Cass. civ., sez.  V, ord., 14 dicembre 2023 n. 35083


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. LA ROCCA Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO D.V.D.N. Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17361/2022 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in GROTTAMINARDA , presso lo studio dell’avvocato D.D. C. ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ((Omissis)) che la rappresenta e difende;                                                                                                       – controricorrente –

avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. SALERNO n. 98/2022 depositata il 05/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere LA ROCCA GIOVANNI.

Svolgimento del processo

CHE:

  1. A.A. ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Avellino che aveva rigettato il suo ricorso contro il diniego del rimborso del credito IVA per Euro 3.554,00 relativo al 2013 e richiesto nel 2017.
  2. Secondo la CTP la contribuente era decaduta dal diritto al rimborso per decorrenza del termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992art. 21.
  3. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha rigettato l’appello, osservando che la A.A., cessata l’attività nel 2013, aveva presentato la dichiarazione nel 2014 esponendo il credito al rigo RX62 e, intendendo utilizzarlo in compensazione, aveva compilato il quadro RX65, ma aveva modificato tale volontà, chiedendo il rimborso, soltanto dopo la decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit.; ha escluso, inoltre, che potesse darsi rilievo alla cessazione dell’attività che non costituiva un fatto sopravvenuto ma era preesistente alla presentazione della dichiarazione.
  4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e ha depositato memoria.
  5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

CHE:

  1. Con l’unico motivo la contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992art. 21e del D.P.R. n. 633 del 1972art. 30, in quanto l’esposizione nella dichiarazione era sufficiente manifestazione della volontà di non perdere il credito.
  2. Il motivo è fondato.
  3. Il dato evidenziato dalla CTR (la cessazione dell’attività era precedente alla dichiarazione) non pare decisivo per escludere l’applicazione dei consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui, da un lato, la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta, formulata dalle imprese cessate o fallite, le quali, non proseguendo l’attività, non possono portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633art. 30, comma 2 (ora primo comma), sicché è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546art. 21applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche (Cass. n. 5024 del 2015Cass. n. 20069 del 2014Cass. n. 24889 del 2013) e, d’altro lato, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione ma ricorrano ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell’attività o morte del contribuente), si applica -il termine ordinario decennale di prescrizione e non quello di decadenza biennale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992art. 21, comma 2, (Cass. n. 6876 del 2021Cass. n. 15867 del 2020; v. anche Cass. n. 30168 del 2018Cass. n. 24655 del 2022Cass. n. 11662 del 2021).
  4. Resta decisivo, invero, il fatto che quel credito non poteva essere utilizzato in detrazione, essendo cessata l’attività, cosicché la sua esposizione, sebbene erroneamente riportata nel quadro RX65, non poteva che esprimere “l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito” (Cass. n. 24655 del 2022).
  5. Conclusivamente, accolto il ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2023


COMMENTO REDAZIONALE- La pronuncia in commento accoglie il ricorso per Cassazione della società contribuente e statuisce l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale, anziché del termine di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, D.lgs. 546/1992, alla richiesta di rimborso IVA effettuata dalla società cancellata.

Quest’ultima, infatti, avendo cessato la propria attività, è impossibilitata a portare in detrazione il proprio credito nell’annualità successiva, con conseguente applicazione dell’art. 30, comma 2 (ratione temporis, oggi: comma 1), D.P.R. 633/1972, prevalente per specialità sull’art. 21, comma 2, D.lgs. 546/1992.

Viene quindi confermato il carattere residuale del termine biennale di decadenza previsto da quest’ultima norma, applicabile solo in mancanza di disposizioni speciali relative alle singole leggi di imposta.