Cass. civ., sez. VI-5, ord., 28 dicembre 2020 n. 29685


Svolgimento del processo

che:

Roma Capitale ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di accertamento ICI, per gli anni dal 2008 al 2011, dopo aver ordinato, il 23 ottobre 2017, la rinnovazione della notifica dell’appello nei confronti della contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, giacché intempestivo. In particolare, la CTR ha rilevato che “la sentenza impugnata è stata depositata il 18/03/2016, mentre l’atto di appello è stato consegnato all’Ufficio notifiche solo in data 06/12/2017, ben oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.”. 

B.T. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

che:

Il ricorso affidato a tre motivi; con tutti i motivi si censura la sentenza impugnata, sotto vari profili, rispettivamente, violazione di legge, motivazione apparente ed omesso esame, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello del Comune di Roma Capitale, avendo riguardo non già alla data della notifica di cui si è disposta la rinnovazione, bensì alla data della notifica rinnovata.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che la rinnovazione della notificazione può e deve essere ordinata dal giudice, in primo grado, quando “rileva un vizio che importi nullità” (art. 291 c.p.c., comma 1), in appello “quando occorre” (art. 350 c.p.c., comma 2).

Dagli atti di causa emerge che la prima notifica, di cui la CTR ha ordinato la rinnovazione, è stata effettuata per l’appellante in data 14 ottobre 2016; la CTR ha disposto il 23 ottobre 2017 la rinnovazione della notifica e l’Ufficio ha provveduto a rinotificare il 6 dicembre 2017.

La CTR ha dunque errato a ritenere tardivo, e quindi inammissibile, l’appello, poiché ai fini del rispetto del termine perentorio, la notificazione conseguente alla rinnovazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (cfr. Cass. n. 20830 del 11/09/2013). Dunque, è alla prima notifica che deve aversi riguardo ai fini della tempestività dell’appello, ex art. 291 c.p.c., applicabile in grado di appello ex art. 359 c.p.c., secondo cui la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

La previsione dell’ordine di rinnovazione è infatti funzionale alla tutela dell’integrità del contraddittorio e mira ad evitare che la nullità della notifica possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante: per questo è stabilito che la rinnovazione della notificazione – ricollegandosi per disposizione di legge alla notificazione iniziale nulla – impedisce ogni decadenza. La rinnovazione in altri termini produce, in forza della indicata disposizione, un effetto conservativo della notificazione nulla, per cui – sul piano strettamente processuale- per effetto della rinnovazione la notifica si ha per effettuata ora per allora.

In accoglimento del ricorso la sentenza va, conseguentemente, cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2020


COMMENTO REDAZIONALE- In accoglimento del ricorso per Cassazione promosso da Roma Capitale, l’ordinanza in commento riforma la pronuncia di secondo grado, che aveva dichiarato tardivo l’appello proposto dal suddetto Ente.

A fronte di una sentenza di primo grado depositata il 18 marzo 2016, Roma Capitale aveva eseguito una prima notificazione dell’appello, affetta da nullità, in data 14 ottobre 2016.

La Commissione Tributaria Regionale, rilevata la nullità di tale notificazione, in data 23 ottobre 2017 ne ordinava la rinnovazione, che veniva eseguita dall’Ente appellante in data 06 dicembre 2017.

La Corte di Cassazione ritiene dunque erronea l’affermazione dei Giudici di secondo grado, secondo cui l’appello consegnato all’Ufficio notifiche in data 06 dicembre 2017 sarebbe stato inammissibile per tardività rispetto al termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c.

In realtà, ai fini del rispetto del termine perentorio di impugnazione, la notificazione conseguente alla rinnovazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento (si veda, in senso conforme, Cass. civ., Sezione lavoro, 11 settembre 2013 n. 20830).

Ai fini della tempestività dell’appello, deve dunque aversi riguardo alla prima notificazione, nel caso di specie eseguita nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (termine legittimamente maggiorato dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto, ex art. 1 Legge 07 ottobre 1969 n. 742).

Il rinvio di cui all’art. 359 c.p.c. rende infatti applicabile anche al secondo grado di giudizio la norma di cui all’art. 291 c.p.c., secondo cui  la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Del resto, la previsione dell’ordine di rinnovazione è funzionale alla tutela dell’integrità del contraddittorio e mira ad evitare che la nullità della notifica possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante: per questo è stabilito che la rinnovazione della notificazione – ricollegandosi per disposizione di legge alla notificazione iniziale nulla – impedisce ogni decadenza. 

In altri termini, la rinnovazione produce un effetto conservativo della notificazione nulla, per effetto del quale la notificazione si ha per effettuata “ora per allora”.

In applicazione di tale principio, la sentenza di secondo grado viene annullata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo accertamento di fatto e per la regolamentazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità.