Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. XXI, 27 agosto 2024 n. 12602


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI

VENTUNESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 01/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PUGLIESE FELICITA, – Presidente

DONNARUMMA RAFFAELE, – Relatore

SUMA MARCELLA, – Giudice

in data 01/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 3843/2024 depositato il 22/02/2024

proposto da

(…)  Difeso da F. V. – (…)  ed elettivamente domiciliato presso ………..@pec.it

contro

Comune di Casalnuovo Di Napoli,  elettivamente domiciliato presso fiscalita.casalnuovo.na@pec.actalis.it

Regione Campania, Difeso da (…) ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario2@pec.regione.campania.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli, elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it

Camera Di Commercio Napoli,  Difeso da  (…) ed elettivamente domiciliato presso (…)

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IVA-ALTRO 2015

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) IVA-ALTRO 2016

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) TARSU/TIA 2009

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) TARSU/TIA 2010

– AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (…) TARSU/TIA 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

Il sig. (…) con ricorso notificato all’Agenzia Entrate, al Comune di Casalnuovo di Napoli, alla Regione Campania e alla Camera di Commercio di Napoli, in data 21/11/2023, impugna comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 26/9/23 relativa a (…) cartelle esattoriali, deducendone la nullità per mancata notifica del preavviso, mancata notifica delle cartelle e altri atti presupposti, prescrizione del credito, prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi, nullità per sproporzione tra valore immobili ed importo oggetto d’esazione, nullità per difetto di motivazione in ordine alla indicazione del valore dell’immobile, alle modalità di calcolo, alla determinazione di interessi, sanzioni e compensi.

Conclude chiedendo l’annullamento dell’atto, vinte le spese.

Si è costituita l’Agenzia delle Entrate che ha resistito ai motivi di impugnazione, in particolare deducendo che la prova della notifica delle cartelle sarà fornita dal Concessionario, soggetto su cui grava l’attività. Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato solamente ADER, avendo essa provveduto a notificare gli atti di sua competenza. Si è costituita la Camera di Commercio che ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione perché le cartelle sono state notificate e per genericità dei motivi di impugnazione.

Alla udienza del 1/7/24, sentito il relatore, il Collegio all’esito della camera di Consiglio, decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Limitando l’esame alla ragione più liquida di accoglimento, che assorbe gli altri motivi, va detto che nessuno ha fornito prova della notifica degli atti presupposti. Tutti hanno contestato la propria legittimazione, sostenendo quella esclusiva del concessionario, ma nessuno si è premurato di evocarlo in giudizio, atteso che, alla data di proposizione del ricorso, non era anco previsto il litisconsorzio obbligatorio a carico del ricorrente tra ente impositore e concessionario, essendo, invece, onere dell’ufficio convenuto provocare l’intervento in giudizio dell’Ufficio pretermesso.

La regolarità dell’iscrizione ipotecaria non può prescindere dall’esistenza del titolo per il quale viene effettuata. In assenza di prova della notifica delle cartelle non può ritenersi sussistente il titolo per procedere in esecutivis, nemmeno con la particolare forma di cautela data dall’ipoteca.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di causa che liquida in Euro (…) oltre IVA; CPA e rimborso forfetario.

Napoli, il 1° luglio 2024.


COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento annulla l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, stante la mancata prova della notifica degli atti presupposti (in particolare, delle cartelle di pagamento).

Gli Enti impositori, unici soggetti evocati e costituti in giudizio, si erano infatti limitati ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la notifica della cartella di pagamento un’attività di esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione, non chiamato in causa da parte ricorrente.

Trattandosi di fattispecie non soggetta ratione temporis al “nuovo” art. 14, comma 6-bis, D.lgs. 546/1992 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera d) D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 ed applicabile ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05 gennaio 2024- secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”), gli Enti impositori avrebbero dovuto provvedere ad evocare in giudizio l’Agente della Riscossione per rispondere delle contestazioni relative alle notifiche delle cartelle di pagamento.

In mancanza di tale attività e della conseguente prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la misura cautelare impugnata viene annullata, in quanto non sorretta da validi titoli esecutivi.

Viene così confermato il principio secondo cui, anteriormente all’entrata in vigore del comma 6-bis dell’art. 14 D.lgs. 546/1992, non sussiste litisconsorzio necessario tra Ente impositore  e Agente della Riscossione, essendo rimesso alla scelta insindacabile del ricorrente evocare in giudizio l’uno, l’altro o entrambi.