente, pur valutati ? dovesse trovare espressione necessariamente in un atto chiamato “avviso di accertamento” piuttosto che “avviso di liquidazione” o di pagamento.

9.6. Deve osservarsi, inoltre, che nessuna incidenza negativa sulla posizione del contribuente può derivare dalla adozione di un “avviso di liquidazione”, piuttosto che da un “avviso di accertamento”. 

L’avviso di pagamento, infatti, nella fattispecie, sarebbe atto ad impugnazione facoltativa: ciò vuol dire che, in caso di impugnazione, l’atto è idoneo a sostenere la lite contestata, che andrà risolta sulla base della pretesa come esplicitata nell’atto stesso. In altre parole, una volta che il Comune ha valutato di individuare come base di imposizione la superficie indicata nella concessione emettendo un atto di richiesta al contribuente (bonario o coattivo, ad impugnazione facoltativa o obbligatoria), la contestazione del fondamento della pretesa impositiva si sposta dalla fase istruttoria alla fase giudiziale, nella quale è onere del contribuente dimostrare l’illegittimità di tale valutazione e della pretesa. 

9.7. L’annullamento dell’avviso di pagamento in ragione del fatto che dovesse essere emesso un avviso di accertamento non ha alcun fondamento in diritto, in quanto, una volta impugnato, anche l’atto in questione (appunto ad impugnazione facoltativa) era idoneo ad introdurre un giudizio, da definire nel merito della pretesa impositiva esposta. Appare, infatti, in contrasto con la natura di giudizio di impugnazione-merito del processo tributario l’annullamento di un atto per mere ragioni formali, senza che il giudice si spinga a valutare la fondatezza della pretesa impositiva e a determinare, eventualmente, qualora la pretesa medesima sia fondata (come nel caso di specie, trattandosi di questione incontestata), il quantum debeatur in ragione dell’individuazione della corretta base di tassazione. Del tutto irrilevante, in ragione delle caratteristiche immanenti del processo tributario, deve ritenersi l’alternativa, considerata invece dirimente dalla Corte di secondo grado, tra l’ipotesi che “l’atto impositivo consistesse in una illegittima “rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli”” ovvero “costituisse) mero recepimento di dati rinvenienti da pregresse dichiarazioni o accertamenti”: una volta definita la pretesa impositiva del Comune sulla base della superficie indicata nella concessione demaniale, era possibile per il contribuente contestare la legittimità di tale individuazione, mediante impugnazione, il cui esito doveva essere non l’annullamento dell’atto in sé ? in quanto era incontestato l’an della pretesa ?, bensì la precisa delimitazione dell’ambito del lecito esercizio dei poteri autoritativi dell’amministrazione in ambito tributario, con l’individuazione dell’importo della TARI da corrispondere all’Ente. 

9.8. Si osserva, altresì, che questa Corte ha, in particolare, rimarcato che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19, cit., “tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto” (Cass. Sez. U., 24 luglio 2007, n. 16293); e che, a tal fine, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l’atto concretamente produce nella sfera giuridica del contribuente, quali effetti astrattamente suscettibili a fondare l’interesse del contribuente all’impugnazione ex art. 100 c.p.c.

Ancora di recente, si è ribadito che sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Cass. n. 8991/2025).

9.9. Deve, inoltre, rilevarsi che in materia TARI non è previsto (né può essere introdotto con norma regolamentare) un contraddittorio anticipato sulla pretesa impositiva, contemplato solo per i tributi armonizzati e da disposizioni specifiche (v. Cass., 23 luglio 2025, n. 20859; Cass., 14 maggio 2025, n. 12896; Cass., 12 febbraio 2024, n. 3885; Cass., 5 maggio 2022, n. 14357; Cass., 15 aprile 2021, n. 9978).

  1. L’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso rimane assorbito nelle ragioni decisorie sopra esposte.

In particolare, con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 639 e ss. del D.Lgs. 147 del 2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3: il Comune si duole dell’errata interpretazione della portata della dichiarazione del contribuente in ordine alla limitazione temporale dell’attività, in quanto la mancata utilizzazione dei locali per alcuni mesi dell’anno, di per sé non può corrispondere all’esenzione del tributo di cui all’art. 62 comma 2 del D.Lgs. 507 del 1993.

Con il terzo motivo di ricorso, l’ente impositore deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di secondo grado avrebbe fondato la decisione su elementi probatori non introdotti dalla contribuente, ossia le tre dichiarazioni della contribuente asseritamente carenti dei requisiti formali previsti dal regolamento comunale.

  1. L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2026.


MASSIMA: In materia di TARI, sono impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 tutti gli atti con cui il Comune comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche se qualificati come “avvisi di pagamento” o “avvisi di liquidazione” e privi dei requisiti formali tipici dell’avviso di accertamento; la mancanza del formale titolo o dell’indicazione del termine e delle modalità di impugnazione non incide sulla natura sostanziale dell’atto, potendo rilevare solo ai fini della decorrenza del termine o della rimessione in termini per errore scusabile.