Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. IV, 1° dicembre 2022, n. 1409


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. D. C. G. ricorreva avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Calenzano contestava per l’anno 2018 l’omesso versamento dell’IMU per un fabbricato in cat. D/10, “Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole“, non ritenendo spettante l’esenzione prevista per l’utilizzo strumentale all’attività agricola.
Il ricorrente sosteneva che gli immobili in questione erano stati concessi in comodato gratuito ad un imprenditore agricolo e che l’esenzione spettava, ex art.1, comma 708, della L.147/2013, sulla base del solo requisito oggettivo della destinazione ad attività agricole, a prescindere dai requisiti soggettivi, e chiedeva pertanto l’annullamento dell’avviso impugnato.

Il Comune rigettava il reclamo e con proprie controdeduzioni sosteneva l’infondatezza dei motivi di impugnazione e non spettante l’esenzione essendo l’immobile utilizzato da un soggetto terzo e non direttamente dal soggetto passivo dell’imposta e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 444 del 25.9.2020, accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, ritenendo, in conformità alle decisioni della stessa CTP relative alle annualità precedenti, che l’esenzione avesse carattere oggettivo e non soggettivo, richiedendosi che l’utilizzatore del bene svolgesse, come nel caso di specie, l’attività agricola.

Il Comune appella tale sentenza sostenendone l’erroneità laddove si ritiene irrilevante il requisito soggettivo e che il requisito soggettivo possa essere posseduto anche da un soggetto diverso dal soggetto passivo, essendo le agevolazioni previste per gli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle attività agricole da parte di un imprenditore agricolo, ex art. 2135 Codice Civile, e chiede pertanto il rigetto dell’appello con condanna dell’appellante alle spese.

Il contribuente non si costituisce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che oggetto della presente controversia è la specifica esenzione dall’imposta municipale propria, disposta dall’art.1, comma 708 della L.147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, così come descritti dall’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/93, quali costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile con ulteriori specificazioni.
Il fabbricato in questione ha quindi i requisiti per rientrare in tale casistica essendo catastalmente classato in cat. D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e strumentale all’esercizio di attività agricole, in quanto detenuto e condotto da un imprenditore agricolo professionale, sulla base di un contratto di comodato.
Si osserva infatti che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, prima per l’esenzione dall’ICI e successivamente per quella dall’IMU, basate sui medesimi presupposti normativi e fattuali, che “secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (art. 23, c. 1 bis, cit., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a) si correlava al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit., laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI “, ribadendo la “rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso, e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale”, giungendo perfino a fare prevalere le “obiettive emergenze catastali” anche nel caso di cessazione dell’attività agricola (vedasi da ultimo Cass. Ord. n. 23386/2021); peraltro la citata Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18.5.2012, non ha affermato la irrilevanza della categoria catastale D/10 attribuita, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, sostenendo invece che “la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, che non rientrano necessariamente in D/10″, e quindi è pur sempre una condizione.
Si ritiene, in ogni caso, che – anche sulla base di una stretta interpretazione della norma agevolativa, rigorosamente basata sul dato letterale – la disposizione in questione non indica in alcun modo che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta, limitandosi a richiedere che si tratti di fabbricati rurali ad uso strumentale secondo i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, il quale precisa che deve trattarsi di costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, senza tuttavia esigere che la qualifica di imprenditore agricolo debba essere necessariamente esercitata dal soggetto d’imposta; per cui il requisito soggettivo, quand’anche ritenuto necessario, dovrebbe essere inteso nel senso del possesso della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo e non nel senso della predetta identità soggettiva.
Argomentando in senso contrario si opterebbe per una non consentita interpretazione ulteriormente restrittiva rispetto al tenore letterale della norma.
Si ritiene pertanto di dover respingere l’appello compensando le spese anche di questo grado in considerazione della mancata costituzione di parte contribuente nel presente giudizio.

P.Q.M.

Respinge l’appello e compensa le spese.


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento respinge l’appello del Comune impositore e conferma la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento IMU relativo ad un immobile censito in categoria D/10, al quale era stata disconosciuta l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 708, Legge 147/2013 per  i fabbricati rurali ad uso strumentale, quali costruzioni necessarie per lo svolgimento di attività agricole ex art. 2135 c.c.

Viene quindi confermato anche in secondo grado come la predetta esenzione spetti sulla base dell’esistenza del requisito oggettivo della destinazione del fabbricato ad attività agricole ex art. 2315 c.c., a nulla rilevando invece che lo stesso risulti utilizzato dal soggetto di imposta oppure – come nel caso di specie- da un soggetto terzo.

Pertanto, in conclusione, anche a voler ritenere necessaria l’esistenza di un requisito soggettivo, consistente nella qualifica di imprenditore agricolo, quest’ultima deve essere posseduta dall’effettivo utilizzatore del bene, che può anche non coincidere con il soggetto passivo di imposta.