La TARSU è dovuta tutte le volte in cui il Comune abbia istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; la mancata fruizione in concreto di esso, da parte del contribuente, giustifica la riduzione della tassa, ma non l’esenzione dalla stessa

Cass. civ., sez. V sent., 11.05.2018 n. 11451 Svolgimento del processo Il Comune di Cinisello Balsamo ricorre con sei motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza n. 77/7/2013, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in qualità...