Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. III, 02 maggio 2025 n. 3242
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1763/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo ha accolto il ricorso proposto da V. A. annullando due avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di San Giuseppe Jato per gli anni 2017 e 2018.
La decisione di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del diritto di abitazione in favore della sig.ra B. L., vedova del fratello del contribuente, ritenendo per ciò solo l’immobile adibito ad abitazione principale e dunque esente da IMU, ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c.
Contro tale sentenza ha proposto appello il Comune di San Giuseppe Jato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 540 c.c., nonché l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, atteso che l’immobile era in comunione non tra coniugi, ma tra il de cuius (P. A. ) e il fratello V. A. .
- V. si è costituito e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata decisa all’udienza del 7.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e uso sulla casa adibita a residenza familiare e sui mobili che la corredano, solo se tali beni erano di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge superstite.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2000, ha chiarito che:
“Il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare […] è che la casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.”
Analogo principio è stato ribadito anche da Cass 29162/2021, secondo cui:
“Il diritto di abitazione […] non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l’intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto.”
Nel caso di specie è pacificamente emerso che l’immobile oggetto di accertamento era intestato in comunione tra il de cuius P. A. e il fratello V. A., e non tra i coniugi P. A. e B. L. .
Conseguentemente, non poteva sussistere in capo alla sig.ra B. L. un diritto di abitazione ex art. 540 c.c., né in via sostanziale, né come presupposto per l’esenzione IMU.
Anche la circostanza che il sig. A. V., dopo la morte nel 2008 del fratello P., abbia successivamente ricevuto quote dell’immobile in donazione dagli altri coeredi non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto originario, che rimane originariamente di comproprietà tra il de cuius e un terzo rispetto alla moglie (ossia il fratello del de cuius).
Infine, si osservi che gli avvisi di accertamento opposti riguardano – oltre alla porzione di immobile che sarebbe stata adibita a residenza familiare della sig.ra B. L. (foglio OMISSIS numero OMISSIS sub OMISSIS e OMISSIS) -anche l’unità di cui al foglio OMISSIS numero OMISSIS sub OMISSIS e che i medesimi avvisi di accertamento opposti concernono l’imposta dovuta dal sig. A. V. in ragione della quota di proprietà dell’immobile di cui è titolare.
In conclusione, l’appello va accolto.
In considerazione della particolarità della questione di diritto esaminata, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando: accoglie l’appello proposto dal Comune di San Giuseppe Jato; in riforma della sentenza n. 1763/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, rigetta il ricorso originario proposto da V. A.; conferma la legittimità degli avvisi di accertamento n. 717 del 26.08.2021 e n. 717 del 23.09.2021; compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Palermo il 7.4.2025
COMMENTO REDAZIONALE- Il contribuente impugna due avvisi di accertamento IMU relativi ad un immobile abitato dalla vedova del fratello, eccependo l’esistenza di un diritto di abitazione di quest’ultima (art. 540, comma 2, c.c.) e la conseguente esenzione da IMU, stante la qualità di abitazione principale dell’immobile medesimo.
In primo grado, il ricorso trova accoglimento, ma la predetta pronuncia viene integralmente riformata in appello, con accoglimento del gravame interposto dall’Ente comunale.
Il diritto di abitazione spetta infatti al coniuge superstite unicamente nel caso in cui l’immobile fosse di proprietà esclusiva del coniuge deceduto o in comproprietà tra i coniugi.
Deve invece escludersi la sussistenza di tale diritto, qualora l’immobile fosse in comunione tra il coniuge deceduto ed un soggetto terzo (quale, nella specie, il di lui fratello). In tal caso, infatti, viene meno la ratio legis posta a fondamento dell’art. 540, comma 2, c.c., ossia quella di assicurare al coniuge superstite il pieno godimento del bene oggetto del diritto.
Pertanto, non sussistendo alcun diritto di abitazione della vedova sull’immobile in questione, viene confermata la debenza dell’IMU da parte del proprietario, con conseguente legittimità degli avvisi di accertamento contestati.