Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sez. IV, 08 febbraio 2023 n. 1886


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (ex Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) il 10/6/2022, l’Ente I.A.C.P. della Provincia di Napoli in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio De Lucia, impugnava l’avviso di accertamento sopra riportato notificato dal Comune di Mugnano di Napoli per Imu anno 2016.

I motivi di opposizione indicati dall’Ente ricorrente erano: 1) la decadenza del Comune impositore dal diritto al recupero dell’Imu 2016 e la prescrizione del credito azionato; 2) l’illegittimità dell’accertamento per mancato riconoscimento dell’esenzione Imu per gli alloggi sociali; 3) la non applicabilità delle sanzioni per la presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione delle disposizioni normative in materia.

Si costituiva in giudizio il Comune di Mugnano di Napoli che controdeduceva in ordine alle doglianze di parte attorea e chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza del 6.12.2022 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riguardo all’invocata decadenza del Comune dal diritto al recupero dell’imposta, essa non è intervenuta.

Nel caso in esame è stato rispettato il termine previsto dal comma 163 dell’art. 1 della legge 296/2006, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il termine del 31 dicembre 2021 è stato poi prorogato dal D.l. 18/2020 di 85 giorni al 26 marzo 2022, posteriore rispetto alla data di notifica del 14 marzo 2022.

Circa l’applicazione dell’esenzione sugli immobili assoggettati ad Imu dal Comune di Mugnano di Napoli nell’atto impugnato va operata una distinzione.

La legge 147/2014 ha stabilito che l’Imu non si applica agli alloggi sociali, così come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. A norma dell’art. 1 comma 2 del detto decreto per alloggio sociale deve intendersi l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Gli immobili di proprietà dell’Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano certamente nella definizione data di alloggi sociali e godono quindi dell’esenzione Imu prevista dal modificato art. 13 comma 2 del d.l. 201 del 2013, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass., sez. V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).

L’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

Per le suesposte considerazioni la Corte accoglie parzialmente il ricorso, annullando tutti gli importi richiesti, comprese le sanzioni e gli interessi, per gli immobili di categoria A e rigetta per il resto.

Le sanzioni saranno applicate per gli immobili di categoria diversa dalla A, non sussistendo per detti immobili condizioni di incertezza sull’applicazione della norma.

L’accoglimento parziale comporta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso, annullando tutti gli importi richiesti per gli immobili di categoria catastale A, rigetta per il resto. Compensa le spese.


COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo ad alcuni immobili di proprietà dell’Ente I.A.C.P. della Provincia di Napoli.

Quest’ultimo eccepiva la decadenza dell’Ente impositore dal potere di accertamento, la mancata debenza del tributo a causa dell’esenzione dall’IMU prevista per gli alloggi sociali e, in subordine, l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative ex art. 8 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, stanti le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicabilità della norma.

La prima eccezione viene disattesa, avendo l’Ente impositore rispettato il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161 (erroneamente indicato in motivazione come “comma 163”), Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione), nel caso di specie prorogato di 85 giorni dall’art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27, e dunque venuto a scadere il 26 marzo 2022 (mentre la notificazione dell’avviso di accertamento era avvenuta in data 14 marzo 2022).

La seconda eccezione viene accolta relativamente agli immobili classificati nelle categorie catastali A2 e A3, costituenti abitazioni principali degli assegnatari degli alloggi, e quindi definibili quali “alloggi sociali”.

Tali alloggi sono soggetti alla medesima esenzione dall’IMU prevista anche per le abitazioni principali, secondo quanto previsto per l’annualità oggetto di giudizio (i.e.: annualità 2016) dall’art. 13, comma 2, lettera b), D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (modificato dall’art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013 n. 147) ed ancora oggi valido, ex art. 1, comma 741, lettera c), numero 3), Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (che introduce l‘ulteriore precisazione secondo cui tali immobili, per poter godere dell’esenzione, debbano essere effettivamente adibiti ad abitazione principale).

Ai sensi dell’art. 1 Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per “alloggio sociale” deve in particolare intendersi l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

L’esenzione dall’IMU per i predetti alloggi non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass., sez. V, 28 ottobre 2020 n. 23680).

L’esenzione non è invece riconosciuta per gli immobili non aventi categoria catastale A: per essi manca infatti del tutto il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non è neppure provato un eventuale vincolo pertinenziale rispetto agli immobili di categoria catastale A.

Pertanto, relativamente agli immobili non rientranti nella categoria catastale A, vengono respinti sia il motivo principale di mancata debenza del tributo IMU, sia quello subordinato di inapplicabilità delle sanzioni amministrative, non sussistendo per essi obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicabilità della norma.

La reciproca soccombenza dell’Ente I.A.C.P. della Provincia di Napoli e del Comune impositore giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma