Tribunale Belluno, sent. 24 aprile 2024, n. 492
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 492/2023 promossa da:
COMUNE DI ARSIE’ (c.f. …), con l’avv. (…) domiciliato presso il difensore in …, come da mandato in atti – appellante –
contro
(…) (c.f….) con l’avv. (…), elettivamente domiciliato presso il difensore, come da mandato in arti – appellato –
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 (violazione codice strada). Appello avverso sentenza nr. 285/2022 del Giudice di Pace di Belluno depositata il 13 dicembre 2022.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale dell’odierna udienza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 285/2022 del Giudice di Pace di Belluno depositata il 13 dicembre 2022, accoglieva il ricorso presentato dall’odierno appellato avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. AR5703/2022, ed annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lire. Secondo il Giudice di Pace, l’illegittimità dell’accertamento esperito con apparecchiature approvate ma non omologate sarebbe stata confermata dalla recente giurisprudenza, anche di legittimità, fornitasi sulla materia. In particolare, l’esigenza che siffatte apparecchiature siano provviste di omologazione sarebbe espressamente sancita da Cass. Civ. 8694/2022. 14597/2021, 18354/2018, in quanto in tali pronunce si fa riferimento all’omologazione come unico titolo abilitativo iniziale che consente il legittimo uso del dispositivo. Tali considerazioni portavano il Giudice di pace a concludere per la declaratoria di illegittimità del verbale in quanto l’apparecchiatura concretamente utilizzata era semplicemente approvata con decreto del M.I.T., e non provvista dell’omologazione che sarebbe imposta dalla normativa, così come interpretata.
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Belluno interponeva tempestivo appellò il Comune di Arsiè, con ricorso depositato in cancelleria in data 25 maggio 2023, affidando l’impugnazione a 5 motivi di appello e concludendo per “la riforma della decisione di primo grado e per rigetto, pertanto dell’opposizione avverso il verbale di accertamento. Con decreto reso in data 6 giugno 2023, il Giudice fissava l’udienza di comparizione delle parti al 22 novembre 2023 ed assegnava termini per notificazione del ricorso e per la costituzione dell’appellato.
Infine, all’udienza del 24 aprile 2024, alla quale era stata rinviata quella del 22 novembre 2023, udita la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa era decisa con sentenza con motivazione contestuale.
2. I cinque motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati per i motivi di cui in appresso.
3. L’appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di pace nella parte in cui afferma che solo la strumentazione omologata costituirebbe fonte di prova per l’accertamento del mancato rispetto dei limiti di velocità, in quanto, secondo l’ente pubblico, gli organi di polizia stradale potrebbero utilizzare strumentazione che, seppur non omologata, sia provvista di approvazione. Ed invero, l’apparecchiatura utilizzata dall’amministrazione sarebbe semplicemente approvata con decreto del MIT.
Il Giudice di prime cure afferma che approvazione ed omologazione sarebbero due procedimenti disdori, e che solo la seconda sarebbe idonea a conferire la valenza di prova legale agli accertamenti strumentali sul superamento dei limiti di velocità, sulla base dell’interpretazione dell’art. 192, reg. att., c.d.s.
4. L’appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di pace nella parte in cui afferma che solo la strumentazione omologata costituirebbe fonte di prova per l’accertamento del mancato rispetto dei limiti di velocità, in quanto, sempre a suo dire, gli organi di polizia stradale potrebbero utilizzare strumentazione che, seppur non omologata, sia provvista di approvazione.
Il Giudice di prime cure afferma che approvazione ed omologazione sarebbero due procedimenti distinti, e che solo la seconda sarebbe idonea a conferire la valenza di prova legale agli accertamenti strumentali sul superamento dei limiti di velocità, sulla base dell’interpretazione dell’art. 192, reg. att., c.d.s..
Il Giudice di pace, tuttavia, prende posizione sulla nota querelle approvazione / omologazione con argomentazioni sulle quali in questa sede non è neanche necessario entrare nel merito in quanto l’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Arsiè non risulta, né approvata, né omologata. Invero, come è dato rilevare dal verbale impugnato, l’apparecchio di rilevamento EngiNe S.r.l. EnVes Evo MVD 1605 matricola Gx0002cc33, sarebbe dotato esclusivamente del certificato di taratura LAT249 del 16 febbraio 2022. emesso dal laboratorio accreditato Pulenergv Metrovis S.r.l., allegato dal Comune di Arsiè alla memoria di costituzione in primo grado sud doc. 4 e definito impropriamente “Certificato di taratura e approvazione”.
Solo nel giudizio di appello è stato prodotto tardivamente il decreto di approvazione, neppure citato nel corpo del verbale di accertamento.
Mai tuttavia è stato sostenuto dalla giurisprudenza che si possa prescindere da un provvedimento amministrativo di approvazione od omologazione a garanzia della corretta funzionalità delle apparecchiature, e diversamente non potrebbe essere in quanto la norma non consente che si ricorra ad entità private per ottenere attestazioni, certificazioni o dichiarazioni sul corretto funzionamento dell’apparecchio in sostituzione del citato provvedimento adottato dalla Pubblica Amministrazione.
Ebbene, nel caso di specie l’Amministrazione non ha fornito la prova che il dispositivo utilizzato sarebbe stato approvato od omologato, cosicché non appare soddisfatto il complesso sistema di controlli preventivi, in corso di utilizzazione e successivi, che devono essere possa a fondamento dell’accertamento delle violazioni in materia di velocità mediante sistemi automatizzati.
5. Da tutto quanto sopra argomentato deriva l’invalidità dell’accertamento del superamento dei limiti di velocità esperito con l’apparecchio di rilevazione automatica della velocità denominato EnYes Evo MVD 1605 e, pertanto, l’illegittimità del verbale di accertamento impugnato.
La sentenza di primo grado che ha annullato verbale deve pertanto essere confermata nel suo dispositivo, seppure con la motivazione che qui si riforma.
6. Deve essere inoltre confermata la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e, inoltre, sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio.
Per effetto dell’odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, di un importo a titolo di contributo unificato pan a quello già versato ai sensi dell’art. 13. comma 1 bis. del citato testo normativo.
P.Q.M.
– RIGETTA l’appello
– DICHIARA interamente COMPENSATE le spese di questo giudizio di appello.
– DA’ ATTO che, per et ferro dell’odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell’appellante, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, del citato testo normativo.
Conclusione
Così deciso in Belluno, 24 aprile 2024
MASSIMA: In tema di autovelox, se l’Amministrazione non dimostra che il dispositivo utilizzato è stato approvato ed omologato, il verbale di contestazione è illegittimo, in quanto non appare soddisfatto il complesso sistema di controlli preventivi, che devono essere posti a fondamento dell’accertamento delle violazioni in materia di velocità mediante sistemi automatizzati.