Cass. civ., sez. VI-5, ord., 22 settembre 2021 n. 25681


Svolgimento del processo

Che:

  1. A.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 311/1/2019, depositata l’11 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha accolto l’appello del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella esattoriale notificata nei suoi riguardi dalla concessionaria per la riscossione dei tributi e relativa al pagamento di contributi dovuti al consorzio stesso, riferiti a terreni ricadenti in agro del Comune di Miglionico, per gli anni di imposta 2010-2015.

Il Consorzio si è costituito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Motivi della decisione

Che:

  1. Con l’unico motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4.

Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo di appello del Consorzio, avrebbe erroneamente reputato che, con riguardo ai contributi consortili fissi, trovasse applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale e non, invece, il più breve termine di cui all’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “La TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4” (Cass., Sez. 5, 23/02/2010, n. 4283).

E’ stato infatti argomentato che “in tutti i casi considerati, l’utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; né è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obbiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio, né il corrispettivo potrebbe dall’utente essere corrisposto in unica soluzione, in quanto ab initio non determinato e non determinabile, nè nell’entità, nè nella durata. Nessun rilievo può darsi alla osservazione che l’importo dei pagamenti annuali ed infrannuali possa variare nel tempo, in quanto tali variazioni non dipendono da nuova negoziazione del rapporto, che rimane stabile, ma da variazioni del costo dei servizi prestati, il cui addebito da parte degli enti impostori discende da considerazioni di politica fiscale ed economica rapportata alla generalità degli utenti del servizio ed indipendenti dalla volontà del singolo contribuente” (Cass. n. 4283 del 2010, cit., in motivazione).

Va dunque confermato il principio di diritto secondo il quale “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 ” (Cass., Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo, che applicherà il predetto principio compiendo ogni necessario accertamento in fatto ed esaminerà le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata.

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021


COMMENTO REDAZIONALE– La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi consortili di bonifica.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) sollevata dal contribuente ed annullava la cartella, ma la relativa decisione veniva riformata, su appello del Consorzio di bonifica, dalla Commissione Tributaria Regionale, che riteneva invece applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).

Tale ultima statuizione viene tuttavia nuovamente riformata dall’ordinanza in commento, la quale ribadisce il principio per cui i contributi consortili di bonifica sono tributi locali strutturati come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’Ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi per ogni singolo periodo contributivo.

Essi, quindi, devono essere considerati come obbligazioni periodiche o di durata e, come tali, sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) c.c. (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 10 dicembre 2014 n. 26013 e Cass. civ., sez. V, 18. giugno 2020 n. 11814).

Il ricorso per Cassazione del contribuente viene quindi accolto, con annullamento della sentenza di secondo grado e rinvio al giudice a quo per un nuovo accertamento nel merito, anche relativamente alle questioni rimaste assorbite dalla pronuncia cassata.