Cass.civ., sez.V, ord. 26 giugno 2026, n. 21837


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente Rel.

Dott. HMELJAK Tania – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. PUTATURO VISCIDO DI NOCERA Maria Giulia – Consigliere

Dott. GALASSO Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 14269/2024 proposto da:

A.A. rappresentato e difeso dall’avv. …                                                                                                                                                        ricorrente

contro

Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,                   controricorrente

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 184/2023, depositata in data 9 gennaio 2023, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026 dalla Presidente relatrice Angelina Maria Perrino.

Svolgimento del processo

  1. Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno 2014, accertava nei confronti di … maggior redditi di capitale derivanti dalla partecipazione per una quota del 30% al capitale della …. Ne scaturiva l’avviso di accertamento indicato in atti per irpef e sanzioni, emesso a seguito del prodromico avviso concernente la società, relativo al maggior reddito d’impresa di questa.
  2. Il contribuente impugnava l’avviso notificatogli, che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli annullava, laddove quella di secondo grado della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che … non avesse fornito alcuna prova contraria atta a superare la presunzione della redistribuzione tra i soci degli utili extracontabili.
  3. Contro questa sentenza … propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.
  4. In data 2 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate deposita atto di annullamento in autotutela.

Motivi della decisione

  1. L’Agenzia ha proceduto all’annullamento dell’avviso impugnato da … in conseguenza dell’annullamento totale degli accertamenti emessi nei confronti della … in considerazione dell’accertata falsità dei bilanci.
  2. L’annullamento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., sez. un., n. 8980/2018).
  3. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, non emergendo elementi che consentano di escludere l’invalidità originaria dell’atto successivamente annullato, o ipotesi di negligenza dell’amministrazione (Cass. n. 20750/2025).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2400,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi, iva e cpa. 

Conclusione

Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2026.

Depositato in cancelleria il 26 giugno 2026.


MASSIMA: Nel processo tributario di legittimità, l’intervenuto annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento impugnato comporta la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non potendo la fattispecie essere ricondotta alle tipologie decisorie previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c., né potendosi configurare un sopravvenuto disinteresse delle parti tale da determinare l’inammissibilità del ricorso.