Giudice di Pace di Campobasso, 08 aprile 2024 n. 103


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO

Il Giudice di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3458/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all’udienza del 07.03.24, avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 26 del 18/11/22 prot. (…), emessa dalla Regione Molise Giunta Regionale,

TRA

Z.D., nato a C. il (…), C.F. (…), in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Società C.S. R.L., C.F. (…), rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Neri, giusta procura in atti, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Campobasso alla via Mazzini n. 107,

OPPONENTE

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Campobasso alla via Genova n.11, P.I. (…), rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Alessandra Fusaro, del servizio Avvocatura Regionale, giusta procura in atti,

OPPOSTA

Svolgimento del processo

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua. c.p.c..

Pertanto devono all’uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.

All’udienza del 07.03.24, sulle precisate conclusioni, la causa veniva decisa come da dispositivo di cui si dava lettura in udienza.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 21.12.22, il sig. Z.D., in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. della Società C.S. R.L., ricorreva al Giudice di Pace di Campobasso, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 26 del 18/11/22 prot. (…), emessa dalla Regione Molise Giunta Regionale, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2.582,00, per non aver ottemperato al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di accertamento da parte della Regione Molise, in violazione della normativa vigente in materia di attività estrattiva.

Al ricorrente veniva contestata la sanzione di cui all’art. 22, comma 3, della L.R. n. 11 del 2005.

Si costituiva la resistente, deduceva che tanto la contestazione dell’illecito quanto l’ordinanza ingiunzione che la presupponeva erano fondati su fatti incontrovertibili, accertati con il verbale della squadra mobile della questura di Campobasso numero 274 del 7 giugno 2018, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma del provvedimento impugnato.

Il ricorso va accolto per i seguenti motivi.

Al ricorrente viene contestata la violazione dalla L.R. 5 aprile 2005, n. 11, che disciplina le attività estrattive, conseguente al verbale n.274 del 07.06.2018, con cui la Squadra Mobile della Questura di Campobasso contestava al ricorrente, amministratore unico della C.S. srl, in solido con quest’ultima, il fatto di non avere eseguito i lavori di ripristino ambientale presso la cava denominata C.S., in C. alla contrada Tappino.

Se osserva preliminarmente che con Det.dirig. n. 389 del 18 dicembre 2002, la ricorrente chiese ed ottenne la volturazione e l’autorizzazione alla coltivazione di una cava in località C.S. di Campobasso.

Successivamente con determina n.150 del 24.04.2007, alla stessa venne accordata la proroga della predetta autorizzazione fino al 31 dicembre 2011 al fine di permettergli il ripristino ambientale entro l’anno successivo.

A seguito di alcune sollecitazione e contestazione in data 31 luglio del 2009, a richiesta della Regione Molise, presentava un progetto relativo al piano di messa in sicurezza e ricomposizione ambientale acquisito all’ente con protocollo numero (…).

Tale progetto poi venne approvato dopo numerosi anni con Det.Dirig. n. 3264 del luglio 2020.

Come risulta dalla documentazione versata in atti il motivo in forza del quale la società ricorrente non ha potuto effettuare i lavori di ripristino ambientale oggetto di accertamento, è dovuto dal fatto che a distanza di oltre 10 anni dalla presentazione del progetto necessario al ripristino ambientale così come richiesto, soltanto nel mese di luglio del 2020 la Regione Molise esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto a suo tempo presentato dalla ricorrente, ordinando pertanto solo in tale data allo stesso di eseguire, entro tre anni dalla notifica della determinazione in questione, i lavori di ripristino progettati.

E’ evidente che senza alcuna autorizzazione non poteva alcun modo la società ricorrente effettuare lavori di ripristino alla luce della normativa vigente.

Tra l’altro la stessa Regione aveva espresso parere favorevole nel mese di luglio 2020, mentre era in corso una causa civile davanti al tribunale di Campobasso promossa dal proprietario della cava tal P.A., nella quale faceva parte anche la stessa Regione Molise

Proprio per questo la ricorrente dopo aver ricevuto la determinazione di autorizzazione al ripristino dello Stato dei luoghi comunicava alla resistente con nota del 27/08/2021, l’impossibilità di procedere all’esecuzione del progetto sia perché nel corso della causa civile era stato nominato uno CTU per l’accertamento e la descrizione dello Stato dei luoghi, sia perché tale nomina impediva qualsivoglia modifica dello Stato dei luoghi e proprio per questo era necessaria la sospensione dei termini per l’esecuzione dei lavori di recupero.

Tale aspetto rileva anche sotto il punto di vista della mancanza dell’elemento soggettivo.

Si osserva in diritto.

L’art.3 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, sancisce il principio in forza del quale, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa che colposa.

Bisogna innanzitutto osservare, che per delineare i contorni dell’elemento soggettivo, la dottrina e la giurisprudenza, hanno ricavato il principio che anche l’illecito amministrativo, per poter essere attribuito al soggetto agente, deve essere colpevole, nel senso che è necessaria una condotta almeno colposa, e che incombe sul trasgressore l’onere di provare di aver agito incolpevolmente.

Tale orientamento è stato oggetto anche di un intervento della Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto fondamentale l’elemento della colpa nell’illecito amministrativo anche quando non sia specificatamente previsto dalla norma.

Risulta pertanto evidente la volontà dell’opponente a non volersi sottrarre a quanto prescritto dalla legge, anche perché dopo essere stato approvato il progetto di ripristino e concesso il termine di tre anni, a partire dal mese di luglio 2020, i termini di esecuzione non erano ancora scaduti.

Il ricorso va pertanto accolto.

All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata.

La natura della controversia nonché le ragioni poste a fondamento della presente decisione, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Giudice Onorario di Pace di Campobasso, dott. Carlo Cennamo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data Z.D. in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Società C.S. R.L., contro Regione Molise, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione n. 26 del 18/11/22 prot. (…), emessa dalla Regione Molise Giunta Regionale;

2) spese compensate.

Così deciso in Campobasso, il 7 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 8 aprile 2024.


COMMENTO REDAZIONALE – Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa che colposa (art. 3 Legge 24 novembre 1981 n. 689).

In applicazione di tale norma, anche l’illecito amministrativo, per poter essere attribuito al soggetto agente, deve essere colpevole, nel senso che è necessaria una condotta quanto meno colposa. Incombe sul trasgressore l’onere di provare di aver agito in modo incolpevole.

In applicazione di tale principio viene accolto il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione Molise a carico della società rappresentata dal ricorrente, per non aver ottemperato al ripristino dello stato dei luoghi a seguito di accertamento della Regione, in violazione della normativa vigente in materia di attività estrattiva.

La società ricorrente presentava infatti un progetto di ripristino ambientale, che tuttavia veniva approvato dalla Regione con notevole ritardo.

In mancanza di autorizzazione del progetto di ripristino, la società ricorrente non avrebbe in alcun modo potuto effettuare i lavori da esso previsti.

Conseguentemente, deve essere esclusa la debenza della sanzione, quanto meno per mancanza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.