Cass. civ., sez. V, ord., 10 agosto 2021 n. 22561


RILEVATO CHE

Con atto di compravendita del 27 novembre 2013 ai rogiti del Notaio A. N. le parti N. A. e I. B. hanno acquistato una porzione di fabbricato costituito da una abitazione ed un garage nonché un lastrico solare posto sul garage. L’ufficio Territoriale di Padova ha notificato al notaio, in data 23 gennaio 2014, un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento al lastrico solare; l’ufficio ritenendo che detto lastrico non rientri nelle specifiche categorie considerate pertinenze, ha liquidato l’imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti dei fabbricati.

Il predetto avviso è stato impugnato dal notaio e dalle parti deducendo che trattandosi di acquisto di prima casa anche sul lastrico solare, in quanto pertinenza, si applica l’aliquota agevolata. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’ufficio sostenendo che il lastrico solare non si può considerare pertinenza e quindi non può godere delle agevolazioni di prima casa. La CTR del Veneto ha accolto l’appello rilevando che per pertinenze, secondo l’art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al TUIR e le relative circolari dell’Agenzia delle Entrate, si devono intendere i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C2, C6 e C7; il lastrico solare (F5) non rientra quindi nelle previsioni della norma agevolativa.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il notaio e i contribuenti, affidandosi a un motivo, con istanza per la omissione dei dati dei ricorrenti nel caso di comunicazione della sentenza a terzi, ai sensi dell’articolo 52 comma primo del D.lgs. n. 196/2003.

L’Agenzia non si è costituita.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 20 maggio 2021

RITENUTO CHE

1.- Preliminarmente sulla richiesta di oscuramento dati.

L’art. 52 del D.lgs. n. 196 del 2003 prevede che l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. Ciò significa che la domanda di oscuramento deve essere specificamente proposta e anche essere sostenuta dalla indicazione dei motivi legittimi che la giustificano, motivi che la parte deve specificare. All’onere di specificazione del motivo corrisponde il potere dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi in questo senso come meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge, diversamente l’onere di indicazione dei motivi non avrebbe alcuna ragione d’essere.

La norma in esame non specifica quali sono i motivi legittimi che giustificano la richiesta e quindi si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica (Cass. 16807/2020).

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, nella sentenza sopra citata, che può farsi riferimento alle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, ove al punto 3, si indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio. 1.-2 Ciò premesso, si osserva che la richiesta non merita accoglimento, in primo luogo perché le parti non hanno specificato quali sono i motivi legittimi dell’oscuramento, limitandosi ad invocare l’applicazione della norma. Inoltre, e in linea generale, può dirsi che una contesa tributaria fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l’erario offrono di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile, né si tratta di materia particolarmente delicata come ad esempio quelle che incidono sui diritti personalissimi; non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l’onore e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo, ma si limitano a dissentire dalla interpretazione data dall’erario ad una norma di legge, con tesi peraltro fondata, come appresso si dirà.

2.- Con il primo motivo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 la violazione di legge in particolare della nota Il bis punto 3 dell’articolo 1 della tariffa. I ricorrenti deducono che la espressa menzione nella nota II bis delle categorie catastali C2, C6 e C7 non significa che i beni classificati in altre categorie non possano considerarsi pertinenze, poiché nel caso di specie occorre fare riferimento all’art. 817 cod. civ. 

Il motivo è fondato.

Il concetto di pertinenza è definito dalla norma civilistica ed indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale; ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico.

In particolare, sul lastrico solare, questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposta di registro, ai fini dell’estensione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell’immobile, destinate al servizio e ornamento dell’abitazione oggetto dell’acquisto, ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificata dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sulla base della nozione dettata dall’art. 817 cod. civ., anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria – nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica ( Cass. 6259/2013).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può decidersi nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza mentre le spese dei gradi di merito possono essere compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dai contribuenti.

Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale del 20.5.2021 effettuata da remoto


COMMENTO – L’ordinanza in commento accoglie il ricorso del contribuente, volto a sentir dichiarare che il lastrico solare può assumere carattere di pertinenza dell’abitazione principale, e come tale essere soggetto al regime agevolativo in materia di imposta di registro previsto per quest’ultima.

Viene quindi respinta la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui per “pertinenze” si dovrebbero intendere unicamente i box, i garage e gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, secondo quanto previsto dall’art. 1 nota II bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (cd. “Testo unico delle imposte sui redditi”) e dalle relative circolari dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente esclusione del lastrico solare (F5).

In realtà, il concetto di “pertinenza” deve trarsi dall’art. 817 c.c.: pertanto, è tale qualsiasi cosa destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa, considerata quale “cosa principale”.

Ad assumere rilievo nella definizione del concetto di “pertinenza” non è quindi la classificazione catastale, bensì il nesso di complementarietà funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione del medesimo trattamento giuridico per gli stessi.

Con particolare riferimento al lastrico solare, viene ribadito il principio secondo cui esso, qualora di esclusiva proprietà dell’acquirente, deve considerarsi quale pertinenza dell’immobile, destinata al servizio e all’ornamento dell’abitazione oggetto dell’acquisto, con la conseguenza che anch’esso beneficia dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro prevista per l’acquisto della prima casa (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 13 marzo 2013 n. 6259).

A tale fine, non rileva che il lastrico solare sia censito oppure no unitamente all’immobile principale, né che il suo acquisto si sia eventualmente concluso con un atto separato rispetto a quello relativo all’abitazione, dal momento che la norma tributaria (nota II-bis art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificata dall’art. 3 Legge 28 dicembre 1995 n. 549), laddove qualifica come pertinenze le unità immobiliari di classificazione catastale C/2, C/6 e C/7, assume mera valenza complementare rispetto alla disposizione civilistica in materia di pertinenze (art. 817 c.c.).

Anche alla luce dell’accoglimento della tesi di merito del contribuente, si giustifica il rigetto della sua richiesta preliminare di oscuramento dei dati, formulata ex art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, più comunemente noto come “Codice privacy”).

Il primo comma di tale norma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 

L’ordinanza in commento ribadisce quindi come, anche nell’ambito del processo tributario, la domanda di oscuramento dei dati debba essere specificamente proposta dalla parte e sostenuta dall’indicazione dei motivi legittimi che la giustificano. 

All’onere di specificazione del motivo, che incombe sulla parte interessata, corrisponde il potere-dovere del giudice di vagliarne la legittimità, intesa non semplicemente come conformità della richiesta ad una facoltà prevista dalla legge, bensì come vera e propria meritevolezza delle ragioni addotte dalla parte a sostegno della propria istanza.

La norma non elenca infatti in modo tassativo i “motivi legittimi” che possono giustificare la richiesta: si tratta, pertanto, di una clausola generale che deve essere interpretata dal giudice in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento.

In particolare, il giudice è chiamato ad operare un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo, da un lato, ed il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica, dall’altro (si veda, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, ord., 07 agosto 2020 n. 16807).

In particolare, in conformità alle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, possono essere considerati “motivi legittimi”, tali da giustificare la richiesta di anonimato, la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio. 

Nel caso di specie, la richiesta di oscuramento dei dati formulata dalla parte ricorrente non viene ritenuta meritevole di tutela, stante la mancata specificazione dei “motivi legittimi” che l’avrebbero dovuta sostenere.

A ciò si aggiunge la considerazione che una contesa tributaria, fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l’Erario offrono di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile.

Neppure si tratta di una materia particolarmente delicata, non andando ad incidersi su diritti personalissimi; infine, non essendovi imputazione di illecito, non sono nemmeno in discussione l’onore e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo, ma si sono piuttosto limitate a dissentire, con tesi peraltro fondata, dall’interpretazione di una norma di legge fornita dall’Erario.

E’ quindi proprio l’accoglimento nel merito della tesi propugnata dal ricorrente a costituire ulteriore argomentazione a sostegno del rigetto della sua richiesta preliminare di oscuramento dei dati.

Dott.ssa Cecilia Domenichini 

Unicusano-Roma