CTP La Spezia, sez. I, 14.12.2018 n. 409


SVOLGIMENTO del PROCESSO

B.S. ha proposto ricorso contro l’intimazione di pagamento per la somma di € 15.210,65, notificata da Equitalia Spezia S.p.A. il 15/5/2016, relativa a tre cartelle di pagamento rispettivamente una per IRPEF (n. (OMISSIS) asseritamente notificata il 4/10/2008) e due per tasse automobilistiche (n. (OMISSIS) asseritamente notificata il 22/4/2010 e n. (OMISSIS) asseritamente notificata il 13/9/2012) oltre interessi, sanzioni e spese, a suo tempo non impugnate.

La ricorrente ha citato in giudizio Agenzia delle Entrate- Riscossione della Spezia, eccependo:

  1. la intervenuta decadenza dell’azione in merito alla pretesa IRPEF, poiché l’avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata; trattandosi, nella specie, di dichiarazione IRPEF relativa all’anno 2005, la cui dichiarazione è stata presentata nell’anno 2006, il termine è scaduto il 31/12/2010 e spetta all’Erario fornire la prova della notifica entro tale data; in subordine si sarebbe comunque prescritto il diritto di esazione del credito per decorso del termine quinquennale decorrente dalla notifica della cartella;
  2. la decadenza dalla pretesa tributaria relativa a bolli auto non pagati negli anni 2004 (cartella notificata il 22/4/2010) e 2006 (cartella notificata il 13/9/2012), essendo trascorsi oltre tre anni dalla notifica delle rispettive cartelle;
  3. la prescrizione dell’azione di riscossione dei predetti bolli auto, essendo stata l’ingiunzione notificata oltre tre anni dopo che l’accertamento era divenuto definitivo.

Per tali ragioni la contribuente ha chiesto che l’accoglimento del suo ricorso preveda la condanna di Equitalia al pagamento delle spese processuali.

Ha formulato altresì istanza di sospensione della esecuzione della ingiunzione, evidenziando, quanto al periculum in mora, l’entità della somma richiesta.

Si è costituita Equitalia Nord S.p.A., cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, contro deducendo:

  1. la notifica della cartella per IRPEF 2005 si è perfezionata, per compiuta giacenza, in data 13/10/2008: la contribuente non l’ha impugnata rendendo definitiva la pretesa fatta valere; non sussiste neppure prescrizione della pretesa esecutiva, poiché il termine ordinario è decennale e decorre, nella specie, dal 13/10/2008. Esso non era pertanto scaduto al momento della notifica dell’ingiunzione, avvenuta il 15/5/2016;
  2. l’eccezione di decadenza dalla pretesa tributaria riguardante le tasse automobilistiche è infondata, poiché entrambe le cartelle ad essa relative sono state regolarmente notificate alla contribuente in data 21/4/2010 e 1/6/2012; la contribuente non le ha impugnate rendendo definitive le pretese fatte valere; l’eccezione di prescrizione triennale è infondata rispetto alla cartella n. (OMISSIS), poiché essa è stata interrotta dalla notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 19/5/2015 relativamente agli importi dovuti per l’anno 2006 rispetto alla cartella divenuta definitiva l’1/6/2012.

Equitalia / Agenzia delle Entrate-Riscossione ha altresì prodotto:

  1. Estratto di ruolo IRPEF con relativa notifica eseguita il 4/10/2008;
  2. Estratto di ruolo tasse automobilistiche anno 2004 con relativa notifica eseguita il 22/10/2008;
  3. Estratto di ruolo tasse automobilistiche anno 2006 con relativa notifica eseguita il 13/9/2012;
  4. Intimazione di pagamento relativa alle cartelle per IRPEF e per tasse automobilistiche sempre relative al bollo per l’anno 2006 notificata il 19/5/2015.

Si è infine opposta, per i motivi suddetti, alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento per insussistenza dei presupposti per la sua concessione e ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 6/4/2017 la contribuente ha chiesto rinvio per aderire alla “rottamazione” delle cartelle, ed alla successiva udienza del 4/5/2017 ha depositato copia di dichiarazione di definizione agevolata; il Collegio, sospeso il procedimento, rinviava il processo a n.r. in attesa della completa definizione.

All’udienza odierna la difesa della contribuente ha depositato ricevute di pagamento riguardanti la rottamazione della cartella relativa all’IRPEF (n. (OMISSIS)) ed ha chiesto pronuncia di cessazione della materia del contendere a spese compensate, cui la difesa di Equitalia non si è opposta; per quanto riguarda la cartella n. (OMISSIS), relativa al bollo per l’anno 2004, i difensori delle parti hanno concordato nel ritenere che la stessa rientri nell’applicazione dell’art. 4 della legge n. 119/18, con conseguente annullamento della cartella relativa; quanto infine alla cartella n. (OMISSIS) relativa al bollo per l’anno 2006, l’Ufficio ha ribadito l’infondatezza della eccezione di prescrizione, attesa la notifica di atto interruttivo avvenuta il 19/5/2015.

MOTIVI della DECISIONE

Per quanto riguarda il credito IRPEF le parti hanno entrambi chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata e provveduto ai necessari pagamenti.

Per quel che riguarda i crediti per tasse automobilistiche, vanno respinte le eccezioni di decadenza, che avrebbero dovuto essere formulate impugnando le cartelle di cui Equitalia/ Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito in giudizio la prova di regolare notifica.

Quanto invece alla eccezione di prescrizione, la sentenza delle Sez. Un. Cassazione n. 2339/2016, effettivamente, ha affermato il principio della irretrattabilità del credito contributivo, ma non la conversione del termine breve (quinquennale) in quello decennale, poiché l’art. 2953 c. civ dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”; la sentenza riferisce, cioè, la prescrizione decennale “tout court” all’esecuzione dei crediti tributari riconosciuti da sentenze passate in giudicato: solo in questo caso il termine di prescrizione muta da quello previsto per il singolo tributo in quello decennale,

Peraltro, il termine di prescrizione della cartella esattoriale, che non è titolo giudiziale, è uguale a quello del credito da essa portato, e poiché nel caso di specie il tributo  riguarda l’imposta di bollo, il cui termine di prescrizione previsto per legge è di 3 anni, tale termine rimane invariato anche per la fase esecutiva, e decorre dalla data di scadenza del termine di pagamento, ovvero, comunque, dalla data di notifica della cartella, rispetto alla quale vanno poi tenuti in considerazione gli eventuali atti interruttivi intervenuti.

Tale interpretazione ha trovato conferma nella recente Ordinanza 19 aprile- 25 agosto 2017, n. 20425 della Corte di Cassazione, sezione VI-T civile, la quale, dopo aver rilevato che il principio della “non conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, si applica con riguardo a tutti gli atti- in ogni modo denominati-di riscossione mediante “ruolo”, ha ribadito che il termine di prescrizione applicabile alla notifica dell’intimazione di pagamento relativa a cartella avente ad oggetto la riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60 del 1986, rimane quello triennale.

Ciò premesso, va rilevato che, quanto alle tasse richieste per mancato pagamento del bollo auto per l’anno 2004, risulta che la cartella relativa è divenuta definitiva in data 21/4/2010, e che soltanto il 15/5/2016 veniva notificata l’ingiunzione di pagamento qui impugnata; non vi è dubbio, pertanto, che il credito ingiunto si sia prescritto grazie all’ampia decorrenza del triennio di legge dalla definitività della cartella alla notifica della ingiunzione di pagamento.

Quanto, invece, al mancato pagamento del bollo auto per l’anno 2006, richiesto dal Fisco con cartella divenuta definitiva in data 13/9/2012, vi è atto interruttivo della prescrizione consistente nella notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il 19/5/2015. Per tale tassa, pertanto, la prescrizione non si è maturata.

Il ricorso va conseguentemente parzialmente accolto, con annullamento dell’ingiunzione relativamente all’imposta IRPEF per cessazione della materia del contendere e della tassa bollo auto per l’anno 2004 per prescrizione; va invece respinto per la tassa bollo auto per l’anno 2006.

Le spese di lite vengono compensate attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso, annullando, conseguentemente l’atto impugnato relativamente al credito IRPEF per cessata materia del contendere e alle tasse per mancato pagamento del bollo auto per l’anno 2004 per prescrizione.

Respinge nel resto.

Compensa le spese di lite.

La Spezia, 14 dicembre 2018

Il presidente est.

Dott.ssa M. Cristina Failla


 

COMMENTO

Il giudizio definito dalla sentenza in commento concerne l’impugnazione di un’intimazione di pagamento o “avviso di mora” ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973, relativo a tre cartelle, l’una avente ad oggetto IRPEF e definita in corso di causa mediante adesione del contribuente alla definizione agevolata (cd. “rottamazione delle cartelle”) e le altre due concernenti tasse automobilistiche (“bollo auto”) dovute per gli anni 2004 e 2006.

Parte ricorrente solleva eccezioni di decadenza e di prescrizione, quest’ultima sia anteriore che posteriore alla notifica delle cartelle di pagamento.

Le eccezioni di decadenza e di prescrizione asseritamente maturata in data anteriore alla notifica delle cartelle vengono entrambe respinte, in quanto non tempestivamente sollevate mediante impugnazione delle cartelle medesime.

La pronuncia, pur senza richiamarla in maniera esplicita, fa applicazione della norma di cui all’art. 19, comma 3, secondo e terzo periodo, D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, secondo i quali “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili – i.e.: nell’ambito del processo tributario- può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ ultimo”.

Tale norma pone quindi come principio generale quello dell’impugnabilità degli atti tributari esclusivamente per vizi propri, senza possibilità di “recuperare” mediante l’impugnazione di un atto successivo doglianze, che si sarebbero dovute far valere mediante l’impugnazione di un atto adottato in precedenza ed anch’esso autonomamente impugnabile.

A tale principio generale è apportata un’unica deroga, nel caso in cui l’atto tributario autonomamente impugnabile, adottato precedentemente, non sia stato notificato al contribuente (o lo sia stato in maniera radicalmente nulla): in tale fattispecie il destinatario viene a conoscenza dell’atto prodromico solo mediante la notifica di quello successivo, ed è quindi legittimato a far valere con l’impugnazione di quest’ultimo anche i vizi del primo.

Tale fattispecie derogatoria non viene ritenuta applicabile nel caso di specie: le cartelle emesse dall’Agente della Riscossione, prodromiche all’avviso di mora impugnato, vengono infatti ritenute correttamente notificate, con conseguente decadenza del contribuente dalle doglianze – quali la decadenza o la prescrizione asseritamente già maturata al momento della notifica delle cartelle-, già “spendibili” mediante impugnazione di queste ultime.

Viene invece presa in considerazione l’eccezione di prescrizione asseritamente maturata nel periodo compreso tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione di pagamento o “avviso di mora” impugnato.

Tale eccezione viene respinta relativamente ad una delle due cartelle relative a bollo auto, per la quale l’Agente della riscossione aveva prodotto un atto interruttivo intermedio, ed accolta relativamente all’altra, stante l’assenza di atti interruttivi della prescrizione triennale.

In proposito, la pronuncia in commento ribadisce il principio della “non conversione” del termine di prescrizione breve, previsto per ciascun singolo tributo, in quello ordinario decennale, per effetto della notifica della cartella.

Come statuito da Cass. civ., Sezioni Unite, 17.11.2016 n. 23397 (citata in motivazione come “2339/2016”), la regolare notifica della cartella di pagamento produce unicamente l’effetto dell’irretrattabilità del credito contributivo, ma non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Infatti, la norma di cui all’art. 2953 c.c. si riferisce unicamente alle sentenze di condanna passate in giudicato; essa è estensibile agli altri titoli esecutivi di formazione giudiziale (in primis, il decreto ingiuntivo non opposto), ma non alla cartella di pagamento, la quale non è un titolo esecutivo giudiziale. Pertanto, il termine di prescrizione della cartella è uguale a quello del credito da essa portato.

Nella fattispecie in esame, concernente tasse automobilistiche (“bollo auto”), il termine di prescrizione applicabile anche nella fase esecutiva, successiva alla notifica della cartella, è quello triennale, sancito dall’art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1983 n. 53, così come modificato dall’art. 3 D.L. 06 gennaio 1986 n. 2, convertito con modificazioni in Legge 07 marzo 1986 n. 60 (secondo cui “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”).

In senso conforme alla pronuncia in commento: Cass. civ., sez. VI-5, ord., 25.08.2017 n. 20425, citata in motivazione.

Pertanto, viene dichiarato prescritto il credito per il quale non vi erano atti interruttivi compiuti entro il triennio dalla data di notifica della cartella.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

(Unicusano – Roma)