Cass. civ., sez. V, ord., 18.01.2019 n. 1341
Svolgimento del processo
CHE:
– la controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per il pagamento del tributo TARSU per l’anno d’imposta 2006 con riguardo al servizio di raccolta dei rifiuti sulle aree autostradali;
– la contribuente ha impugnato il provvedimento eccependo il difetto di potere regolamentare del comune sulle predette aree; l’illegittimità della pretesa per la materiale impossibilità dell’ente di espletare il servizio di raccolta dei rifiuti;
– la C.T.R. di L’Aquila, sezione distaccata di Pescara, confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale, ha accolto il ricorso sul presupposto che l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti nelle aree autostradali e nelle relative pertinenze compete al concessionario dell’autostrada;
– avverso la sentenza ricorre il comune, depositando anche memoria, mentre la contribuente si costituisce con controricorso.
Motivi della decisione
CHE:
- Con un unico motivo di ricorso il comune lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 5, e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14; in particolare, si censura la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto l’art. 14 citato, norma speciale rispetto al dettato del D.Lgs. n. 507 del 1993; si sostiene la tassatività delle ipotesi di esclusione dell’imposizione del tributo in oggetto; in fatto ci si duole del mancato esame della circostanza che nella specie il servizio è, non solo istituito, ma anche eseguito dal comune.
- Il motivo è infondato.
2.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14, “Nuovo codice della strada”, inserito nel capo 1 relativo alla “Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche” e 3 rubricato “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” è previsto che: “1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi…”. In proposito la S.C. ha da tempo condivisibilmente affermato che “Nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 C.d.S., è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.” (Cass. n. 5559 del 2011). La pronuncia ora richiamata ha chiarito che l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica è esclusa dalla competenza comunale, “tenuto peraltro anche conto che quella dei rifiuti è una tassa e come tale il potere di imposizione non può connettersi ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio, in ottemperanza ad un espresso disposto legislativo”. Il collegio condivide quanto osservato nella motivazione della sentenza ora citata che: “nella normativa in materia di rifiuti tra le esenzioni espressamente contemplate dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, non sono comprese le autostrade e le aree ad esse pertinenziali, tuttavia il comma 5 prevede che: “Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento di rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”. Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 14 (nuovo C.d.S.), che contempla i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade a sua volta al comma 1 prevede: “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; “e nel successivo comma 3, chiarisce che: “Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”. In tal senso anche il Consiglio di Stato ha affermato che spetta agli enti proprietari ed ai concessionari delle autostrade provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le pertinenze e le piazzole di sosta (sentenza n. 3256 del 2012).
2.2. Sotto un diverso profilo occorre precisare che il richiamo alla pronuncia resa dalla S.C. relativamente alla raccolta e gestione dei rifiuti in aree portuali (Cass. n. 23583 del 2009) effettuato, nel citato precedente del 2011 ed anche nella sentenza impugnata, va inteso nel senso che anche nelle predette aree il principio espresso trova applicazione, in quanto l’attività di gestione dei rifiuti sfugge alla competenza dei comuni che in quell’ambito agiscono in regime di privativa.
Né è ammissibile il rilievo relativo all’accertamento eseguito nelle fasi di merito circa l’effettivo smaltimento dei rifiuti nelle aree autostradali da parte del comune, trattandosi accertamento di fatto effettuato in modo conforme nei precedenti due gradi di giudizio e precluso al giudice di legittimità.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna il comune a pagare in favore della contribuente le pagare le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso e spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019
COMMENTO
L’ordinanza in commento respinge il ricorso dell’Ente locale e conferma la statuizione dei due precedenti gradi di giudizio, secondo cui al Comune non è dovuto alcunché a titolo di TARSU relativamente alle autostrade e alle loro pertinenze.
Malgrado, infatti, le autostrade non siano espressamente menzionate tra le esclusioni dalla predetta tassa ex art. 62 D.lgs. 15.11.1993 n. 507, il comma 5 della predetta norma stabilisce che “Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”.
Tale condizione si verifica rispetto alle autostrade e alle aree ad esse pertinenziali, in forza del disposto di cui all’art. 14 D.lgs. 30.04.1992 n. 285 che, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, pone in capo agli enti proprietari delle strade l’obbligo di provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi” [comma 1, lettera a)], stabilendo inoltre che, per le strade in concessione (quali, appunto, le autostrade), “i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito” (comma 3).
Il predetto art. 14 D.lgs 285/1992 costituisce una norma speciale, e quindi prevalente, rispetto alla disciplina generale disposta per la tassa sui rifiuti dal D.lgs. 507/1993.
In base ad essa, spetta agli enti proprietari ed ai concessionari delle autostrade provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, non limitatamente al solo nastro stradale, ma includendo anche le piazzole di sosta e le altre pertinenze (Consiglio di Stato, sez. V, 31.05.2012 n. 3256).
La pronuncia in commento si pone in continuità con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le autostrade e le aree ad esse pertinenziali devono intendersi escluse dal campo di imposizione della TIA e della TARSU, essendo il Comune sfornito di potestà tributaria e rientrando la raccolta dei rifiuti nelle competenze del concessionario dell’autostrada, che per legge è tenuto ad attivare il relativo servizio fino alla discarica. Se l’attività di raccolta dei rifiuti nelle autostrade e nelle relative pertinenze risulta esclusa dalla competenza dei Comuni, questi ultimi non possono conseguentemente imporre la TARSU che, per la sua natura di tassa, non può essere pretesa da un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass. civ., sez. V, 09.03.2011 n. 5559).
In senso analogo, con riferimento all’esclusione dell’applicazione della TARI ai locali dei caselli autostradali, in quanto impianti asserviti alle autostrade, si veda Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. IX, 05.07.2018.