Cass. Civ., sez. V, ord., 15 dicembre 2020 n. 28582


Svolgimento del processo- Motivi della decisione

  1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2009 di terreni già agricoli ma divenuti edificabili con l’approvazione del nuovo PRG, accertamento opposto dal contribuente sia per l’esistenza sugli stessi di precedente vincolo preordinato all’esproprio sia per la non congruità del valore determinato dall’ente locale;
  2. Il ricorso era accolto

in primo grado nella contumacia dell’ente locale. L’appello del Comune – rilevato che il contribuente non si era costituito in questa fase del giudizio – era accolto con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune non si è costituito.

  1. Con il primo motivo, il contribuente denuncia error in procedendo (violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 22, violazione delle norme sulla notificazione e spedizione del ricorso, inammissibilità dell’appello), allegando che il ricorso in appello fosse affetto da due gravi irregolarità non rilevate dal giudicante: la spedizione dello stesso non in busta chiusa e il fatto che l’atto d’appello fosse “costituito soltanto dal frontespizio, mancante di un numero imprecisato di pagine, dal quale non era possibile ricavarne i motivi né le conclusioni”.
  2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare che: “Nel processo tributario, nel caso in cui non sia contestata la tempestività ovvero una difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell’atto d’impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell’ammissibilità dell’appello” Cass. n. 7797 del 2008). Nella fattispecie, poiché come evidenzia il giudice d’appello il contribuente non si è costituito nel giudizio di secondo grado, non può dirsi che vi sia stata alcuna (formale) contestazione né in ordine alla “tempestività”, né in ordine ad una eventuale “difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato”. Inoltre il giudice d’appello dimostra di ben conoscere il contenuto specifico dell’atto di impugnazione sottoposto al suo esame, come emerge con chiarezza dalla sentenza qui impugnata, sicché i rilievi che il contribuente deduce nel ricorso in esame non si palesano nemmeno sorretti da una sufficiente credibilità.
  3. Con il secondo motivo il contribuente contesta la condanna alle spese del doppio grado in quanto il ricorso in appello sarebbe stato inammissibile.
  4. Anche questo motivo è infondato alla luce di quanto osservato a proposito del primo motivo.

Pertanto il ricorso deve essere respinto. In ragione della mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020 


COMMENTO – La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento ICI, accolto in primo grado nella contumacia dell’Ente locale impositore.

Quest’ultimo proponeva appello che, questa volta nella contumacia del contribuente, veniva accolto, con conseguente affermazione della legittimità dell’atto impugnato.

Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, che tuttavia viene respinto dall’ordinanza in commento.

In particolare, a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso, volto a far valere l’asserita nullità ed inammissibilità dell’atto di appello dell’Ente locale, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui nel processo tributario, quando non sia contestata la tempestività o una difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato, la circostanza che la spedizione a mezzo posta dell’atto di impugnazione non sia stata eseguita con plico raccomandato senza busta non rileva ai fini dell’ammissibilità dell’appello.

In senso conforme si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. V, 21 marzo 2008 n. 7797; Cass. civ., sez. V, 13 novembre 2008 n. 27052; Cass. civ., sez. V, 04 luglio 2014 n. 15309; Cass. civ., sez. V, 05 ottobre 2016 n. 19864 e Cass. civ., sez. V, 11 febbraio 2020 n. 3234: tali pronunce hanno più volte ribadito che, nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in essa racchiuso, anziché in plico senza busta (secondo quanto previsto dall’art. 20 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), costituisce una mera irregolarità, se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati; solo in presenza di contestazioni, è onere del ricorrente o dell’appellante fornire la prova dell’infondatezza della contestazione formulata. 

Nella fattispecie in esame, il contribuente non si era costituito nel giudizio di secondo grado: di conseguenza, non vi era stata alcuna formale contestazione né in ordine alla “tempestività”, né in ordine ad una eventuale “difformità della copia depositata rispetto all’originale notificato”. 

Inoltre il giudice d’appello aveva dimostrato di conoscere bene il contenuto specifico dell’atto di impugnazione sottoposto al suo esame, con conseguente integrale infondatezza di tutti i rilievi sollevati dal contribuente.