Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Trentino- Alto Adige, sez. II, 18 settembre 2025 n. 69
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE
riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, – Presidente
CHIETTINI ALMA, – Relatore
GIULIANI ALDO, – Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 70/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ag. Entrate – Riscossione – Trento Difesa da ………. – (…) ed elettivamente domiciliata presso …………………@ordavvle.legalmail.it
contro
Comune di Agrigento – Piazza Luigi Pirandello N.35 92100 Agrigento AG elettivamente domiciliato presso servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
s.r.l. Unipersonale – (…) Difesa da …… – (…) ed elettivamente domiciliata presso ……….@avvocatiagrigento.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 480/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle Parti: entrambe le Parti confermano le già formulate richieste.
Svolgimento del processo
- B. s.r.l. unipersonale, in persona del suo legale rappresentante sig. S.M., ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe che ha ricevuto il 15 settembre 2021, per l’importo complessivo (con sanzioni e interessi) di Euro 101.874,21. Con essa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscuote un credito IMU conseguente a un avviso di accertamento emesso dal Comune di Agrigento per l’anno d’imposta 2012, che nella cartella si legge essere stato notificato il 27 novembre 2017.
Il ricorso introduttivo, notificato il 9.11.2021, era affidato ai seguenti motivi: – mancata notifica del prodromico avviso di accertamento; – decadenza dal potere impositivo; – prescrizione del credito.
Ha resistito solo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché il Comune di Agrigento, chiamato in giudizio dall’Agente della Riscossione, non si è costituito.
- Con sentenza n. 480/2024, depositata il 7.10.2024, la Corte di Giustizia di Primo Grado ha accolto il ricorso, sul rilievo che “difetta la dimostrazione dell’avvenuta notifica degli atti prodromici all’emissione della cartella, come dedotto da B. con conseguente decadenza del potere impositivo ed illegittimità della cartella impugnata”, e condannato l’Agenzia resistente alle spese di lite, liquidate in Euro 3.774,40 oltre spese generali e accessori di legge.
- Questa è la sentenza appellata da Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base dei seguenti motivi: I – “error in iudicando”, producendo l’avviso di accertamento IMU 2012 notificato in data 27 novembre 2017 dall’Ente impositore al legale rappresentante di B. s.r.l. unipersonale, sig. S.M., presso la residenza anagrafica di questi (risultante dalla certificazione dell’Anagrafe Tributaria), a mezzo raccomandata a/r;
sul punto informa di aver ottenuto dall’Ente impositore l’avviso in contestazione, corredato dall’avviso di ricevimento, solo in data 17 dicembre 2024, e asserisce che tale documentazione costituisce un “nuovo mezzo di prova” ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, disposizione applicabile ai giudizi il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 220 del 2023;
II – “vizio della sentenza in ordine alla condanna alle spese di lite”, perché la condanna alle spese è stata la conseguenza dell’accoglimento del ricorso; in subordine, chiede che il Collegio “valuti la condotta processuale tenuta dalla Società contribuente che, pur consapevole di aver ricevuto l’avviso di accertamento IMU, fondava il ricorso sull’omessa notifica del detto atto”; ancora in subordine, chiede di “porre ogni conseguenza sfavorevole in capo all’Ente impositore, evocato in giudizio ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il quale rimaneva contumace e non forniva tempestivamente la documentazione comprovante la notifica dell’avviso di accertamento”.
L’Agenzia conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello con la dichiarazione della legittimità della cartella di pagamento impugnata e con rigetto del ricorso in primo grado. E con vittoria di spese da distrarsi a favore della Procuratrice dichiaratasi antistataria limitatamente a questo grado di giudizio.
- Si è costituita in giudizio B. s.r.l. unipersonale eccependo:
i – la “inammissibilità, l’illegittimità e l’infondatezza dell’appello; violazione del combinato disposto degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”, perché “la notifica dell’atto presupposto” non sarebbe stata oggetto di contestazione in primo grado per cui nel rispetto del “principio di non contestazione” il giudice di appello dovrebbe decidere “nel rispetto delle pretese e delle considerazioni già svolte e che hanno formato oggetto di giudizio e di contraddittorio”, pena “l’ampliamento della materia del contendere”; inoltre, l’Ente della Riscossione sarebbe legittimato a proporre appello solo in punto di spese;
ii – “in subordine, legittimità e fondatezza della sentenza”, perché dalla documentazione prodotta emerge che “la raccomandata è intestata a M.S. e indirizzata al suo domicilio di residenza e non alla Società presso la sede legale; inoltre, risulta apposta una firma, ictu oculi non riconducibile a M.S., né risulta indicata la qualifica del soggetto ricevente; la notifica, pertanto, vede come destinatario M.S. e non la B. s.r.l.”.
La Società conclude chiedendo di “dichiarare inammissibile, illegittimo e infondato l’appello, confermando, conseguentemente, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento” (rectius: dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento).
- In vista dell’udienza la Società intimata e resistente ha versato in atti una memoria datata 22 luglio 2025 per ri-sostenere che l’Ente della Riscossione avrebbe potuto impugnare la sentenza gravata solo in punto di spese, avendo dedotto in primo grado la sua carenza di legittimazione passiva e avendo invocato in giudizio l’ente impositore quale unico titolare della situazione sostanziale.
- Anche l’Agenzia della Riscossione ha depositato una memoria datata 1 settembre 2025 per sostenere di essere legittimata a proporre appello in quanto soccombente in primo grado, nonché a produrre la documentazione comprovante la legittimità della cartella di pagamento e dell’iter procedurale di formazione del ruolo, ivi inclusa la notifica dell’avviso di accertamento in contestazione; inoltre, osserva che l’invocato principio di non contestazione presuppone che la parte sia costituita in giudizio.
- Alla pubblica udienza del 15 settembre 2025, udita la relazione della Giudice relatrice, i Difensori delle Parti hanno illustrato i fatti di causa e riassunto le divergenti posizioni e le opposte domande come introdotte in atti.
La causa è stata poi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
- L’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione merita di essere accolto favorevolmente.
- Vale però anzitutto specificare che questa Corte si è già occupata di B. s.r.l. unipersonale, precisamente quando detta Società impugnò la cartella di pagamento con cui le veniva contestato il mancato versamento dell’IMU, con sanzioni e interessi, conseguente a un avviso di accertamento emesso dal Comune di Agrigento per l’anno d’imposta 2013.
Anche in quella vertenza la Società lamentò la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento. E, sebbene ritualmente intimato, il Comune di Agrigento non si costituì in giudizio per difendersi e per fornire la prova della tempestiva e regolare notifica dell’avviso di accertamento citato nella cartella impugnata. Per cui questa Corte non ha potuto che accertare che non era stata “prodotta in giudizio la prova della notifica del presupposto avviso di accertamento e, constatato che si discute di un tributo comunale relativo all’anno d’imposta 2013, tributo che doveva essere richiesto nel termine quinquennale previsto dall’art. 1, comma 161, della L. n. 296 del 2006 (ossia ‘entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati … entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie’)”, concludere con l’accertamento della “nullità dell’atto consequenziale, con conseguente estinzione della pretesa tributaria posto che è decorso il termine quinquennale di decadenza” (sentenza n. 35/2025 depositata il 10.4.2025).
- Col presente giudizio la Società ha impugnato la cartella di pagamento che le contesta il mancato versamento dell’IMU, con sanzioni e interessi, conseguente a un avviso di accertamento emesso dal Comune di Agrigento per (il precedente) anno d’imposta 2012. Comune che, pur anche questa volta ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
E, in assenza della prova della notifica del contestato atto presupposto, il Giudice di Primo Grado non ha potuto che accogliere il ricorso della Società.
- Senonché, in quest’occasione l’Ente della Riscossione si è attivato presso l’Amministrazione comunale di Agrigento riuscendo ad acquisire – sebbene solo in data 17 dicembre 2024, quindi successivamente all’emissione della sentenza qui appellata – copia dell’avviso di accertamento contestato e del relativo avviso di ricevimento postale.
- A questo proposito occorre rilevare:
— A) in rito, che tale prova è ammissibile ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 che espressamente prevede l’ammissibilità della produzione in appello di un nuovo mezzo di prova quando il Collegio – come è nel presente caso, posto che trattasi di documento essenziale per la definizione della vicenda litigiosa – lo ritiene indispensabile ai fini della decisione della causa; vale qui anche rammentare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27.3.2025, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui prescriveva che la novella modifica dell’art. 58 (che, in termini generali vieta nuove prove in appello) si applicasse ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; e nel caso che ci occupa, il giudizio di primo grado è stato instaurato in data 9 novembre 2021, cosicché la novella del 2023 non trova applicazione e, conseguentemente, è ammissibile la produzione documentale che l’Agenzia della Riscossione ha versato in atti nel presente giudizio;
— B) nel merito, che l’atto di notifica / avviso di ricevimento dell’avviso di accertamento depositato in atti è regolare, poiché è assodato in giurisprudenza che:
– per la notificazione di atti di accertamento fiscale alle persone giuridiche è ammessa, in via alternativa alla notifica presso la sede legale, la notifica direttamente alla persona fisica che le rappresenta presso la sua residenza, domicilio o dimora (Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n. 18059);
– l’avviso di accertamento IMU di causa è stato univocamente indirizzato al sig. S.M. quale “rappresentante legale di B. srl”, avviso che reca il numero della raccomandata a/r di spedizione; resta quindi irrilevante che sul plico esterno della raccomandata (riportante lo stesso numero) figuri solo il nome del sig. M.;
– quando – come nel caso di specie – la notifica avviene con il servizio postale e l’atto è stato consegnato dal postino all’indirizzo del destinatario a persona che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, anche con grafia illeggibile ma nello spazio relativo alla firma del destinatario, e non risulta che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della L. n. 890 del 1982, “la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso … non sia indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.” (Cass. civ., sez. V, 22.5.2024, n. 14279).
- Occorre ora prendere in esame la tesi difensiva della Società – proposta per contrastare la nuova prova prodotta in questo Grado – secondo cui l’Agenzia della Riscossione sarebbe legittimata ad appellare la sentenza gravata solo in punto di spese, posto che in Primo Grado aveva invocato in giudizio l’Ente impositore / il Comune di Agrigento quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Per un primo profilo, perché l’Agenzia della Riscossione non è stata destinataria di una pronuncia di estromissione dal processo. Per altro ma correlato profilo, perché dalla sentenza sub iudice emerge la completa soccombenza dell’Ufficio, con la conseguenza che esso era legittimato a proporre appello su tutti i capi della sentenza sfavorevoli, nonché – per quanto sopra già detto – a produrre la documentazione comprovante la legittimità della cartella di pagamento e dell’iter procedurale di formazione del ruolo, ivi inclusa la notifica dell’avviso di accertamento in contestazione.
- Occorre anche respingere la resi difensiva secondo cui la prova dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento sarebbe stata raggiunta in Primo Grado “per non contestazione” dato che il Comune di Agrigento non si era costituito in giudizio, prova che ora non sarebbe più oppugnabile.
Difatti, l’art. 115 c.p.c. dispone che, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Ne deriva che il Giudice non può dedurre dalla mancata costituzione in giudizio di una parte la prova di un fatto che, in realtà, non è stato in alcun modo provato. L’applicazione del principio di non contestazione presuppone dunque che la parte sia “costituita in giudizio”.
Più precisamente, è stato affermato che: “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (Cass. civ., 24.5.2023, n. 14372). Ciò significa che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall’altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti.
- E da ultimo, vista la regolare notifica dell’avviso di accertamento il 27 novembre 2017, emerge che la cartella di pagamento indicata in epigrafe ricevuta il 15 settembre 2021 è tempestiva.
- In definitiva, sulla base delle esposte argomentazioni l’appello dell’Ufficio deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza di Primo Grado gravata e riconoscimento della legittimità, per quanto dedotto, del provvedimento impugnato.
- Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Di conseguenza esse sono da addebitare a B. s.r.l. unipersonale e, indicate in dispositivo nella somma complessiva, sono liquidate a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’importo di Euro 1.000,00 (mille) per il primo grado, oltre a tutti gli accessori di legge, e a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione / ma distratte in favore della Procuratrice dichiaratasi antistataria, per l’importo di Euro 3.000,00 (tremila) per il secondo grado, oltre a tutti gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Trento, Sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, in riforma della sentenza di Primo Grado,
accoglie l’appello di Agenzia delle Entrate Riscossione e condanna B. Srl Unipersonale alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in Euro 4.000,00 oltre a tutti gli accessori di legge.
Così deciso in nella camera di consiglio del 15 settembre 2025.
COMMENTO – La sentenza in commento accoglie l’appello di Agenzia delle entrate-Riscossione, ritenendo ammissibile la produzione in secondo grado dell’avviso di ricevimento dell’atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata (i.e.: un avviso di accertamento IMU, che l’Agente della Riscossione era riuscito a procurarsi dall’Ente impositore Comune di Agrigento solo successivamente al deposito della sentenza di primo grado).
Il predetto documento viene infatti ritenuto indispensabile ai fini della decisione della causa, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.lgs. 546/1992.
In ogni caso, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato in data 9 novembre 2021, non poteva trovare applicazione al caso di specie la nuova formulazione dell’art. 58 D.lgs. 546/1992 (così come introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera bb), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220) che, equiparando del tutto le nuove produzioni documentali alle altre nuove prove, le preclude di regola in appello, stabilendo che le stesse siano inammissibili, tranne che il collegio le ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averle potute produrre o proporre in primo grado per causa a sé non imputabile.
Viene fatta quindi applicazione della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, D.lgs. 220/2023, nella parte in cui prescriveva che il nuovo testo dell’art. 58 D.lgs. 546/1992 (che, in termini generali, vieta la proposizione per la prima volta in appello di tutte le nuove prove, incluse quelle documentali) si applicasse ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore (i.e.: 05 gennaio 2024), anziché ai giudizi di appello il cui primo grado fosse stato instaurato successivamente a tale data (si veda Corte Costituzionale, sent., 27 marzo 2025 n. 36, già commentata su questa Rivista).
Nel merito, l’avviso di ricevimento viene ritenuto regolare, in quanto, per la notificazione di atti di accertamento fiscale alle persone giuridiche, è ammessa, in via alternativa alla notifica presso la sede legale, quella direttamente alla persona fisica che rappresenta l’ente, presso la sua residenza, il suo domicilio o la sua dimora.
Nel caso di specie, l’avviso di accertamento IMU era stato univocamente indirizzato al sig. S.M., quale “rappresentante legale di B. srl“, e sottoscritto, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario.
La regolare notifica dell’avviso di accertamento IMU ne comportava la sua tempestività rispetto al termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Viene respinta anche la tesi della società contribuente secondo cui l’Agenzia della Riscossione sarebbe stata legittimata ad appellare la sentenza di prime cure solo in punto di spese, posto che in primo grado aveva evocato in giudizio l’Ente impositore Comune di Agrigento, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
L’Agenzia della Riscossione non era stata infatti destinataria di alcuna pronuncia di estromissione dal processo e, essendo risultata completamente soccombente in primo grado, era legittimata a proporre appello su tutti i capi della sentenza a sé sfavorevoli, oltre che a produrre la documentazione (i.e.: avviso di ricevimento dell’atto presupposto rispetto alla cartella impugnata) comprovante la regolare formazione del titolo esecutivo.
Infine, viene respinta la tesi secondo cui la prova dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento sarebbe stata raggiunta in primo grado “per non contestazione“, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Agrigento.
L’art. 115 c.p.c. dispone che “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita“: da ciò consegue che il Giudice non può dedurre dalla mancata costituzione in giudizio di una parte la prova di un fatto che, in realtà, non è stato in alcun modo provato.
L’applicazione del principio di non contestazione presuppone infatti che la parte sia “costituita in giudizio“, non potendo la contumacia equivalere ad una ficta confessio (secondo un principio generale pacifico nell’ambito del processo civile, ed estensibile al giudizio tributario in forza del generale rinvio di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992).
In altri termini, anche nel rito tributario, così come in quello civile, la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, che non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall’altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti.
Avv. Cecilia Domenichini