Il contribuente ha diritto all’agevolazione IMU anche se non ha presentato la comunicazione riportante gli estremi di registrazione del contratto
CTP Reggio Emilia, sez. II, 05.06.2018 n. 93 Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atti contraddistinti dai RGR. 312-313-314/2017 ritualmente e tempestivamente presentati a questa Commissione che, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva, li...
Tribunale di Alessandria, Sent., 20-03-2018, n. 222
Deve essere riconosciuta la piena validità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dal Concessionario della Riscossione sia per quanto attiene all’ingiunzione fiscale sia per quanto attiene al fermo amministrativo
Cass. civ. Sez. V, Ord., 14-02-2018, n. 3556 – Mancata impugnazione dell’atto prodromico
La mancata impugnazione dell’atto prodromico alla notificazione della cartella di pagamento non inficia di inammissibiltà il ricorso proposto dall’ente impositore, in quanto titolare del credito.
Cass. civ. Sez. V, Ord., 09-02-2018, n. 3189
La motivazione dell’atto impositivo (nella specie della cartella di pagamento) è idonea a porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, riportando tra l’altro il numero della fattura,(nella specie trattavasi di servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani), la data di emissione della stessa, l’anno d’imposta, ed i vari importi ivi contenuti, per cui la notificazione impedisce il verificarsi della decadenza della potestà impositiva, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1
Cass. civ. Sez. V, Ord., 09-02-2018, n. 3174
La norma sui limiti al pignoramento di determinati beni a norma dell’art. 515 c.p.c. attiene alla fase dell’esecuzione forzata e non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 il quale “ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa
Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2018, n. 3021
Il dettato dell’art. 479 c.p.c., nella parte in cui prescrive che “l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva del precetto” ha riguardo unicamente all’espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento