Tribunale di Frosinone, decreto del 18 maggio 2021


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

riunito in camera di consiglio, così composta:

Dott. Paolo SORDI Presidente

Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice

Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudica relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

FATTO E DIRITTO

  1. Con ricorso depositato il 22.07.2020, ……., quale concessionaria ex art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 446/1997 del servizio di riscossione dei crediti del Comune di …. e del Comune di ….., esponeva di aver svolto domanda tardiva di insinuazione al passivo del Fallimento ……….l. in liquidazione ex art. 101 L.F. in data 18.02.2020 per l’importo di € 15.404,45, per crediti derivanti dall’omesso versamento di tributi a titolo di ICP permanente, COSAP e TARES in favore del Comune di ………..; di aver ricevuto comunicazione via PEC in data 01.07.2020 da parte del Curatore Fallimentare della esclusione dei crediti perchè “non risulta prodotta idonea/completa documentazione attestante la notificazione di n.1 avviso di accertamento, n.14 ingiunzioni di pagamento e di idonei atti interruttivi del credito notificati nel quinquennio antecedente la proposizione della domanda”. Nel rappresentare di condividere parzialmente la decisione laddove v’è effettivamente carenza di materiale probatorio inerente la notifica e l’interruzione del termine prescrizionale, …….. esponeva tuttavia che per la maggior parte delle ingiunzioni allegate alla propria domanda di ammissione, e nella odierna sede specificamente indicate, era stata offerta copia della cartolina di ricevimento attestante la notifica e pertanto prova che il relativo diritto di credito non era prescritto. Pertanto opponeva lo stato passivo delle domande tardive dichiarato esecutivo il 01.07.2020 chiedendone la modifica con ammissione del proprio credito, in via privilegiata ex art. 2752, comma 3, c.c, per l’importo di € 11.035,00,

Costituitosi in giudizio, il FALLIMENTO n. 24/2019 – nell’invocare il rigetto dell’opposizione, eccepiva che la documentazione prodotta da parte opponente a sostegno della odierna domanda non era stata prodotta in sede di verifica del passivo, nonostante la comunicazione di avvenuto deposito del progetto da parte del curatore e senza che …. facesse pervenire osservazioni ad esso, partecipasse all’udienza di verifica, e nonostante si tratti di documentazione già nel possesso della creditrice, circostanza della quale instava affinchè si tenesse conto nel regolamento delle spese processuali; proponeva formale disconoscimento, ex art. 2719 c.c., di conformità all’originale di tutte le copie fotostatiche delle ingiunzioni di pagamento e dell’avviso di accertamento, nonché dei rispettivi relate di notifica ed avvisi di ricevimento ex adverso prodotti, chiedendone lo stralcio o comunque la dichiarazione di inutilizzabilità ai fini del contendere; di conseguenza, eccepiva la prescrizione di tutti i crediti azionati, stante il difetto di atti interruttivi. In ogni caso, la curatela rilevava che le ingiunzioni di pagamento nn. 620817 del 05.02.15 e 5164817 del 06.12.18 difettavano delle rispettive comunicazioni di avvenuto deposito sicchè non potevano ritenersi notificate alla società fallita e i relativi crediti dovevano ritenersi ormai prescritti; inoltre faceva emergere la mancanza di corrispondenza tra l’avviso di accertamento n. 246 del 2017 e l’avviso di ricevimento prodotto da controparte, con la conseguenza che anche tale credito era da reputare prescritto; il tutto con vittoria di spese di lite.

All’udienza del 20.04.2021, l’opponente specificava che la documentazione probatoria relativa alle notifiche di ingiunzione era stata già allegata in sede di insinuazione al passivo ma non era stata analizzata correttamente dal Curatore; pertanto chiedeva la condanna del Fallimento al pagamento delle spese di lite. Dal canto suo, il Fallimento …. dava atto che il G.D. non aveva autorizzato la definizione transattiva della lite per la contrarietà dell’opponente a rinunciare alle spese di giudizio. La causa veniva riservata in decisione.

  1. Preliminarmente, va rilevata, la tempestività dell’opposizione, proposta entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di deposito dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 01.07.2020 e comunicato via PEC in pari data, laddove la data di deposito telematico del ricorso (22.07.2020) attesta il rispetto del termine perentorio di cui all’art. 99 LF.

L’opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.

3.1. ……….ha opposto lo stato passivo per il minor importo di euro 11.035,00 rispetto a quello fatto valere con la domanda di insinuazione al passivo fallimentare (per euro 15.494,45), in allegato alla quale aveva prodotto n. 1 avviso di accertamento, n. 2 avvisi di scadenza, n. 14 ingiunzioni di pagamento, n.4 preavvisi di espropriazione mobiliare, n. 1 sollecito coattivo, n. 1 preavviso di messa in mora n 4 pignoramenti mobiliari (come emerge dal ricorso ex ast. 101 L.F. di ….., depositato in atti dalla stessa opponente con i relativi allegati).

Dal canto suo, il Fallimento sottolineava che, con la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, la ……….aveva prodotto unicamente file nativi in formato “pdf”, oltre ad una serie di documenti in formato “.tif” che contenevano la scansione del solo frontespizio degli avvisi di ricevimento, non riconducibili alle 15 ingiunzioni di pagamento c all’avviso di accertamento che si assumevano notificati e sulla base delle quali …….. chiedeva l’ammissione del credito.

Pertanto, secondo il Curatore, non era neppure stata fornita alcuna prova idonea dell’interruzione del termine di prescrizione quinquennale in quanto tutti gli atti di riscossione venivano prodotti in mero formato “.pdf” ed erano comunque sprovvisti delle corrispondenti relate di notifica.

In  base a questo assunto, il Fallimento proponeva formale disconoscimento di conformità all’originale di tutte le copie fotostatiche delle ingiunzioni di pagamento e dell’avviso di accertamento, delle rispettive relate di notifica e del rispettivo avviso di ricevimento.

E di conseguenza eccepiva la prescrizione dei relativi crediti, vantati dalla …………..

 Ebbene è evidente che quest’ultima eccezione e l’altra relativa al disconoscimento ex art. 2719 cc sono logicamente correlate e perciò si analizzeranno congiuntamente.

Premesso che in sede di ricorso in opposizione allo stato passivo ……. ha depositato esclusivamente’ gli allegati che – a suo parere — potessero fornire la prova del minor credito la cui ammissione richiede, confrontando i documenti allegati alla domanda di insinuazione al passivo e quelli allegati dalla ……….. nel ricorso in opposizione allo stato passivo, risulta che l’odierna opponente avesse prodotto sostanzialmente la medesima documentazione (v. ad esempio le varie ingiunzioni di pagamento con le relate di notifica e l’avviso di accertamento n. 246). La differenza, oltre al fatto che alcuni documenti non sono stati qui depositati considerato il minor credito fatto valere, consiste nell’evidenza che prima (con la domanda di insinuazione al passivo) i documenti erano stati depositati in formati quali “pdf nativi e .tif” e poi (con il ricorso in opposizione allo stato passivo) con diverse scansioni di immagini in formato “pdf”, mentre i documenti allegati all’odierno ricorso, segnatamente quelli riguardanti le ingiunzioni di pagamento e l’avviso di accertamento, hanno tutti la denominazione “pdf.7m”, essendo stati scansionati in formato “pdf” e sottoscritti con firma elettronica qualificata da parte dell’Avv. …………

Al di là dell’osservazione per cui il formato .pdf è il formato obbligatorio da utilizzare per l’atto principale, mentre per gli allegati sono concessi anche altri formati (cfr. D.M. 30 aprile 2014 recante le nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34 del DM. 44/2011 che hanno sostituito dalla data di entrata in vigore (15 maggio 2014) le precedenti del 18 luglio 2011: l’art. 13 che definisce l’estensione dei documenti informatici allegabili al fascicolo telematico, consente l’allegazione e l’inserimento nella busta telematica anche di formati diversi quali .pdf, .rtf, .txt – con riferimento ai file di testo – o .jpg, gif e .tif – con riferimento a file che contengono immagini), sicchè non si ravvisa nella eventuale difficoltà del curatore di leggere i documenti allegati in diverso formato dal pdf.p7m un elemento ostativo all’esame della documentazione in generale, va in ogni caso evidenziato che l’argomento risulta privo di effettiva portata dirimente laddove si consideri che la produzione di documenti non è sottoposta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, al divieto di cui all’art. 345 c.p.c, neppure, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 101, comma 2, L.fall., nell’ipotesi di insinuazione tardiva avendo detto giudizio disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione e non può, pur assumendo natura impugnatoria, essere qualificato come un appello. Il rimedio dell’opposizione, infatti, mira a rimuovete un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentire ex att. 96 L.fall., e solo gli atti introduttivi di cui agli artt. 98 e 99 L.faI., con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, segnano il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori con l’onere di specifica indicazione nel ricorso dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (Cass. civ., sez. I, 13/09/2017, n.21201; Cass. civ., sent., 1° aprile 2016, n. 6368; Cass. Civ., sez. VI, ord., 25 febbraio 2020, n. 4952), ciò che risulta adempiuto dall’opponente.

3.2. Ora, quanto al disconoscimento delle ex art. 2719 c.c. di conformità all’originale di tutte le copie fotostatiche delle ingiunzioni di pagamento e dell’avviso di accertamento, nonché dei rispettivi relate di notifica ed avvisi di ricevimento prodotti da ……… in allegato al ricorso in opposizione allo stato passivo, va osservato che l’art. 2719 c.c. prevede che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformita’ con l’originale e’ attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non e’ espressamente disconosciuta.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’espresso disconoscimento della conformita’ con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche ai sensi dell’art. 2719 cc. e’ applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformita’ della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticica’ di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformita’ all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizioni, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 7315/2020; sez. lav., n. 11896/2020; sez. II, n. 31514/2019).

Inoltre, la contestazione della conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia non puo’ avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale, non essendo invece sufficienti ne’ il ricorso a clausole di stile ne’ generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 2908/2020; VI, n. 2405/2020; sez. trib., n. 16557/2019).

Tanto premesso, in specie si rileva che il disconoscimento è stato formulato esclusivamente in ragione del mero fatto che tale documentazione è costituita da fotocopie, senza tuttavia indicare con chiarezza gli elementi dai quali inferire la non corrispondenza delle copie prodotte agli originali e invero neppure esplicitamente invocando o allegando che avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio gli originali degli atti elencati.

La censura è infondata.

In ordine alla produzione soltanto in copia della documentazione relativa alle otto ingiunzioni di pagamento azionate e attestante la loro avvenuta notifica, non può non rilevarsi che si tratta di produzione del tutto ammissibile, senza che l’assenza degli originali incida sull’efficacia probatoria delle copie.

Applicati i principi interpretativi sopra enunciati al caso che occupa, il disconoscimento della copia prodotta in giudizio per poter esplicare i propri effetti, deve essere effettuato in modo formale e specifico, con riferimento non solo al singolo documento che si intende contestare, ma anche al profilo di esso che venga contestato e agli indici rilevatori della sua difformità dagli originali. Invece la curatela opposta si è limitata a contestarne la conformità ma non ha argomentato le ragioni del suo assunto. E non v’è dubbio che un tale onere gli incombeva, non potendo limitarsi a contestare la conformità della copia senza alcuna deduzione od allegazione in ordine agli elementi necessari per una valutazione della censura.

Sul punto si osserva che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo cod. proc. ci., perché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. Ord. 13287/2014, sent. n. 4395/2004; sent. n. 6090/2000; sent. n. 940/1996). D’altronde, è stato anche insegnato che: “le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti obblighi, e non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattiscpecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimentoo utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purchè essa appaia grave, precisa e concordante” (Cass. Sent. n. 659/1999, sent. n. 5662/1992).

E, nella specie, la produzione in fotocopia dei documenti in questione è appunto rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l’avvenuta notifica.

Inoltre, deve pure darsi atto che con riferimento ai documenti in esame, la produzione in fotocopia appare del tutto adeguata, essendo chiara, priva di abrasioni o cancellazioni o estrapolazioni di pezzi del documento, segni di fotomontaggio e così via che possano ingenerare dubbi sulla corrispondenza agli originali.

3.3. Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dal fallimento, essa risulta parzialmente fondata, in quanto la ……..ha di fatto provato atti interruttivi della prescrizione per alcuni crediti – ma non per tutti – fatti valere nel presente giudizio.

Premesso che i crediti fatti valere dalla …….. riguardano i tributi locali e segnatamente ICP (l’Imposta Comunale sulla Pubblicità), COSAP (il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), TARES (il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), ad essi si applica la prescrizione breve di 5 anni a partire dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (Cass. civ., sent., 23 febbraio 2010, n. 4283).

Orbene, rispetto agli atti in base ai quali ……….. ha richiesto l’ammissione al passivo dei crediti per tributi locali portati dalle elencate ingiunzioni di pagamento, risulta provata la notifica delle seguenti ingiunzioni:

1) ………emessa il 05.01.2016 relativa a ICP permanente anno 2015, notificata in data 20.01.2016, € 1.430,00 (cfr. doc. 4);

2) ……… emessa il 24.10.2017 relativa a TARES anno 2013, notificata in data 07.11.2017 5.074,00 (cfr. doc. 5);

3) ……….. emessa il 23.11.2015 relativa a ICP permanente anno 2013, notificata in data 10.12.2015, € 1.126,00 (cfr. doc. 6);

4) …….. emessa il 08.01.2018 relativa a ICP permanente anno 2017, notificata in data 29.01.2018, € 1.427,00 (cfr. doc. 9);

5) ……….. emessa il 24.11.2016 relativa a COSAP permanente anno 2016, notificata in data 03.07.2017, € 105,00 (cfr. doc. 7);

6) …. emessa il 23.11.2015 relativa a COSAP permanente anno 2015, notificata in data 18.12.2015, € 106,00 (cfr.. doc. 8); nonché per l’avviso di accertamento n. 246 anno 2017 COSAP permanente notificata il 21.09.2017, €89,00 (cfr. doc. 12).

Rilevato che anche la domanda di insinuazione al passivo fallimentare del 18.02.2020 costituisce un atto interruttivo del termine prescrizionale in quanto volto al recupero del credito, sono provati gli atti interruttivi della prescrizione quinquennale per le ingiunzioni di pagamento nn. ……………… e per l’avviso di accertamento n. …….. che sono stati ritualmente notificati, come emerge dagli avvisi di ricevimento depositati in atti. Invece con riferimento alle ingiunzioni di pagamento nn. …….. e ……. non può dirsi lo stesso per quanto si vedrà di seguito.

Tali deduzioni in ordine alle avvenute notifiche e alle prove degli atti interruttivi della prescrizione assorbono anche la contestazione del Fallimento ……… circa la mancanza di documenti giustificativi dei crediti vantati dalla……..: invero le notifiche alla società fallita, che tra l’altro non ha fatto ricorso né opposizione avverso tali atti, provano i crediti fatti valere dalla società opponente. In questa direzione, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (v. tra le altre, Cass. civ., n. 5906 del 2000), l’ingiunzione ha natura di provvedimento amministrativo complesso, poiché costituisce non solo formale accertamento del credito ma anche titolo esecutivo e precetto per dar luogo al procedimento esecutivo.

  1. Il Fallimento ha eccepito inoltre che le ingiunzioni di pagamento richiamate alle lett. g) e h) della comparsa di costituzione (n. ……….del 05.02.2015 e rispettivi relata di notifica ed avviso di ricevimento; n. ………….. del 6.12.2018 e rispettivi relata di notifica ed avviso di ricevimento) erano state prodotte dalla controparte in assenza delle rispettive comunicazioni di avvenuto deposito (c.d. “C.A.D.”).

Invero, in seguito al mancato recapito del plico contenente l’atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l’assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro, l’agente postale è tenuto ad inviare la Comunicazione di Avvenuto Deposito, che consiste in una raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo il destinatario dell’atto viene informato della giacenza presso l’ufficio postale, dove potrà ritirare il plico. Sia la ricevuta di ritorno della CAD, che la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario devono essere restituite al mittente, ossia a colui che ha richiesto la notifica. In tal caso la notifica si ha per avvenuta decorsi i 10 giorni di deposito e si perfeziona per “compiuta giacenza”.

Ai fini della prova, però, si discute in giurisprudenza se sia sufficiente la sola prova della spedizione della missiva raccomandata (c.d. CAD), con conseguente perfezionamento, per il destinatario, al decimo giorno successivo all’invio dell’atto, oppure se sia necessaria anche la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato, mediante esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD.

In ogni caso, nell’ipotesi in questione, la società opponente non ha prodotto né la prova della spedizione della missiva raccomandata (C.A.D.) né la prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del notificato. Negli allegati nn. 10 e 11, difatti, sì rinviene solo la prova della tentata notifica per entrambe le ingiunzioni (n. …………, emessa il 05.02.2015, per euro 1.573,00; n. ……………, emessa il 06.12.2018, per euro 105,00) in base all’avviso di ricevimento depositato in giudizio.

Pertanto, non avendo la prova dell’effettiva notifica della raccomandata di Comunicazione di Avvenuto Deposito al destinatario dell’atto, le due ingiunzioni di pagamento appena citate non si possono considerare effettivamente notificate al destinatario.

Di conseguenza non si possono neppure considerare queste ingiunzioni di pagamento come atti interruttivi della prescrizione con riferimento a questi due crediti.

Nello specifico l’ingiunzione di pagamento n. ……. fa riferimento all’avviso di accertamento notificato il 30.06.2014 ed essa è stata emessa il 05.02.2015, ma quest’ultima data non può considerarsi ai fini dell’interruzione della prescrizione considerato quanto sopra rilevato in ordine alla notifica.

Pertanto, il credito relativo all’ingiunzione di pagamento n. ……… deve esser considerato prescritto, non potendo esser considerata provata la notifica della relativa ingiunzione.

Tale considerazione non può spendersi per l’ingiunzione di pagamento n. …………., sebbene anche questa non possa reputarsi notificata alla società fallita, così come l’altra. Invero l’ingiunzione n. ……….. riporta quale avviso di accertamento quello notificato in data 28.09.2018 e perciò, sebbene non possa considerarsi ai fini della prescrizione la data di emissione dell’ingiunzione (06.12.2018) per le citate problematiche relative alla notifica, comunque l’avviso di accertamento può esser ritenuto un atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, il relativo credito non risulta prescritto, ma in ogni caso non può essere riconosciuto ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare, in quanto – come detto – non può considerarsi provata la notifica della relativa ingiunzione di pagamento.

  1. Quanto alla contestazione del Fallimento opposto circa il fatto che non c’è corrispondenza tra l’avviso di accertamento n. …… per l’anno 2017 e avviso di ricevimento prodotto dalla società.

L’opposto non ha argomentato nulla di specifico a riguardo. Può pertanto rilevarsi solo quanto si desume dal documento depositato in atti da …….. in allegato n. 12 al ricorso in opposizione allo stato passivo.

Dall’attestazione di notifica emerge che la dicitura “2017 CosapPermVersFR” fa riferimento all’atto in esso contenuto, che consiste nell’avviso di accertamento e riscossione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2017. Inoltre l’avviso n. ………è datato al 11.09 2017 e l’attestazione di consegna riporta la data del 18.09.2017 ed è stato firmato dal ricevente. Esso può dirsi, per tali ragioni, notificato al destinatario dell’atto ed il relativo credito spettante ad ……… può esser riconosciuto.

Devono escludersi quindi i crediti relativi alle due ingiunzioni di pagamento di cui si è detto sopra: la n. ………….. emessa per euro 1.573,00 e la n…….. per euro 105,00.

  1. Con riferimento alla richiesta della ………. circa l’ammissione del proprio credito di 11.035,00 in via privilegiata ex art. 2753, comma 3, c.p.c. si deve precisare anzitutto che alla luce di quanto sopra il credito da riconoscere è complessivamente pari ad euro 9.357,00.

Quanto all’ammissione del credito in via privilegiata, nulla viene specificamente opposto dalla curatela. L’art. 2752, comma 3, cc. estende il privilegio generale anche ai crediti per imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni. Tali crediti trovano collocazione al 20° grado ex art. 2778 c.c. (‘Ordine degli alti privilegi sui mobili”).

Quindi, i crediti derivanti dall’applicazione della ICP e relativi alla TARES hanno natura tributaria e dunque privilegiata ex art.2752 c.c; diversamente, quelli derivanti dall’applicazione del c.d. COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) hanno natura di corrispettivo contrattuale per la concessione di spazi pubblici, sicché vanno considerati crediti chirografari.

In conclusione, sul punto i crediti vantati da …………… nei confronti del Fallimento per l’importo complessivo pari ad euro 9.357,00 vanno ammessi al passivo in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752, comma 3, c.c. i crediti portati dai seguenti atti:

-……….. emessa il 05.01.2016 relativa a ICP permanente anno 2015, notificata in data20.01.2016, € 1.430,00;

– …………. emessa il 24.10.2017 relativa a TARES anno 2013, notificata in data 07.11.2017, € 5.074,00;

– …………. emessa il 23.11.2015 relativa a ICP permanente anno 2013, notificata in data 10.12.2015, € 1.126,00;

– ………… emessa il 08.01.2018 relativa a ICP permanente anno 2017, notificata in data 29.01.2018, € 1.427,00;

per € 9.057,00; mentre i crediti relativi a:

–           emessa il 24.11.2016 relativa a COSAP permanente anno 2016, notificata in data 03.07.2017, € 105,00;

– …………. emessa il 23.11.2015 relativa a COSAP permanente anno 2015, notificata in data 18.12.2015, € 106,00;

– Avviso di accertamento . anno 2017 COSAP permanente notificata il 21.09.2017, € 89,00;

per € 300,00 l’ammissione va disposta in chirografo in quanto riguardanti corrispettivi.

  1. La regolamentazione delle spese di giudizio segue la soccombenza e avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti se ne dispone integrale compensazione tra esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1877 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2020, promossa da ………, nei confronti del FALLIMENTO ……….. (Fall n.24/2019), così decide:

– ACCOGLIE PARZIALMENTE l’opposizione allo stato passivo proposta da …………. e per

l’effetto:

– AMMETTE. al passivo del Fallimento …………… (fall. 24/2019) il credito vantato da …………. (domanda di insinuazione n. 11 dello stato passivo delle domande tardive dichiarato esecutivo il 01.07.2020) per le seguenti somme:

_ € 9.057,00 per crediti ICP permanente e TARES in via privilegiata ex art. 2752, comma 3, c.c.

_ €300,00 per crediti COSAP in via chirografaria;

per un credito complessivo pari ad euro 9.357,00;

– MANDA il curatore del Fallimento opposto per l’annotazione sullo stato passivo fallimentare.

– COMPENSA le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Frosinone nella camera di consiglio in data 18.05.2021

IL PRESIDENTE                                                                             IL GIUDICE ESTENSI

Dott. Paolo Sordi                                                                               Dott.ssa Simona Di Nicola


COMMENTO: Dopo l’entrata in vigore del cd. PCT, processo civile telematico, è stato rivoluzionato il sistema di deposito degli atti processuali e delle relative produzioni (documentali e non ) a sostegno delle proprie difese; da un lavoro svolto principalmente su “carta” si è quindi passati ad una progressiva digitalizzazione essendo previsto l’esclusivo deposito di atti e produzioni allegate su piattaforma digitale per mezzo di cd. buste telematiche.

Il D.M. 44/2011 ha regolato con specifici criteri le modalità di deposito, nonché i formati digitali che possono essere depositati operando a tal uopo una distinzione tra i formati ammessi per gli atti, ossia per gli scritti difensivi e memorie o istanze endoprocessuali, e per le produzioni siano esse documenti, immagini o video.

Ai sensi dell’art. 12 del suddetto regolamento, recante le specifiche tecniche, l’atto processuale deve essere depositato in formato pdf. Privo di elementi attivi e deve essere formato digitalmente, anche con firme multiple, con estensione p7m.

Una diffusa problematica sorge allorchè vi sia la necessità di depositare allegati, cioè produzioni documentali, immagini, audio o video che potrebbero dare luogo a spiacevoli eccezioni processuali.

Per questo tipo di documenti sono ammessi ex art. 13 D.M. i formati .pdf; .rtf; .txt; per i file di testo e .jpg; .gif; .tiff; per i file contenenti immagini, privi di elementi attivi, oltre a .xml e .msg con alcune restrizioni delineate dall’art. 13 comma 1 lett. H) e I); i formati di cui sopra possono essere utilizzati compressi nei formati .zip; .rar; .arj, purchè questi contengano solo file nei formati previsti e pocanzi riportati.

Ritenuta questa breve premessa, è del tutto evidente che tutti gli operatori del diritto, con ciò intendendo non solo gli avvocati ma anche tutte quelle figure ausiliarie del Giudice o incaricate dal Tribunale come Curatori fallimentari, dell’eredità giacente; amministratori di sostegno; CTU ecc…..,  devono essere in grado di lavorare con questa tipologia di formati file cioè essere in grado di decriptarle e “leggerle”.

A tale proposito è recente la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 18.05.2021, in composizione collegiale, emessa a seguito di opposizione allo stato passivo promossa da una società concessionaria per la riscossione dei tributi locali proprio perché il Curatore fallimentare in occasione dei fatti aveva escluso dallo stato passivo il creditore stesso in quanto, lo stesso Curatore, non era stato in grado di “leggere” i file depositati in formato tif., ritenendo quindi carente la documentazione probatoria prodotta dal creditore.

Con il decreto in argomento è stato chiarito che “…..al di là dell’osservazione per cui il formato .pdf è il formato obbligatorio da utilizzare per l’atto principale, mentre per gli allegati sono concessi anche altri formati (cfr. D.M. 30 aprile 2014 recante le nuove specifiche tecniche previste dall’art. 34 del DM 44/2011 che hanno sostituito dalla data entrata in vigore (15 maggio 2014) le precedenti del 18 luglio 2011: l’art. 13 che definisce l’estensione dei documenti informatici allegabili al fascicolo telematico, consente l’allegazione e inserimento nella busta telematica anche di formati diversi quali .pdf, .rtf, .txt – con riferimento ai file di testo, – o jpg, .gif e.tiff – con riferimento a file che contengono immagini), sicchè non si ravvisa nelle eventuale difficoltà del curatore di leggere i documenti allegati in diverso formato dal pdfp7m un elemento ostativo all’esame della documentazione in generale…..”.

Poche sono le pronunce di legittimità e di merito attinenti alla fattispecie trattata nel decreto in commento, e proprio per tale motivo questa può essere ritenuta una pronuncia importante; è evidente il richiamo al concetto relativo alla dovuta capacità di chi opera quotidianamente nell’ambito processuale di saper utilizzare i vari strumenti digitali e che la eventuale difficoltà non può certo essere invocata come elemento ostativo poiché le conseguenze sul piano giuridico possono essere talmente gravi da pregiudicare posizioni processuali che inevitabilmente si ripercuotono sul diritto sostanziale delle parti in causa.

Avv. Marco Di Vita