D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 – Titoli III – IV (artt. 92 – 105)
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Settembre 1973, n. 602: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – Titoli III – IV (artt. 92 – 105)
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 Settembre 1973, n. 602: “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – Titoli III – IV (artt. 92 – 105)
Bruno Cucchi, Giovanni Puoti, Federica Simonelli
Pacini Editore 2017
Bruno Cucchi, Federica Simonelli
Pubblicazioni Stu.G.E.S. 2017
La mancata impugnazione dell’atto prodromico alla notificazione della cartella di pagamento non inficia di inammissibiltà il ricorso proposto dall’ente impositore, in quanto titolare del credito.
La motivazione dell’atto impositivo (nella specie della cartella di pagamento) è idonea a porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, riportando tra l’altro il numero della fattura,(nella specie trattavasi di servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani), la data di emissione della stessa, l’anno d’imposta, ed i vari importi ivi contenuti, per cui la notificazione impedisce il verificarsi della decadenza della potestà impositiva, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1