Cass. civ., sez. V, ord., 20 maggio 2021 n. 13827


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24405-2017 proposto da:

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI, 12, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MARCELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLETTI ARIANNA e BORA LUCIA;

– ricorrente –

contro

CAPO A DI M.F.M. E C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato DE MICHELI CINZIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHI RICCARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 659/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Svolgimento del processo

  1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 659/16/17 del 13 febbraio 2017, pubblicata il 15 marzo 2017, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, in relazione all’appello proposto dalla Regione Toscana, nei confronti della società contribuente Capo A di M.F. & C. s.a.s., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, n. 1449/2015, di accoglimento del ricorso proposto dalla ridetta contribuente contro l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, recante l’importo complessivo di Euro 21.612,56 a titolo di imposta regionale sulle concessioni dello Stato dovuta per l’anno 2009 (Euro 15.542,85), sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
  2. – L’Ente impositore, mediante atto del 14 ottobre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.
  3. – La contribuente ha resistito con controricorso del 27 novembre 2017.

Motivi della decisione

  1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la declinatoria della giurisdizione, osservando: il punto controverso attiene al quantum del tributo, liquidato dall’Ente impositore nella misura del 15% dell’importo del canone annuale della concessione (Euro 103.619,01), laddove la contribuente postula la riduzione della imposta, previa rideterminazione dell’imponibile, in rapporto alla minore somma (di Euro 31.085,70) corrisposta all’amministrazione concedente (il Comune di Forte dei Marmi) in via transattiva, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 146, art. 1, comma 732; orbene, poiché la controversia involge essenzialmente la misura del canone concessorio, non essendo in discussione la debenza del tributo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, secondo il principio di diritto fissato dalla Corte regolatrice (Sez. Un., sentenza n. 10306 del 03/05/2013).
  2. – L’Ente impositore ricorrente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19.

Il ricorrente deduce: erroneamente la Commissione tributaria regionale ha reputato che l’oggetto del giudizio fosse esclusivamente costituito della determinazione del canone della concessione; mentre ad essere stato impugnato davanti al giudice tributario è stato l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni; petitum (l’annullamento dell’atto impositivo) e causa petendi (riduzione dell’imponibile in dipendenza della transazione intervenuta) risultano affatto pertinenti alla giurisdizione tributaria; la controversia verte non sul canone, bensì sull’imponibile e sul quantum del tributo; peraltro la stessa contribuente ha distintamente adito, prima, il giudice ordinario, per la rideterminazione del canone della concessione (il relativo giudizio è stato definito mediante accordo transattivo tra l’attrice e i convenuti, cioè il Comune di Forte dei Marmi e l’Agenzia del Demanio); e, successivamente, il giudice tributario colla impugnazione dell’atto impositivo.

  1. – La società contribuente, peraltro contestando l’esattezza e la congruenza dei riferimenti giurisprudenziali operati dal ricorrente, invoca il giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza, pronunciata nella causa intentata contro l’amministrazione concedente, dal Tribunale ordinario di Lucca che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in seguito alla intervenuta definizione del contenzioso ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 146, art. 1, comma 732, aveva affermato che l’imposta regionale dovesse ” ovviamente essere calcolata sull’importo corrisposto in base all’accordo “.
  2. – Il ricorso è fondato.

4.1 – Deve essere innanzi tutto disattesa l’exceptio rei iudicatae proposta dalla controricorrente.

Per vero sul piano oggettivo l’obiter dictum, espresso (peraltro in materia estranea all’ambito della giurisdizione ordinaria) dal Tribunale di Lucca, nella citata sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, non è manifestamente riconducibile alla previsione normativa dell'” accertamento ” idoneo a fare stato inter partes, ai sensi dell’art. 2909 c.c.. 

In secondo luogo sul piano soggettivo la decisione de qua non può – alla evidenza – essere opposta al ricorrente in quanto l’Ente impositore non ha rivestito la qualità di parte del giudizio davanti al giudice ordinario.

  1. 2 – Riguardo al punto cruciale della giurisdizione affatto impertinente è il riferimento operato dalla Commissione tributaria regionale al principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite colla citata sentenza n. 10306 del 03/05/2013, resa nel giudizio instaurato dal concessionario per la rideterminazione del canone concessorio davanti al giudice ordinario nei confronti l’ente concedente: nella specie l’Ente impositore del tributo gravante sulla concessione – parimenti convenuto in causa, senza che, tuttavia, l’attore avesse formulato alcuna domanda nei suoi confronti aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sicché la Corte regolatrice ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario là dove l’oggetto del giudizio è costituito ” esclusivamente, della determinazione del canone di concessione demaniale “.

Nel caso in esame l’oggetto del giudizio è, invece, rappresentato dalla impugnazione dell’atto impositivo (scilicet: l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana).

Sicché, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, la giurisdizione spetta – alla evidenza – al giudice tributario il quale, ai fini della determinazione dell’imponibile del tributo è, senz’altro, abilitato a risolvere in via incidentale, à termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, cit., la questione relativa alla misura del canone della concessione.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, nel chiarire la portata del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, non ha mancato di ribadire, coll’arresto esattamente citato dal ricorrente (a dispetto della infondata censura mossa in proposito dalla controri-corrente) che deve essere affermata ” la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario anche nelle controversie in cui, essendo in contestazione l’imposta, debba procedersi ad accertare incidentalmente la civile obbligazione del canone di concessione al fine di stabilire la corretta determinazione dell’imponibile ” (Sez. 5, sentenza n. 11655 del 05/06/2015, n. m., p. 15).

4.3 – Alla applicazione del superiore principio di diritto in punto di giurisdizione, fissato dalle Sezioni Unite – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nel pertinente arresto – conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio della causa – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, affinché, ritenuta la propria giurisdizione, provveda all’esame del gravame proposto dall’Ente impositore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021


COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione, dinanzi al giudice tributario, di un avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni, emesso dalla Regione Toscana ed avente ad oggetto un’imposta regionale sulle concessioni dello Stato.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva il ricorso della società contribuente.

Proposto appello da parte della Regione Toscana, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sul presupposto che il punto controverso riguardasse unicamente il quantum del tributo, liquidato dall’Ente impositore nella misura del 15% dell’importo del canone annuale della concessione, e del quale, invece, la contribuente postulava la riduzione, previa rideterminazione dell’imponibile, in rapporto alla minore somma corrisposta in via transattiva all’amministrazione concedente (nella specie, il Comune di Forte dei Marmi).

I Giudici di secondo grado ritenevano in particolare che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario, in quanto la controversia concerneva essenzialmente la misura del canone concessorio, mentre non era in alcun modo in discussione la debenza del tributo.

Avverso tale statuizione la Regione Toscana proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.) degli artt. 2 e 19 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Tale ricorso trova pieno accoglimento da parte dell’ordinanza in commento.

Viene in primo luogo disattesa l’exceptio rei iudicatae sollevata dalla società contribuente sull’assunto che il Tribunale di Lucca, dichiarando la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra essa, da un lato, ed il Comune di Forte dei Marmi e l’Agenzia del Demanio, dall’altro, relativamente alla controversia concernente il canone di occupazione, avesse affermato che l’imposta regionale avrebbe dovuto “ovviamente essere calcolata sull’importo corrisposto in base all’accordo”.

In primo luogo, tale affermazione costituiva un mero obiter dictum della sentenza, come tale non idoneo a rivestire alcuna autorità di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.

Inoltre, per escludere qualsiasi efficacia di giudicato nei confronti della Regione Toscana, risultava dirimente la circostanza che quest’ultima non avesse preso parte al giudizio relativo alla determinazione del canone di concessione, che si era svolto unicamente tra la società ricorrente (parte attrice), il Comune di Forte dei Marmi e l’Agenzia del Demanio (parti convenute), e che si era concluso con la sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, in cui la predetta affermazione era stata resa.

Conseguentemente, la Regione Toscana non poteva in alcun caso vedersi vincolata da una statuizione, resa in un giudizio svoltosi inter alios. 

Nel merito, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 03 maggio 2013 n. 10306), l’imposta regionale sulle concessioni demaniali ha natura e caratteristiche di tributo, sicché le controversie ad essa relative sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario ex art. 2, comma 1, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 

Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario solo laddove si discuta non già del potere impositivo della Regione o della legittimità della suddetta imposta, bensì esclusivamente della determinazione del canone di concessione demaniale, la cui variazione comporti automaticamente anche quella della menzionata imposta collegata alla misura del primo, in relazione a parametri predeterminati dalla legge ma di cui si contesti la corretta applicazione: tale controversia non può infatti essere classificata come di natura tributaria, essendo la misura dell’imposta una conseguenza non di un’azione diretta o di una scelta autonoma esercitata dal potere impositivo dell’Amministrazione regionale, ma soltanto di un mero calcolo matematico connesso all’opzione della medesima Amministrazione di commisurare l’importo dell’imposta ad un elemento (i.e.: il canone concessorio) da altri determinato e la cui quantificazione è ad altri affidata dalla legge.

In applicazione del predetto principio di diritto, l’ordinanza in commento afferma la giurisdizione tributaria sulla controversia sottoposta al suo esame.

Quest’ultima concerne infatti l’impugnazione di un atto impositivo (i.e.: l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso dalla Regione Toscana), con conseguente giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.lgs. 546/1992.

Il petitum della causa concerne l’annullamento dell’atto impositivo e la sua causa petendi la riduzione dell’imponibile in dipendenza della transazione intervenuta tra la società contribuente, da un lato, ed il Comune di Forte dei Marmi, dall’altro.

Sia il petitum che la causa petendi risultavano quindi del tutto pertinenti alla giurisdizione tributaria, come confermato anche dalla circostanza che la stessa contribuente avesse distintamente adito dapprima il giudice ordinario, per la rideterminazione del canone della concessione e, successivamente, il giudice tributario, per l’impugnazione dell’atto impositivo.

L’ordinanza in commento ribadisce quindi il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell’imponibile del tributo, il giudice tributario è abilitato a risolvere in via incidentale la questione relativa alla misura del canone della concessione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.lgs. 546/1992.

Pertanto, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario anche nelle controversie in cui, essendo in contestazione l’imposta, si debba procedere ad accertare incidentalmente l’obbligazione civile relativa al canone di concessione, al fine di stabilire la corretta determinazione dell’imponibile (Cass. civ., sez. V, 05 giugno 2015 n. 11655).

Il ricorso per Cassazione della Regione Toscana viene quindi accolto, con annullamento della sentenza impugnata e con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché, ritenuta la propria giurisdizione, proceda ad un nuovo giudizio nel merito sull’appello dell’Ente impositore, nonché alla liquidazione delle spese processuali, anche relativamente al giudizio di legittimità.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma