Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. XIX, ord., 1° agosto 2024 n. 2469


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA

DICIANNOVESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 17/07/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

CLEMENTE ALESSANDRO, – Presidente e Relatore

MASTROBERARDINO PAOLA, – Giudice

RIZZI RICCARDO, – Giudice

in data 17/07/2024 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

– sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11800/2024 depositato il 28/06/2024

proposto da

A.H. Srl Leg. Rapp.te B.C.F. – (…) Difeso da S. C. – (…) ed elettivamente domiciliato presso …………….@ordineavvocatiroma.org

Condominio Via B. 201 R., Leg. Rapp.te A.S. Srls – (…), Difeso da S. C. – (…) ed elettivamente domiciliato presso …………….@ordineavvocatiroma.org

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2, elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. (…) SCARTO ART. 121

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2024 depositato il 19/07/2024

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte,

– letti gli atti ed i documenti relativi all’impugnazione delle comunicazioni di scarto n. (…) datata 17/04/24 – n. (…) datata 17/04/24 – n. (…) datata 28/04/24 (comunicazione opzione sconto in fattura ai sensi art. 121 D.L. n. 34 del 2020) emesse dall’Agenzia Entrate;

– considerato che, nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha sbloccato i crediti sismabonus Sal 1 e Sal 2, originariamente impugnati;

– rilevato che i ricorrenti, pertanto, insistono per la concessione, come provvedimento d’urgenza, dello sblocco del credito relativo allo scarto comunicazione ecobonus Sal 1 trainanti;

– rilevato che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio;

– rilevato che, prima facie, sussistono sia il requisito del fumus boni iuris che quello del danno grave ed irreparabile;

– considerato che, pur essendo gli atti impugnati a c.d. contenuto negativo, concretizzandosi cioè in un diniego di agevolazione, come nel caso di specie, il ricorrente chiede pur sempre di paralizzare gli effetti giuridici della fattispecie “fiscale”;

– rilevato che, in tal caso, accogliendo l’istanza di sospensione, è comunque sospeso l’effetto di paralisi della concessione dell’agevolazione conseguente alla ricostruzione “alternativa e fiscale” della fattispecie operata dall’Ufficio (non condivisa dal giudice, seppur a seguito di delibazione sommaria), con la conseguenza che, essendo temporaneamente sterilizzato l’effetto di paralisi, l’Ufficio deve procedere alla concessione della stessa. Anche in tal caso, infatti, vi è sempre l’obbligo dell’ufficio di adeguarsi al comando del giudice, che avendo riconosciuto la sussistenza del periculum ed avendo, seppur a seguito di delibazione, disconosciuto la (legittimità e/o fondatezza della) ricostruzione della fattispecie fiscale, ne sospende provvisoriamente gli effetti giuridici;

– considerato che, pertanto, provvedendo sulla richiesta di sospensione cautelare del diniego di agevolazione, non sembra che il giudice si sostituisca all’Amministrazione, ma si limita – come avviene in tutte le ipotesi di pronuncia cautelare di accoglimento dell’istanza – a paralizzare temporaneamente gli effetti giuridici della fattispecie “fiscale” concreta facendo in modo che essi non possano più inibire la richiesta di concessione dell’agevolazione ed obbligando, pertanto, l’Ufficio a provvedere.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, accoglie l’istanza di sospensiva. Fissa l’udienza di merito al 9 ottobre 2024 ore 10. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2024.


COMMENTO REDAZIONALE – L’ordinanza in commento accoglie l’istanza di sospensione ex art. 47 D.lgs. 546/1992 avverso un provvedimento di diniego di agevolazione, non ritenendo ostativo rispetto a ciò la circostanza che il provvedimento impugnato presenti un cd. “contenuto negativo”.

Ad avviso dei giudici tributari, infatti, con l’ordinanza cautelare il giudice non si sostituisce all’Amministrazione finanziaria, ma si limita a paralizzare temporaneamente gli effetti giuridici della fattispecie “fiscale” concreta, facendo in modo che essi non possano più inibire la richiesta di concessione dell’agevolazione ed obbligando, pertanto, l’Ufficio a provvedere.