Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione XIII, 03 giugno 2022 n. 2522


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D. N. impugnava presso la Commissione tributaria per la provincia di Roma, il pignoramento di un proprio credito presso terzi disposto dall’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento di debiti tributari già evidenziati in precedenti cartelle di pagamento.

Eccepiva il ricorrente:

  • l’inesistenza della notifica del provvedimento in quanto notificato tramite ricorso ad un una società di consegne privata;
  • la nullità dell’atto in quanto firmato da persona non abilitata a rappresentare l’Agenzia delle Entrate;
  • il difetto di motivazione con particolare riferimento alla mancata esplicitazione delle modalità di calcolo degli interessi.

Con sentenza n. 1695, depositata il 6 dicembre 2019, il ricorso veniva accolto.

La Commissione sottolineava che il servizio di notifica degli atti provenienti da un’amministrazione pubblica doveva essere effettuato in esclusiva da Poste Italiane e non da operatori privati.

Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’ufficio lamenta in primo luogo l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione.

Come ribadito dalla Corte di cassazione in materia tributaria gli atti della fase esecutiva possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie nella sola ipotesi in cui il ricorrente lamenti la mancata notifica di atti presupposti, essendo altrimenti competente il giudice ordinario.

Nel merito ribadisce la piena legittimità della notifica del pignoramento in quanto l’esclusiva in favore di Poste Italiane risulta soppressa dalla Legge n. 124 del 2017. Si trattava in ogni caso di nullità e non di inesistenza della notifica con conseguente sanatoria di ogni difetto derivante dalla conoscenza dell’atto testimoniata proprio dalla tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale.

Con controdeduzioni il contribuente:

  • chiede che l’appello venga dichiarato inammissibile in quanto proposto per mezzo di un avvocato del libero Foro e non tramite il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato;
  • chiede l’inammissibilità dell’appello per genericità della censura;
  • chiede la conferma della sentenza impugnata in quanto non è ammissibile alcuna sanatoria alla notifica di un atto effettuato tramite operatore postale privato;
  • chiede che venga dichiarata la nullità della costituzione in via telematica dell’Agenzia in primo grado;
  • nel merito ritiene non dovuta alcuna somma all’Agenzia delle Entrate riscossione in quanto le cartelle di pagamento sono state tempestivamente impugnate e, in via precauzionale, in pendenza dei predetti giudizi, avrebbe provveduto al pagamento di quanto richiesto dall’Ufficio.

Chiede in relazione a quanto sopra la condanna dell’Agenzia per lite temeraria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Merita di essere accolto il primo motivo di appello.

Con il ricorso presentato in primo grado il ricorrente lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per diverse motivazioni, prima fra tutte quella relativa all’asserita inesistenza della notifica effettuate tramite un’agenzia di recapito privata e non da Poste Italiane.

Già nel precedente grado di giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva lamentato il difetto di giurisdizione dei Giudici tributari ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 602 del 1973, e tale eccezione non risulta esaminata dal Giudice di primo grado, con un evidente difetto di omessa pronuncia.

Al riguardo osserva il Collegio che la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, con sentenza n. 13913 del 2017, ha affermato il principio che l’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell’ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito.

Nel caso di specie lo stesso contribuente ha dichiarato nel ricorso in primo grado, e ampiamente confermato nelle controdeduzioni, di aver già ricevuto le cartelle di pagamento relative al credito in questione, e di aver instaurato un contenzioso giudiziario sulla legittimità delle stesse.

Nelle controdeduzioni il contribuente afferma di aver provveduto in via prudenziale al pagamento delle somme chieste dall’Ufficio per complessivi 4558 euro.

Prima di procedere ulteriormente alla riscossione coattiva, nel rispetto dei principi di leale collaborazione fra fisco e contribuente, l’Ufficio dovrà pertanto provvedere a verificare l’eventuale pagamento anche parziale del debito tributario.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione dei Giudici tributari come in motivazione. Spese compensate.


COMMENTO REDAZIONALE– La sentenza in commento dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice tributario sull’impugnazione del pignoramento presso terzi azionato a tutela di crediti tributari, trattandosi di un atto dell’esecuzione forzata riservato alla giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario (art. 2 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546).

Viene quindi confermato il principio secondo cui l’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e proposta dinanzi al Giudice ordinario, eccetto nel caso in cui al contribuente non sia stato notificato alcun atto presupposto, e dunque il pignoramento rappresenti il primo atto mediante il quale l’Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito (Cass. civ., Sezioni Unite, 05 giugno 2017 n. 13913).

Nel caso di specie, lo stesso contribuente aveva dichiarato di aver già ricevuto (ed impugnato) le cartelle di pagamento sottese al pignoramento presso terzi opposto, con la conseguenza che l’opposizione contro quest’ultimo ricade nella giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario.