Cass. civ., sez. V, ord., 1° aprile 2025 n. 8594
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – Consigliere Rel.
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 13114/2022 proposto da:
G.T. Srl (P.IVA: (Omissis)), in persona del legale rappresentante p.t., dott. A.A. (Omissis), con sede in B, alla Via (Omissis), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta al ricorso, dall’Avv. R. G. (C.F.: (OMISSIS)) del Foro di Avellino, con studio in A, al (Omissis) (PEC: (Omissis); fax: (Omissis)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, al (Omissis); – ricorrente –
contro
A.A.; – intimata –
– avverso la sentenza 2095/2022 emessa dalla CTR Campania il 25/02/2022 e notificata il 02/03/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.
Svolgimento del processo
- La C.T.P. di Avellino rigettava il ricorso proposto da A.A. avverso l’avviso di accertamento notificatole dalla Srl G.T. per conto del Comune di Monteforte Irpino a titolo di TASI 2014, deducendo, fra l’altro, l’illegittimità dell’incarico conferito alla Srl G.T..
- Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la Srl G.T. non aveva prodotto validi documenti giustificativi dell’attribuzione concreta alla medesima del potere di accertamento tributario di che trattasi (per il quale sarebbe stato necessario un conferimento d’incarico ad opera del consiglio comunale, avendone quest’ultimo competenza esclusiva ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. e) e t) del D.Lgs. n. 267/00), sicché l’avviso contestato col ricorso introduttivo di causa andava annullato per mancato riscontro della legittimazione della Srl G.T. ad adottarlo.
- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la G.T. Srl sulla base di un solo motivo. A.A. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disconosciuto rilievo alla documentazione da essa depositata nel giudizio di appello a dimostrazione della legittimazione contestata.
1.1. Il motivo è fondato.
Invero, dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.5.2018, prodotto dalla concessionaria nel giudizio d’appello, si evince che il Comune di Monteforte Irpino le aveva affidato le attività di accertamento IMU, TARI e TOSAP per gli anni 2014, 2015 e 2016, risultando essa già affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente fino al 2020.
Inoltre, la odierna ricorrente ha altresì depositato in sede di gravame la determina del Responsabile del II Settore Economico Finanziario del Comune di Monteforte Irpino, n. 194 del 30.9.2019, avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione alla G.T. del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014 oggetto della imposizione in esame.
È evidente che si è in presenza di una delibera adottata ora per allora, proveniente dall’organo legittimato (il Consiglio Comunale). Invero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e) e all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (lett. f).
In particolare, in tema di TARSU, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell’ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della L. n. 142 del 1990 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020).
- Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria l’1 aprile 2025
COMMENTO REDAZIONALE– Trova accoglimento il ricorso per Cassazione proposto dalla Concessionaria avverso la sentenza di secondo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento TASI relativo all’annualità 2014, sul presupposto della mancata prova della legittimazione della Concessionaria stessa ad emetterlo.
La Concessionaria aveva infatti prodotto in causa sia il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, dal quale si evinceva l’affidamento delle attività di accertamento IMU, TARI e TOSAP per gli anni 2014, 2015 e 2016, sia la determina del Responsabile del II Settore Economico Finanziario del Comune, avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014, oggetto di causa.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), D.lgs. n. 267/2000 (cd. Testo unico enti locali), al Consiglio comunale spetta l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle relative aliquote.
Sulla base della documentazione prodotta in causa, viene ritenuta raggiunta la prova della legittimazione della Concessionaria all’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla TASI 2014, con conseguente annullamento della sentenza di secondo grado impugnata e rinvio al giudice del merito per un nuovo accertamento di fatto.