Cass. Pen. sez.IV, sent. 14 giugno 2022, n. 23176


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo

  1. M.L. ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.emessa nei suoi confronti, in data 4 maggio 2021 dal Tribunale di Spoleto in relazione a reato di omicidio colposo stradale ex art. 589- bis c.p., comma 1.

Quale unico motivo di lagnanza, la deducente denunzia carenza di motivazione in riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, che il giudicante ha stabilito in quattro anni (pari al massimo edittale), senza fornire alcuna motivazione della misura della predetta sanzione amministrativa accessoria.

  1. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente.

Motivi della decisione

  1. Giova premettere che con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2, quarto periodo, (Nuovo C.d.S.), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi dell’art. 222 C.d.S., comma 2, secondo e terzo periodo allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.”.

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Nel caso di specie, restando escluso l’automatismo della revoca, è stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 222 C.d.S..

  1. Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso è, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis; in proposito è sufficiente richiamare la recente giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p.nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

In secondo luogo, deve constatarsi che il ricorso è altresì fondato.

Ed invero, trova nella specie applicazione il principio – a più riprese affermato dalla Corte di legittimità – in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, Sentenza n. 2278 del 20/01/1998, Gemignarii, Rv. 210395; Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, Sentenza n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Ne discende, specularmente, che quando – come nella specie – la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi si colloca in corrispondenza del massimo della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l’onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente.

Per giunta, va osservato che, in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale circa l’applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione quanto stabilito dall’art. 222 C.d.S., comma 2-bis: ossia la diminuente di un terzo della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p..

Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661); da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all’uopo prevista, deve bensì fornirne – come detto – adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982).

A fronte di tutto quanto precede, deve constatarsi che il giudicante ha graficamente omesso qualsivoglia percorso argomentativo ed ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a quattro anni, omettendo per di più di applicare la diminuente di un terzo ex art. 222 C.d.S., comma 2-bis.

E’ evidente che siffatta statuizione si pone in controtendenza con i principi finora richiamati.

  1. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Spoleto per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Spoleto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2022


MASSIMA– Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall’art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento; da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all’uopo prevista, deve bensì fornirne adeguata motivazione, ma nel fornire motivazione delle proprie statuizioni sul punto deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.