La norma sui limiti al pignoramento di determinati beni a norma dell’art. 515 c.p.c. attiene alla fase dell’esecuzione forzata e non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 il quale “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa
Provvedimento: Cass. civ. Sez. V, Ord., 09-02-2018, n. 3174
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28451-2014 proposto da:
GVT DI P.G. & C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICCOLO’ PAGANINI 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NOMOS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 592/2014 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 17/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società GTV sas di P.G. un avviso di accertamento Irap ed Iva anno 2002, con successiva emissione di due cartelle di pagamento; tutti gli atti venivano impugnati dalla società ed i relativi ricorsi sono attualmente pendenti presso la Corte di cassazione. A seguito della emissione delle cartelle di pagamento, in data 30.4.2009 il concessionario per la riscossione notificava la comunicazione di fermo amministrativo di due autovetture appartenenti alla società.
Contro la comunicazione di fermo amministrativo la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo rigettava con sentenza n.150 del 2011.
La società proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 17.4.2014.
Contro la sentenza di appello la società GTV sas propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Equitalia Nord resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1.Primo motivo: “violazione e mancata applicazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito con la L. 2 dicembre 2005, n. 248; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. d); denuncia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha rilevato la carenza di legittimazione ad causam e ad processum di Equitalia Nord spa in quanto le funzioni di riscossione a decorrere dal 1 ottobre 2006 competono soltanto alla Amministrazione finanziaria.
Il motivo è infondato. La costituzione di Equitalia, in entrambi i gradi del giudizio di merito, è conseguenza della notificazione del ricorso introduttivo e dell’atto di appello eseguita nei confronti dell’agente per la riscossione, da parte della società ricorrente che, correttamente, ha individuato in Equitalia e non nella Agenzia delle Entrate il soggetto legittimato a resistere in giudizio, pur essendo da tempo vigente la norma che solo oggi il difensore invoca per sostenere il difetto di legittimazione del soggetto da lui citato in giudizio (Equitalia) in favore della legittimazione passiva dell’ente impositore, non citato in giudizio. In ogni caso il D.L. n. 203 del 2005, art. 3, convertito nella L. n. 248 del 2005, non ha attribuito alla Agenzia delle Entrate lo svolgimento diretto della attività di riscossione dei tributi ma, al contrario, ha stabilito che l’attività di riscossione, a decorrere dal 1 ottobre 2006, è esercitata dalla neocostituita società Riscossione spa (poi denominata Equitalia spa) e dalle sue partecipate, le quali si sostituiscono ex lege ai concessionari del servizio nazionale di riscossione.
2.Secondo motivo: “violazione e mancata applicazione dell’art. 515 c.p.c., comma 3; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 1; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2; violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c.; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, nella parte in cui il giudice di appello ha rigettato l’eccezione secondo cui le autovetture, in quanto “strumenti indispensabili per l’esercizio del mestiere di debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto.
Terzo motivo: “violazione e mancata applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 e dell’art. 17; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, comma 2; violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 comma 1, periodo 1; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, nella parte in cui il fermo amministrativo non riporta l’anno di riferimento e la tipologia del credito di imposta al quale afferisce.
I motivi secondo e terzo sono inammissibili. La ricorrente opera un commistione inestricabile tra la denuncia di violazioni di norme di natura sostanziale e processuale (denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.), tutte indistintamente ricondotte alla ragione di ricorso previste dall’art. 360, comma 1, n.3 (afferente le sole violazioni di norme sostanziali) e all’art. 360, comma 1, n. 5 (afferente all’omesso esame di dati fattuali decisivi sulle quali le parti hanno discusso). La denuncia del motivo di ricorso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione”) è inammissibile anche perchè l’articolazione dei motivi non indica alcun “fatto storico” di rilevanza decisiva il cui esame sia stato omesso dal competente giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
I motivi sono anche infondati. La norma sui limiti al pignoramento di determinati beni a norma dell’art. 515 c.p.c. attiene alla fase dell’esecuzione forzata e non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 il quale “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa” (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015). L’indicazione del numero della cartella, della data di notifica, dell’importo, della natura del tributo e dell’ente impositore costituiscono esauriente adempimento dell’onere di indicazione del debito tributario in relazione al quale è stata disposta la misura del fermo amministrativo.
4. Quarto motivo: “violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2; violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c.; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non sì è espressa in ordine al vizio dedotto “con riserva”, in quanto “laddove vengano accolti il ricorso per cassazione sull’atto presupposto, allora si contesta il venir meno della formazione totale o parziale del fermo amministrativo”.
Il motivo è inammissibile, sia perchè il denunciato vizio di omessa pronuncia viene ricondotto ad una ragione di ricorso non pertinente (violazione di legge a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sia perchè non è ammessa la formulazione di un motivo di impugnazione eventuale, valevole qualora si avveri una condizione incerta e futura (accoglimento dell’impugnazione del prodromico avviso di accertamento).
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Nord spa, liquidate in Euro quattromilacento oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018