Cass. civ., sez. V, ord. 8 marzo 2024, n.6346


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel. –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15547/2020 proposto da:

…, con sede in … (P.IVA: Omissis), in persona del legale rappresentante p.t. …, nata a … l'(Omissis) (C.F.: Omissis), elettivamente domiciliata in …, … presso lo studio dell’Avv. …, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’Avv. … (pec…);                                                                                                       – ricorrente –

contro

Comune di Polizzi Generosa;                                                                                                                                            – intimato –

– avverso la sentenza n. 7205/3/2019 emessa dalla CTR Sicilia in data 10/12/2019 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Svolgimento del processo

  1. La …proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso un avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI per l’anno 2005, a seguito di omessi o insufficienti versamenti, con riferimento ad un immobile sito in contrada S, deducendo di aver diritto all’esonero dall’imposta trattandosi di fondo utilizzato per l’attività agricola.
  2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, affermando che l’agevolazione non si applicava ai fabbricati dediti al turismo rurale.
  3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia rigettava il gravame, affermando che, essendo stato l’immobile in esame oggetto di dissequestro, non poteva trovare applicazione la normativa speciale invocata dalla società e che le agevolazioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 si applicavano unicamente agli imprenditori agricoli individuali, e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgevano attività agricola.
  4. Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione la …sulla base di tre motivi. Il Comune di Polizzi Generosa non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 d.l. n. 557/1993, 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992, per come interpretato dall’art. 23, comma 1 – bis, d.l. n. 207/2008 (conv. In l. n. 14/2009), e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta.
  2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 9 d.l. n. 557/1993, 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992, per come interpretato dall’art. 23, comma 1 – bis, d.l. n. 207/2008 (conv. In l. n. 14/2009), 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e 1 D.Lgs. n. 99/2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato che, in tema di ICI, le agevolazioni previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 504/1992 per gli “imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale” si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali, e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola.
  3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009), dopo aver preso atto della mutata normativa sul tema, è ormai orientata nel senso di ritenere che, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1 – bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

L’orientamento può dirsi ormai consolidato: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20001 del 30/09/2011 (ha escluso che i fabbricati di pertinenza di cooperativa agricola siano automaticamente da ritenersi rurali, e dunque esclusi dal campo di applicazione dell’ICI, occorrendo a tal fine l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria – A/6 o D/10 -); Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 05/03/2014 (ha escluso che fabbricati utilizzati per l’esercizio di attività agrituristica siano, per ciò solo, da ritenersi rurali, e dunque esclusi dal campo di applicazione dell’ICI, essendo a tal fine rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria – A/6 o D/10 -); Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015 (in una fattispecie in materia di fabbricato utilizzato per la manipolazione e per la trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci di una società cooperativa); Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7930 del 20/04/2016; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11588 del 11/05/2017 (secondo cui, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi degli artt. 23, comma 1 – bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009) e 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, mentre, ove esso sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto ed il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994)); Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5769 del 09/03/2018 (per la quale è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola); Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11415 del 30/04/2019.

Ciò non esclude che il fabbricato di una società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, sia utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, abbia le caratteristiche di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133 e non sia, quindi, soggetto ad imposta, in quanto l’art. 23, comma 1 – bis, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, interpretando autenticamente l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – contenente la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell’applicazione dell’ICI – stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di cui al predetto art. 9 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24299 del 18/11/2009). A tal punto che le Sezioni Unite già in precedenza menzionate (Cass. n. 18565 del 2009) hanno chiarito che l’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1 – bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella l. n. 14 del 2009, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento questo che può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

In tal modo deve ritenersi superato l’orientamento sulla cui base si riteneva dovuta l’ICI sui fabbricati rurali, già iscritti nel catasto edilizio urbano, di proprietà di una società cooperativa agricola ed insistenti su terreni di proprietà dei singoli soci (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16701 del 27/07/2007). Il superato indirizzo aveva, in definitiva, enunciato il seguente principio, pedissequamente richiamato nella sentenza qui impugnata: “In tema di ICI, le agevolazioni previste dall’art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli “imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale” si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola, non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (attuativa delle direttive CE nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio, del 17 aprile 1972), e considerato che la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta, dapprima, dall’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14734 del 27/06/2014) “e, poi, dall’art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 che, prevedendo un’eccezione al regime fiscale ordinario, ha parificato il trattamento tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale esclusivamente con riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e a quelle creditizie” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22484 del 27/09/2017).

Del resto, l’art. 10, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (con disposizione non avente carattere retroattivo), ha aggiunto all’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il seguente comma: “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ed inoltre: (…) b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;”. Ciò è avvenuto a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (I sezione) 18 dicembre 1986, in causa n. 312/85, secondo cui dalla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, prevista dalla direttiva n. 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, non possono escludersi alcune persone giuridiche per il solo motivo della forma giuridica. In quest’ottica, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13300 del 15/05/2023 ha ulteriormente precisato che, in tema di ICI, le agevolazioni di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola, si applicano anche alle società di capitali, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, a condizione che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2935 c.c., abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nel caso di specie, da un lato, risulta ex actis che all’immobile in esame è stata attribuita la categoria catastale D/10 e, dall’altro lato, è incontestato che il Comune di Polizzi Generosa non ha mai impugnato la detta attribuzione.

  1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 51, comma 3 – bis, D.Lgs. n. 159/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato che non potesse applicarsi l’esenzione da imposte durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

4.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei due precedenti.

  1. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento di questa Corte sulla questione principale si è consolidato in via definitiva in corso di giudizio, per compensare le spese relative ai gradi di merito, laddove quelle concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa per intero le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria in data 8 marzo 2024.


MASSIMA: In materia di agevolazioni ICI per il settore agricolo, le misure di favore sono estendibili a società agricola di capitali, sempre che detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ovvero se, oltre ad avere da statuto come oggetto sociale esclusivo l’esercizio delle attività specifiche del settore agricolo, abbia almeno un amministratore che possieda i requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale.