Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sez. XV, 07 febbraio 2024 n. 1080


FATTO E DIRITTO

  1. A. ha proposto appello nei confronti di S. A. in liquidazione spa, non costituita in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. 1052/2021 della CTP di Catania, che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato in ordine alla ingiunzione di pagamento n. 1920081015000862 relativa a tarsu/tia per l’anno di imposta 2008, essendo stato ritenuto dalla CTP che fosse dovuta la tariffa vigente nel 2008 approvata dall’organo comunale competente.

L’appello è infondato e va rigettato.

Va disatteso il primo motivo di gravame con cui è stato dedotto il difetto di legittimazione passiva dell’appellante che era minorenne nel 2008.

Va fatta al riguardo applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 3390/2020), dal quale non c’è motivo alcuno per discostarsi, per cui “il fulcro giuridico della censura non riguarda la regolarità o meno della notifica dell’atto impositivo, destinato a F.F., all’epoca minorenne, essendo pacifico che detta notifica si è perfezionata, ma consiste nello stabilire se costei, in quanto priva della capacità d’agire, potesse essere destinataria di un avviso di accertamento. La quaestio iuris è risolta, in senso contrario alla tesi negativa dei ricorrenti, sulla base del combinato disposto dell’art. 1 c.c. , comma 1 – che afferma che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita – t.u.i.r., art. 2, comma 1 , secondo cui soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche. In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo”.

Va quindi affermata la legittimazione passiva del contribuente.

Non può, poi, farsi applicazione del giudicato esterno invocato dall’appellante, poiché non c’è prova (il cui onere incombeva sul contribuente) che le sentenze indicate nell’atto di impugnazione divenute irrevocabili abbiano riguardato lo stesso immobile oggetto della imposizione tributaria in esame.

Ed, infine, deve notarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la pronuncia della CTP di compensazione della spese giudiziali era giustificata dall’esito del giudizio di I grado connotato dalla reciproca soccombenza.

Va pertanto confermata la sentenza impugnata.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese giudiziali di II grado, tenuto conto che l’appellata rimasta vittoriosa non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l’appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese di II grado.

Catania 19.10.2023


COMMENTO REDAZIONALE –  Le persone fisiche sono soggetti passivi di imposta per il semplice fatto di essere dotate di capacità giuridica, che si acquista con la nascita.

Pertanto, esse possono essere soggette a verifica fiscale, e a successiva notifica di avviso di accertamento, anche se minori di età, e quindi a prescindere dalla titolarità della capacità di agire.

Tale principio, già affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento alle imposte sui redditi (Cass. Civ., sez. V, 12 febbraio 2020 n. 3390), viene in questa sede ribadito anche con riferimento ai tributi locali, ed in particolare ai tributi TARSU/ TIA.