Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. V, 25.05.2020 n. 340
Svolgimento del processo
Con sentenza deliberata il 12 dicembre 2017 e depositata il 19 dicembre 2017, n. 241, la Commissione tributaria provinciale di Arezzo accolse il ricorso proposto da B.C. avverso cartelle di pagamento relative a contributi di bonifica per gli anni 2011, 2012 e 2013.
A sostegno della decisione il primo giudice osservò:
- a) che il ricorrente aveva contestato la legittimità sia del piano di classifica che del perimetro di contribuenza, ciò che faceva venir meno la presunzione di legittimità di tali atti;
- b) che, inoltre non sembrava che fossero stati rispettati, dal Consorzio, gli adempimenti previsti dalla L.R. 5 maggio 1994, n. 34, “e, in particolare, quelli afferenti al Consiglio dei delegati”;
- c) che la SC, con sentenza 6.2.2015, n. 2241, aveva affermato che, in caso di compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, era onere del Consorzio fornire la prova, non solo della effettività delle opere stesse ma, “soprattutto, del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato”.
Con atto di appello depositato il 10 VII 2018 il Consorzio di bonifica Omissis A. si dolse della pronuncia sopra ricordata sostenendo, in particolare:
1) che, come era pacifico tra le parti, gli immobili del ricorrente erano ricompresi nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica e che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, “la ricomprensione degli immobili del contribuente nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito del piano di classifica comporta l’onere, per il contribuente che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto”;
2) che, in ogni caso, il Consorzio aveva dimostrato l’effettività del beneficio attraverso il deposito di una dettagliata relazione tecnica, della documentazione contabile e di quella amministrativa “attestante l’effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati e programmati dal Consorzio nelle zone ove è ubicato l’immobile dei contribuenti e bilanci di previsione 2011, 2012 e 2013 con i programmi annuali degli interventi approvati dalla Provincia”;
3) che le opere per le quali il Consorzio aveva, nella fattispecie, imposto i contributi non erano “opere di comune bonifica ma di difesa idraulica, classificate in varie categorie, disciplinate dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523”, e che, in questo caso, come più volte chiarito dalla suprema corte, il beneficio e la sua attualità sono intrinseche alle opere stesse; pur avendo, la legislazione regionale, attribuito ai Consorzi di bonifica la competenza a eseguire le opere di manutenzione idraulica di interesse regionale, doveva ritenersi che, contrariamente al beneficio di bonifica, regolato dalle leggi di bonifica, il beneficio idraulico continuasse a essere disciplinato dalla normativa speciale recata dal predetto regio decreto (articolo 18);
4) che l’emanazione, da parte della Commissione provvisoria, del perimetro di contribuenza e del piano di classifica era avvenuta in conformità con le previsioni della L.R. 5 maggio 1994, n. 34, e, successivamente, in conformità alle previsioni della L.R. 5 luglio 2010, n. 47 (che aveva previsto la decadenza della precedente commissione provvisoria e la nomina di un commissario straordinario), e 27 XII 2012, n. 79: l’elaborazione e l’adozione del piano di classifica costituivano, fra l’altro, atti prodromici alla svolgimento delle elezioni degli organi consortili (l’esistenza e la misura del diritto di voto dipendevano, infatti, dalle previsioni del piano di classifica), non potendo, dunque, dubitarsi del fatto che la competenza a emanarli fosse, prima, appartenuta alla Commissione provvisoria e, poi, al Commissario straordinario, posto che la stessa legge aveva dato mandato alla Commissione provvisoria di provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla emanazione del bando per l’elezione del Consiglio dei delegati.
Costituitosi nel presente giudizio d’appello il contribuente ha chiesto il rigetto dell’appello avversario riportandosi, sostanzialmente, alle tesi accolte dal I giudice.
Il 24.2.2020 la Commissione, udita la discussione, ha deliberato la presente sentenza.
Motivi della decisione
1) L’appello è, a parere della Commissione, fondato: infatti:
- a) la Commissione non ha motivo di discostarsi dalla prevalente giurisprudenza del supremo collegio, secondo la quale l’inserimento di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica determina, per il contribuente, l’onere di provare la carenza del beneficio per il quale il Consorzio richiede il pagamento del contributo; la mancanza, nel caso, di un piano generale di bonifica è, a parere della Commissione, irrilevante: ciò sia perché, in generale, tale mancanza non determina, ovviamente, l’illegittimità (fra l’altro non allegata dal contribuente) delle opere comunque finanziate dal Consorzio e non fa, dunque, venir meno il senso (ovvero, nel caso specifico, la ratio judicandi) dell’inversione dell’onere della prova predicata dalla giurisprudenza quale conseguenza dell’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, sia perché, nel presente caso specifico, trattasi di opere idrauliche per le quali deve, comunque, applicarsi il principio solidale dettato dall’art. 18 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- b) sul punto della potestà della Commissione provvisoria ad emanare, non solo la perimetrazione di contribuenza, ma anche il piano di classifica la Commissione ritiene fondati i rilievi dell’appellante, ricordati in narrativa: deve, quindi, ritenersi che l’emanazione degli atti in discorso sia stata pienamente legittima.
2) In definitiva, quindi, l’appello proposto dal Consorzio di bonifica Omissis A. va accolto, dovendosi ritenere legittima la pretesa contributiva del medesimo Consorzio.
3) Ricorrono giusti motivi (mancanza, in subjecta materia, di giurisprudenza consolidata) per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, delle spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale di Firenze, V Sezione,
accoglie l’appello;
compensa le spese.
Così deciso in Firenze, il 24 febbraio 2020.
COMMENTO:
In accoglimento dell’appello proposto dal Consorzio di Bonifica, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ribadisce il principio secondo cui l’inserimento di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica determina, per il contribuente, l’onere di provare la carenza del beneficio per il quale il Consorzio richiede il pagamento del contributo.
Risulta invece irrilevante la mancanza di un piano generale di bonifica. Tale mancanza non determina l’illegittimità delle opere finanziate dal Consorzio e non fa quindi venir meno il significato (i.e.: ratio judicandi) dell’inversione dell’onere della prova, quale conseguenza dell’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica.
In senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 29.11.2016 n. 24356; Cass. civ., sez. V, 03.02.2017 n. 2912; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 05.10.2018 n. 24642 e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 17.10.2019 n. 26395. In particolare, secondo quest’ultima pronuncia, l’inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza di un Consorzio è decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo; per ciò che concerne il quantum, è invece determinante l’accertamento della legittimità e della congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.