Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. VIII, 22 giugno 2021 n. 1899


Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di San Gregorio Magno, in persona del Sindaco pro-tempore, in data 8.2.2020, depositato presso questa Commissione il 2.9.2020, l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER Campania), in persona del legale rappresentato, subentrata all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno (I.A.C.P.), ha impugnato l’avviso di accertamento per omesso pagamento dell’imposta municipale unica, anno 2014, n. (…) del 11.10.2019, notificato il 10.12.2019.

Ha dedotto che l’avviso impugnato era stato emesso dal Comune di San Gregorio Magno in rettifica di versamento parziale ed aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di IMU 2014 per ulteriori Euro 28.321,73 oltre sanzioni ed interessi.

A sostegno dell’impugnazione ha eccepito:

  1. la violazione dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, trattandosi di immobili esenti perché assegnati agli aventi diritto ed assimilabili a “prima casa”.

Ha, in via subordinata, richiesto l’applicazione della detrazione di Euro 200,00 per alloggio, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

Ha poi eccepito la violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e ha chiesto l’eliminazione delle sanzioni per le obbiettive condizioni di incertezza in ordine alla portata ed all’ambito di applicazione della normativa.

Ha eccepito anche la violazione del principio del preventivo contraddittorio ed ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato ovvero, in subordine, per il riconoscimento della detrazione di Euro 200,00 per immobile, con esclusione delle sanzioni e vittoria di spese.

Il Comune di San Gregorio Magno non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Alla odierna udienza la Commissione ha deciso come da dispositivo in calce riportato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

E’ infondato, invero, il primo motivo di impugnazione, giacché la legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 147, al comma 707, sancisce: “‘All’articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

L’imposta municipale propria non si applica … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008″.

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, inoltre, all’art. 2, commi 4 e 5 bis sancisce: “A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”.

Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti di alloggio sociale e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Posto che tale dichiarazione è necessaria, a pena di decadenza, per l’ottenimento dell’esenzione dell’IMU e che, nella fattispecie, non risulta essere stata resa, deve evidenziarsi, a prescindere dalla eventuale maturata decadenza, che, in ogni caso, le disposizioni richiamate non si applicano alla ricorrente, quale ex IACP, non essendovi coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, disciplinati diversamente ed autonomamente.

Il legislatore, infatti, all’art. 13, co. 10, del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di 200 Euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con ciò differenziando gli alloggi ex IACP da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n. 201 del 2011).

L’assimilazione invocata dalla ricorrente tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede: “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati” (Corte di Cassazione 25 luglio 2019, n. 20135, Cass. n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).

Deve concludersi, dunque, nel senso che la normativa prevede un’imposizione specifica per gli immobili IACP, indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come alloggi sociali.

Come anticipato, spetta però alla ricorrente la riduzione di Euro 200,00 per alloggio, ai sensi dell’art. 13, co. 10, del D.L. n. 201 del 2011, e per tale parte il ricorso merita accoglimento.

Consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con rimessione al Comune resistente per la rideterminazione dell’imposta con applicazione della riduzione indicata.

L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso per quanto di ragione e manda al Comune per la rideterminazione delle somme dovute, nei termini indicati in motivazione. Compensa le spese tra le parti.

Salerno, il 13 aprile 2021.


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento riconosce, in favore dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER Campania), subentrata all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno (I.A.C.P.), l’agevolazione IMU di cui all’art. 13, comma 10, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Tale norma, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020, ma vigente ratione temporis, prevede una riduzione di Euro 200,00 per ciascun alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

In applicazione del principio generale secondo cui, in materia fiscale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 “preleggi”), non viene invece accolta la richiesta principale di parte ricorrente, volta ad ottenere l’integrale assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli “alloggi sociali”, interamente esentati dal pagamento dell’IMU ex art. 13, comma 2, lettera b) del predetto D.L. 201/2011.

Non vi è infatti coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex I.A.C.P. e gli “alloggi sociali”, disciplinati diversamente ed autonomamente.

Tuttavia, viene riconosciuto che la normativa preveda un’imposizione specifica per gli immobili I.A.C.P, indipendentemente dal fatto che questi possano o meno qualificarsi come “alloggi sociali”.

Dal momento che alla ricorrente spetta una riduzione dell’IMU di Euro 200,00 per ciascun alloggio, ex art. 13, comma 10, D.L. 201/2011, l’avviso di accertamento impugnato viene quindi annullato, con rimessione al Comune resistente per la rideterminazione dell’imposta con applicazione della riduzione indicata.