Cass. civ., sez. II, ord., 27 novembre 2023 n. 32831


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –

Dott. AMATO Cristina – Consigliere –

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7768/2021 proposto da:

A.A., difeso dagli avvocati D. G. C., e C. D.M., domiciliato a Roma, presso lo studio dell’avvocato F. R. F.                 – ricorrente –

contro

Consob, difesa dagli avvocati M. L. E., P. P., e M.D.;                                                                                   – controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4177/2020 dell’11/09/2020;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Remo Caponi;

lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.

Svolgimento del processo

Nel maggio 2017 la Consob sanzionava la Quantum Analysis Management Limited per abuso di informazioni privilegiate D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 187 bis, commi 1 e 4 (Tuf).

Secondo la Consob, A.A., legale rappresentante della società, si era reso responsabile dell’illecito poichè il (Omissis) (a partire dalle ore 15:03) aveva venduto allo scoperto (cioè, senza possederle) 35.077 azioni della Banca Ifis (appartenenti all’azionista di maggioranza La Scogliera s.p.a.) utilizzando l’informazione privilegiata dell’imminente collocamento di tali azioni sul mercato tramite una procedura di collocamento riservato (accelerated bookbuilding). L’informazione era stata acquisita attraverso contatti con persone a conoscenza di essa.

Nel 2019 (con la sentenza n. 2271/2019), la Corte di appello di Roma accoglieva l’opposizione della Quantum, per difetto di prova del possesso dell’informazione privilegiata da parte dell’A.A. anteriormente al collocamento delle azioni della Banca Ifis, ed annullava la sanzione pecuniaria di Euro 140.000,00 irrogata a carico della società quale responsabile in solido ai sensi della L. n. 689 del 1981art. 6.

Nel marzo del 2023 la suddetta sentenza n. 2271/2019 della Corte laziale passava in giudicato per effetto del rigetto del proposto ricorso in cassazione (con la sentenza di questa Corte n. 8378/2023).

Nel novembre 2017 la Consob aveva irrogato la sanzione pecuniaria nella misura di Euro 140.000,00 anche nei confronti dell’A.A. per lo stesso fatto. Costui proponeva opposizione dinanzi alla Corte di appello di Roma, la quale – con la sentenza n. 4177/2020 – diminuiva la sanzione a Euro 50.000,00, rigettando nel resto l’opposizione.

Ricorre in cassazione l’A.A. con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Consob con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sul presupposto che le presunzioni assunte a base dell’accertamento dell’illecito non potessero considerarsi gravi, precise e concordanti.

Il secondo motivo deduce – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, commi 3 e 5 – la violazione dell’art. 187 bis Tuf e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla erronea valutazione circa la sussistenza del possesso dell’informazione privilegiata da parte di esso ricorrente.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione.

Il ricorso è da accogliere dovendosi ritenere applicabile, nel caso in questione, l’art. 1306 c.c., comma 2, in conseguenza dell’operatività dell’efficacia del giudicato relativo alla predetta sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019 per le ragioni in appresso specificate.

1.2. – Nel dettaglio la vicenda si è snodata come segue.

Poco prima della diffusione dell’informazione privilegiata (precisamente il (Omissis)) Lambda Securities SA vendette allo scoperto 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione della Quantum Analysis, al prezzo medio di Euro 9,83, per un controvalore di Euro 344.933,19. Per regolare tali vendite la Lambda ottenne da Morgan Stanley & Co. International Plc un prestito titoli per lo stesso numero di azioni. Immediatamente dopo la diffusione (alle 17.39 del (Omissis)) della notizia già privilegiata, il (Omissis), dalle ore 9:25, Lambda acquistò 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione di Quantum, al prezzo medio di Euro 9,24 per un controvalore di 324.062,37. Tramite tale acquisto, Quantum chiuse, pertanto, la posizione speculativa ribassista (“posizione corta”) realizzando un profitto di Euro 20.870,82. A.A. aveva contatti con B.B., uno degli addetti alle vendite di Intermonte SIM, intermediaria con riguardo alla predetta vendita di azioni (su incarico di La Scogliera s.p.a.) in qualità di specialist sulle azioni Banca Ifis (ovvero di intermediario incaricato dalla società emittente di sostenere la liquidità di alcuni strumenti finanziari). Infatti, l’indirizzo di A.A. era inserito nella mailing list che B.B. impiegava per inviare informazioni su emittenti quotate, strumenti finanziari e mercati. B.B. era a conoscenza dell’informazione privilegiata dalle ore 13.00 del (Omissis) ed inviò alla mailing list i dettagli del collocamento alle ore 17:41:59 del (Omissis), dopo la diffusione da parte di La Scogliera Spa del comunicato riguardante l’avvio dell’operazione.

1.3. – La parte della sentenza censurata è sintetizzata in questo capoverso. Si può ritenere che i fatti secondari seguenti, considerati nel loro complesso, fondino presunzioni gravi, precise e concordanti per: (a) la tempistica della vendita allo scoperto; (b) l’inserimento dell’indirizzo di A.A. nella mailing list di B.B.; (c) la specifica conoscenza dell’imminente collocamento di azioni Banca Ifis da parte di B.B.; (d) l’esecuzione della vendita allo scoperto da parte dell’A.A. in persona. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa dell’A.A., l’inserimento dell’indirizzo di questi nella mailing list gestita da B.B. non è, quindi, l’unico elemento posto a base dell’argomento presuntivo. Tale inserimento è da valutare non già quale prova del passaggio dell’informazione privilegiata, bensì quale dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di conoscenza tra l’A.A. (che aveva venduto allo scoperto le azioni Banca Ifis il (Omissis) alle ore 15:03) e lo B.B., che – quale esponente della società intermediaria della vendita di azioni – era a conoscenza dell’informazione privilegiata a partire dalle ore 13:00 del (Omissis). A sua volta, il rapporto di conoscenza tra le due persone è da considerarsi nel contesto di un’operazione con notevoli anomalie, che trovano come unica spiegazione ragionevole l’esistenza di una condizione di privilegio informativo da parte dell’A.A..

1.4. – La parte ricorrente argomenta la censura di cui al primo motivo essenzialmente come segue. Le circostanze prese in considerazione dalla Corte di appello non possiedono le caratteristiche previste dall’art. 2729 c.c., comma 1, per poter essere poste a fondamento della prova presuntiva. Il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di Quantum si basa sulle medesime circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di esso A.A.. Con la sentenza 2271/2019 resa nei confronti di Quantum, la Corte di appello ha statuito che tali circostanze non possiedono i caratteri di gravità, precisione e concordanza che consentano di poterle porre alla base della prova presuntiva.

Su tali presupposti della vicenda, il ricorrente ha allegato – nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale – il sopravvenuto passaggio in giudicato (circostanza pacifica e non contestata nemmeno dalla Consob) della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, emessa all’esito del giudizio intercorso tra la Quantum e la Consob (alla prima favorevole), in dipendenza del relativo rigetto del ricorso in cassazione formulato dalla soccombente Consob (intervenuto ad opera della già menzionata sentenza di questa Corte n. 8378/2023).

1.5. – Assume, quindi, rilievo dirimente, ai fini della decisione sul ricorso dell’A.A., il passaggio in giudicato della indicata sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, che, con riferimento al medesimo fatto, aveva annullato la sanzione pecuniaria irrogata dalla Consob a carico della Quantum Analysis Management, considerata responsabile in solido.

Nella parte rilevante, la sentenza 2271/2019 argomenta in sintesi come segue. L’unico indizio diretto era costituito dai contatti di A.A. con persone a conoscenza dell’informazione privilegiata. Peraltro, nella fattispecie, il contatto era costituto dall’inserimento dell’indirizzo di A.A. nella mailing list di B.B.. Nel provvedimento sanzionatorio era stata contestata alla Quantum Analysis, quale soggetto responsabile in solido della L. n. 689 del 1981, ex art. 6, comma 3, la violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 bis, comma 4, per essere state poste in vendita allo scoperto il (Omissis) n. 35.077 azioni della Banca Ifis, utilizzando l’informazione privilegiata, relativa al collocamento tramite accelerated bookbuilding di tali azioni, acquisita da un esponente della ricorrente nell’ambito di contatti con persone a conoscenza della informazione. Nell’atto di accertamento allegato al provvedimento sanzionatorio era stato evidenziato che la vendita allo scoperto delle azioni della Banca Ifis era stata effettuata da Scogliera Spa meno di tre ore prima dell’annuncio del collocamento di tali azioni sul mercato; un esponente della Quantum Analysis, nella persona dell’A.A., aveva contatti con un operatore, B.B., del sales desk della Intermonte Spa che era conoscenza dell’informazione relativa al collocamento; l’indirizzo dell’A.A. era stato inserito nella mailing list con la quale B.B. inviava più volte al giorno informazioni su emittenti quotati, strumenti finanziari e mercati. L’accertamento dell’acquisizione dell’informazione privilegiata, presupposto per le operazioni di vendita prima e di riacquisto poi di azioni della Banca Ifis, si fondava sulla constatazione dell’inserimento dell’indirizzo dell’A.A. in tale mailing list. Tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non si sarebbe potuto in alcun modo ritenere, secondo una valutazione probabilisticamente apprezzabile, che dall’inserimento di un nominativo in una mailing list da parte di un’altra persona, quest’ultima avesse trasmesso alla prima – ovviamente per altra via non tracciabile – un’informazione privilegiata, in assenza di un qualche riscontro in ordine alla sussistenza, in tempi comunque non troppo antecedenti al fatto contestato, di contatti extra mail tra i due soggetti, circostanza neppur dedotta nel provvedimento sanzionatorio. Nel caso in esame, peraltro, l’A.A. aveva dichiarato di aver conosciuto lo B.B. quando questi lavorava presso Mediobanca e di non aver mai disposto alcun ordine alla Intermonte Sim Spa Dette circostanze non erano state in alcun modo confutate nel provvedimento sanzionatorio. Si rilevava, infine, che le informazioni relative al collocamento di azioni della Banca Ifis erano state trasmesse alle ore 17,41 anche all’A.A. attraverso la mailing list curata da B.B., quindi successivamente alle ore 17,39, quando la Scogliera Spa aveva annunciato l’avvio di tale collocamento.

Fin qui la sentenza della Corte laziale n. 2271/2019.

Nel rigettare il ricorso avverso tale pronuncia, questa Corte – con la citata sentenza n. 8378/2023 – ha argomentato che il giudice di merito aveva ritenuto – in modo da non esporsi a sindacato in sede di legittimità – che il semplice inserimento di un nominativo in una mailing list non costituisse elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferimento di una informazione privilegiata, in assenza di ulteriori riscontri relativi ai contatti tra la persona in possesso dell’informazione privilegiata (B.B.) e quella a cui la stessa sarebbe stata comunicata (A.A.). La menzionata sentenza n. 8378/2023 ha, poi, aggiunto testualmente: “il possesso (dell’informazione privilegiata), dunque, avrebbe dovuto essere dimostrato sussistere in capo a A.A., soggetto inserito nell’organizzazione aziendale di Quantum Analysis Management Ltd, che materialmente aveva eseguito l’operazione di vendita e riacquisto delle azioni Banca Ifis. E, sul punto, la Corte di appello ha escluso tale prova”.

1.6. – Sulla base di tale ricostruzione deriva l’accoglimento del ricorso.

Infatti, la Quantum Analysis era – come più volte rimarcato – stata sanzionata come responsabile in solido, della L. n. 689 del 1981, ex art. 6, comma 3, per lo stesso illecito e – a seguito di impugnazione della relativa Delibera Consob – la stessa società aveva ottenuto l’annullamento della sanzione con la richiamata sentenza della Corte laziale n. 2271/2019 (la cui statuizione era, poi, passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte n. 8378/2023), sanzione la cui applicazione era stata fondata su ragioni personalmente riconducibili all’A.A..

Pertanto, a vantaggio di quest’ultimo si deve ritenere che operi l’art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido può essere opposta al creditore da un altro debitore in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore che l’ha ottenuta.

Deve, perciò, affermarsi (v. Cass. n. 303/2019 e Cass. n. 16560/2017) che, in tema di solidarietà ai sensi della L. n. 689 del 1981art. 6, in virtù del limite apportato dell’art. 1306 c.c., comma 2, al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio. Queste condizioni si sono tutte configurate nel caso di specie, con la precisazione che il giudicato di annullamento si era – nell’ipotesi che ci occupa – formato a favore della società quale condebitrice solidale, ma sulla scorta di un accertamento riferibile alla condotta personale dell’A.A., donde l’operatività dell’estensione dell’efficacia del sopravvenuto giudicato favorevole a suo vantaggio.

  1. – Alla stregua, quindi, delle argomentazioni svolte e dell’operatività degli effetti del suddetto giudicato, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e la derivante decisione nel merito del ricorso (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), pervenendosi alla dichiarazione di annullamento del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente A.A..

In applicazione del principio della soccombenza (dovendosi essa considerare scaturita dallo svolgimento e dalla conclusione del giudizio in rapporto all’esito negativo a sfavore della Consob di quello che aveva visto coinvolta la società Quantum, considerata condebitrice solidale, ma in relazione ad una condotta direttamente e personalmente riferibile all’A.A.), la parte controricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compensi e in Euro 300,00 per esborsi, oltre al 15% per contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge.

Sussistono, invece, idonee ragioni (stante anche la valorizzazione della circostanza decisiva relativa alla sopravvenienza nelle more del presente giudizio del suddetto giudicato opponibile a vantaggio dell’A.A.) per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente A.A. con l’opposta Delib. Consob 22 novembre 2017, n. 20200.

Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, che si liquidano in complessi Euro 7.300,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come legge.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2023


COMMENTO REDAZIONALE– Anche in tema di responsabilità solidale da sanzioni amministrative (art. 6 Legge 689/1981) trova applicazione il generale principio civilistico secondo il quale la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido può essere opposta al creditore da un altro debitore in solido, alla triplice condizione che la sentenza sia favorevole al condebitore che l’ha ottenuta, che non sia fondata su ragioni personali riferibili a quest’ultimo e che il debitore in solido, che intende giovarsene, non abbia partecipato al relativo giudizio (art. 1306, comma 2, c.c.).

In applicazione di tale principio, il giudicato favorevole all’obbligato in via principale, non dipeso da ragioni personali rispetto a quest’ultimo, viene ritenuto suscettibile di estensione alla società obbligata in solido rimasta estranea al giudizio conclusosi con tale sentenza, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della predetta società.