Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. XIX, 28 febbraio 2023 n. 2747


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 8.1.2021 la società A. I. SRL, con sede in Roma Lungotevere della Vittoria n. 9, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. G. A., rappresentata e difesa dall’Avv. S. S. impugnava l’avviso di accertamento esecutivo in rettifica TASI n. 2937 relativo all’annualità 2015 per un importo complessivo di € 596,85= comprensivo di sanzioni ed interessi, per insufficiente o tardivo versamento dell’imposta notificato in data 10.11.2020 a mezzo PEC ad istanza di Roma Capitale presso Aequa Roma Spa , chiedendone l’annullamento perché illegittimo.

A sostegno della domanda, la società rappresentava che l’avviso di accertamento impugnato afferiva all’immobile sito in Roma Via (OMISSIS…) collocato ai fini catastali nella categoria speciale D8 ed era sprovvisto di rendita catastale. In ragione di ciò la tassa era stata calcolata e corrisposta ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. 504 del 1992 secondo cui: “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 “.

La ricorrente aggiungeva che non aveva mai ricevuto alcun atto di attribuzione di rendita cosicché aveva continuato a pagare l’imposta principale IMU e di conseguenza la TASI, in base al valore contabile attribuito all’immobile. Alla luce di siffatta situazione la richiesta tributaria avanzata da Roma Capitale dove a considerarsi illegittima.

Con memoria depositata in data 20.6.2022, si costituiva in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

All’udienza del 22.6.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva il Collegio, con riguardo all’eccezione proposta dalla parte in relazione alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio, che è principio ormai consolidato quello secondo cui l’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’art. 32, c. l, D.lgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.

Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell’art. 23 c. l che non prevede, a differenza del precedente art. 22 c. l, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull’esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

Nel caso di specie, peraltro, il Comune non ha rispettato neppure il termine di cui all’art. 32 c. 1 Dlgs 546/1992, costituendosi e depositando memoria due giorni prima dell’udienza di discussione.

Il Collegio pertanto, ribadito che la sanzione processuale dell’inammissibilità della costituzione in giudizio non è prevista dalla norma e che la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’articolo 24 della Costituzione, di partecipare alla discussione orale della causa all’udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, ritiene di dichiarare inammissibili la memoria depositata il 20.6.2022 e la relativa produzione documentale, consentendo peraltro all’Amministrazione Comunale di svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza.

Ciò posto, il ricorso proposto è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.

Al riguardo, giova evidenziare che nell’atto impugnato l’Amministrazione indica in 21.852,60 la rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio all’immobile sito in Roma Via (OMISSIS…). Si tratta di un dato solo genericamente contestato dal ricorrente che si è limitato a negare che all’immobile fosse stata attribuita una rendita catastale e di aver mai ricevuto comunicazioni di attribuzione di una rendita senza suffragare tale tesi con documentazione ovvero chiedendo di chiamare in giudizio anche l’Agenzia del Territorio per contestare la legittimità dell’attribuzione della rendita.

In realtà, ai fini della liquidazione delle imposte IMU/TASI, il Comune si limita a prendere atto della rendita catastale attribuita all’immobile dal competente ufficio e, senza essere titolare di poteri discrezionali o valutativi di sorta, calcola l’imposta dovuta dal contribuente sulla base di quel valore.

Tanto basta per rigettare il ricorso proposto.

Le spese del giudizio, stante la tardività della costituzione del Comune vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando, così provvede:

  1. a) rigetta il ricorso;
  2. b) compensa tra le parti le spese del giudizio

COMMENTO REDAZIONALE – Ai fini della liquidazione delle imposte IMU e TASI, il Comune può legittimamente limitarsi a prendere atto della rendita catastale attribuita all’immobile dal competente Ufficio e a calcolare l’imposta dovuta dal contribuente sulla base di quel valore, non essendo titolare di poteri discrezionali o valutativi di alcun tipo.

Viene così respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento in rettifica TASI proposto dal contribuente sulla base di una generica contestazione della rendita catastale attribuita all’immobile di sua proprietà da parte dell’Agenzia del Territorio, peraltro senza chiedere la chiamata in causa di quest’ultima o apportare prove specifiche a sostegno delle proprie contestazioni.

Preliminarmente, era stata altresì respinta l’eccezione preliminare del contribuente volta a sentir dichiarare la tardività, e conseguente inammissibilità, della costituzione in giudizio del Comune impositore, in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notifica del ricorso. In proposito, la sentenza in commento si uniforma all’ormai consolidato indirizzo secondo cui il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente nel processo tributario, ex art. 23 D.lgs. 546/1992, non assume carattere perentorio, diversamente da quanto avviene per il termine di costituzione in giudizio della parte ricorrente (art. 22, comma 1, del predetto Decreto).

Nel caso di specie, poiché la costituzione in giudizio del Comune era avvenuta solo due giorni prima dell’udienza di trattazione del merito, la sola sanzione processuale prevista è quella dell’inammissibilità delle controdeduzioni e delle allegate produzioni documentali, non essendo stati rispettati neppure i termini (di carattere pacificamente perentorio) di cui all’art. 32 D.lgs. 54671992 (che ammette le produzioni documentali fino a venti giorni liberi e il deposito di memorie fino a dieci giorni liberi anteriori all’udienza di trattazione del merito).

Non poteva invece essere impedito al Comune di partecipare all’udienza di discussione e di proporre mere difese, che nella specie si rivelano peraltro sufficienti per far respingere il ricorso del contribuente.