Cass. civ., sez. VI-5, ord., 03 marzo 2021 n. 5836


Svolgimento del processo

  1. N.M. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso l’intimazione di pagamento, notificato in data 13.12.2012, riferito ad una cartella di pagamento per tributi vari non pagati.
  2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
  3. La sentenza veniva impugnata dalla ricorrente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo che, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite 23397/2016, la pretesa creditoria fatta valere dall’Agente di Riscossione era prescritta dovendosi applicare la prescrizione breve quinquennale e non quella ordinario decennale.
  4. Avverso la sentenza della CTR la Riscossione Sicilia spa (già Serit Sicilia spa) ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso mentre la contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

  1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate Riscossioni denuncia la violazione dell’art. 2946 e 2948 c.c., per non aver applicato la CTR il regime ordinario di prescrizione decennale anche in seguito all’intervento delle Sezioni Unite.
  2. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

2.1 La pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, richiamata nell’impugnata sentenza, ha affermato che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 dl 2010), è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.

2.2 Dunque la mancata impugnazione della cartella esattoriale impedisce l’allungamento del termine breve nel termine decennale ma viene fatto salvo quest’ultimo termine ove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo non producendosi quindi alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione.

2.3 L’impugnata sentenza ha ritenuto sussistente tout court il prescrizione breve quinquennale l’intero credito erariale. Tale termine deve ritenersi correttamente applicato per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, in forza del quale “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4). Restano, inoltre, assoggettati alla prescrizione quinquennale anche i tributi locali (Ici e Tarsu) 2.4 Per quanto, invece, concerne le imposte dirette, Irpef Iva e Irap, le stesse, come insegna questa Corte (cfr. Cass. 6069/2003, 2941/2007, e da ultimo Cass., 19969/2019), in assenza di una espressa previsione, si prescrivono nel termine ordinarlo decennale ex art. 2946 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), per “tutto ciò che periodicamente ad anno o in termini più brevi.

2.5 L’obbligazione avente ad oggetto il tributo pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine al presupposti ben potendo anche non essere effettuato se per quell’anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.

2.6 Orbene, posto che la cartella esattoriale avente ad oggetto il carico fiscale erariale è stata notificata il 12.9.2002, la notifica dell’atto di intimazione, avvenuta il 13.2.2012, ha impedito il maturare della prescrizione decennale del credito vantato dall’Amministrazione in relazione ai tributi erariali.

3 In conclusione il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:  accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021


COMMENTO – La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 notificata il 13 febbraio 2012, a fronte di una cartella di pagamento prodromica che era stata notificata in data 12 settembre 2002.

Il contribuente eccepiva l’avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4) c.c.

A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, il contribuente proponeva appello, che veniva accolto sull’assunto che, a seguito della sentenza Cass. civ. Sezioni Unite, 17 novembre 2016 n. 23397, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, anziché quella decennale di cui all’art. 2953 c.c.

Avverso tale statuizione l’Agente della Riscossione proponeva ricorso per Cassazione che, con l’ordinanza in commento, trova accoglimento quanto meno parziale.

La Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui l’allungamento della prescrizione “breve” nella prescrizione decennale propria dell’actio judicati (art. 2953 c.c.) può conseguire unicamente alla formazione di un titolo esecutivo di carattere giudiziale, quale la sentenza passata in giudicato o il decreto ingiuntivo non opposto.

Viceversa, tale effetto non può in alcun caso conseguire alla formazione di un titolo esecutivo di natura amministrativa o stragiudiziale, quale la cartella di pagamento (art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), l’avviso di addebito I.N.P.S. (che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti previdenziali del predetto Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 30 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122), ma anche l’ingiunzione fiscale (art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639) o l’avviso di accertamento esecutivo (utilizzabile, a decorrere dal 1° ottobre 2011, per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, ex art. 29 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per le entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali, ex art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Tali titoli esecutivi a carattere amministrativo, qualora regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, producono unicamente l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, il quale non può più essere messo in discussione per motivi di merito, che avrebbero dovuto essere sollevati mediante tempestiva impugnazione di tali atti. Essi, viceversa, non producono la “conversione” della prescrizione breve, prevista per il singolo credito, in una prescrizione ordinaria decennale.

Tuttavia, quest’ultimo termine viene fatto salvo laddove previsto dalla normativa sostanziale propria del singolo tributo, non producendosi neppure alcun contrario effetto di riduzione a cinque anni del maggiore termine di prescrizione stabilito dalla disciplina sostanziale.

Pertanto, sia anteriormente alla notifica del titolo esecutivo di carattere amministrativo, sia successivamente ad essa, sono soggetti alla prescrizione quinquennale le sanzioni amministrative (art. 20, comma 3, D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472), gli interessi moratori ed i tributi locali, quali ICI, IMU, tassa sui rifiuti, TOSAP, ecc. (art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.).

Questi ultimi costituiscono infatti obbligazioni periodiche o “di durata”, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è generalmente tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’Ente impositore o della situazione che, a qualsiasi titolo, integra il presupposto impositivo (Cass. civ. sez.V, 02 marzo 2018 n. 4962; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 24 luglio 2018 n. 19666 e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 03 luglio 2020 n. 13683).

Al contrario,  sono soggetti alla prescrizione decennale i tributi erariali, quali le imposte sui redditi, l’IVA o l’IRAP, in quanto prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che, strutturalmente, rimane eseguibile anche uno actu

Per i tributi erariali non assume infatti rilevanza l’esecuzione di pagamenti periodici su base annuale, perché l’obbligazione deriva direttamente dalla dichiarazione del contribuente, che ha poi omesso il versamento. Pertanto, la fonte dell’obbligazione non è costituita dall’obbligo del pagamento periodico, derivante dalla legge, bensì piuttosto dal riconoscimento del debito da parte del contribuente, soggetto, in mancanza di una diversa disposizione di legge, al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. civ., sez. V, 16 aprile 2003 n. 6069).

In altri termini, nel caso dei tributi erariali, stante l’autonomia del singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, la prestazione tributaria non può essere considerata una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. civ., sez. V, 09 febbraio 2007 n. 2941 e Cass. civ., sez. V, ord., 24 luglio 2019 n. 19969).

Pertanto, il ricorso per Cassazione proposto dall’Agente della Riscossione, diretto a far ritenere applicabile la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c. anche a seguito di Cass. civ., Sezioni Unite, 17 novembre 2016 n. 23397, trova accoglimento con riferimento ai tributi erariali, soggetti in base alla normativa di carattere sostanziale a tale tipologia di prescrizione, che certamente non può subire alcuna riduzione.

La sentenza di secondo grado viene quindi annullata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per l’accertamento dei crediti effettivamente prescritti e per la regolamentazione delle spese, anche relativamente al giudizio di legittimità.

 

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma