Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. VI, 11 settembre 2023, n. 874


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

SESTA SEZIONE/COLLEGIO

Sentenza

Svolgimento del processo

L’avv. M. T. impugna la decisione n. 771/2022, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Firenze, che aveva respinto il ricorso prodotto avverso l’invito al pagamento della somma di Euro 8,75 relativa alla spesa per la notifica a mezzo PEC della regolarizzazione del CUT inerente a un ricorso dal medesimo avanzato.

L’appellante ribadisce i motivi, già esposti in primo grado, posti a fondamento del presente gravame.

In particolare, asserisce che l’art. 1 del D.M. 12 settembre 2021 prevederebbe la ripetibilità delle sole spese relative alla notifica di un provvedimento di natura impositiva e non di quelle relative a un semplice invito al pagamento, come nel caso di specie; inoltre, nel merito, afferma che il rimborso delle spese sarebbe dovuto solo nel caso di notifica a mezzo posta o tramite messo e non per quelle a mezzo Pec. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza gravata e, in ogni caso, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

Si costituisce, con proprie controdeduzioni, l’Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia di secondo grado della Toscana che ribatte punto per punto le ragioni avverse e chiede la conferma integrale della decisione impugnata e la condanna di controparte alle spese.

Motivi della decisione

L’appello non è meritevole di accoglimento.

La decisione impugnata ha correttamente statuito in merito alla debenza delle spese dovute dal contribuente per la notifica dell’invito al pagamento in quanto “le spese di notifica non sono precipuamente inerenti al mero costo sostenuto per l’atto di notifica in sé e per sé considerato (ne risulterebbe, all’evidenza, la sproporzione ove rapportata alla mera spesa relativa all’impulso elettrico necessario per la trasmissione della PEC), bensì per la spesa inerente l’attività generale ad esso legata: preparazione del fascicolo, archiviazione, spese generali della struttura etc., quantificate dal legislatore in via forfettaria”, e ha concluso che “ne consegue la piena legittimità della richiesta erariale e la doverosità della debenza”.

Più dettagliatamente la richiesta di pagamento delle spese di notifica dell’atto inviato tramite PEC al contribuente si riferisce a spese dovute in misura forfettaria per l’attività di notifica degli atti, sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2012 riguardo alla ripetibilità delle spese di notifica che, all’art. 1, così recita: “Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”. Il Decreto individua poi, all’art. 2, l’ammontare delle spese di cui all’art. 1. Pertanto, sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni stabiliti in applicazione della L. n. 890 del 1982, quelle derivanti dall’esecuzione degli artt. 137 e ss. c.p.c., ai sensi dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973, “nonché le spese derivanti dall’applicazione di altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”, tra le quali ultime rientra, in tutta evidenza, la modalità di notifica a mezzo Pec.

La sentenza impugnata da controparte va confermata anche riguardo a quanto statuito in merito alla condanna del ricorrente, soccombente totale, al pagamento delle spese del giudizio. L’asserita novità della questione non giustifica alcuna compensazione delle spese in quanto, a giudizio di questo collegio, non sussistono incertezze o dubbi interpretativi riguardo alle norme di riferimento sopra citate che, in modo chiaro, stabiliscono l’an e il quantum delle spese di notifica dovute nella fattispecie. Questa corte di giustizia, pertanto, conferma quanto ritenuto dal giudice a quo, ovvero che, nel caso in esame, non ricorrono le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 15, c. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Respinge l’appello. Condanna l’appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in E. 300.

Firenze il 11 settembre 2023


COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in esame respinge l’appello del contribuente, ed in particolare il motivo con cui si faceva valere l’asserita mancata debenza delle spese di notifica previste dal D.M. 12 settembre 2012, essendo la notifica avvenuta a mezzo PEC.

Le spese di notifica sono infatti rivolte a remunerare non già il costo sostenuto per l’atto di notifica in sé e per sé considerato, bensì la spesa inerente l’attività generale ad esso legata (preparazione del fascicolo, archiviazione, spese generali della struttura etc.), e per tale motivo vengono quantificate dal Legislatore in via forfettaria.

Il D.M. 12 settembre 2012 qualifica come ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni stabiliti in applicazione della Legge 890/1982, quelle derivanti dall’esecuzione degli artt. 137 e ss. c.p.c., ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, “nonché le spese derivanti dall’applicazione di altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative“: nell’ambito di queste ultime rientra, la modalità di notifica a mezzo PEC.

Ne consegue la legittimità della richiesta erariale e la doverosità della debenza.