Trib. Belluno, sent. 11 gennaio 2023, n.10


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Beniamino Margiotta, all’esito della discussione orale, nella causa di appello RG 522/2022, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15/2022 promossa da:

COMUNE DI QUERO VAS, con l’avv. …, elettivamente domiciliato presso il difensore, come da mandato in atti              APPELLANTE

contro

(…)               APPELLATO

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso depositato in cancelleria in data 17 settembre 2021, (…) impugnava avanti il Giudice di pace di Belluno il verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada della Polizia Locale di Quero Vas n. 3801/2021 del 7 giugno 2021 con il quale era contestata la violazione dell’art. 142, 7 c., c.d.s

Secondo il ricorrente in primo grado i verbali impugnati sarebbero stati viziati da violazione e falsa applicazione dell’art. 142C.d.S. per assenza dell’omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, mancanza di visibilità dell’apparecchio, assenza di segnalazione della postazione di rilevamento.

Il Giudice di pace fissava l’udienza di comparizione e discussione della causa al 9 novembre 2021 ed assegnava termine all’Amministrazione per il deposito della memoria difensiva e dei documenti relativi all’accertamento.

Si costituiva con memoria difensiva tempestivamente depositata il Comune di Quero Vas chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del verbale impugnato.

Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n. 280/2021 del 9 novembre 2021 accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite.

Secondo il Giudice di Pace, il parere del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo il quale le procedure di omologazione e di approvazione sarebbero equivalenti, sarebbe illegittimo stante il tenore letterale dell’art. 192, reg. att., C.d.S., dal quale si dovrebbe dedurre che l’approvazione sarebbe un procedimento più semplice, laddove l’omologazione riguarderebbe quegli apparecchi per i quali il regolamento abbia stabilito le caratteristiche fondamentali e che, pertanto, l’omologazione autorizzerebbe la riproduzione in serie del prototipo testato in laboratorio. A nulla varerebbe, pertanto, il 7 c., art. 192 D.P.R. n. 495 del 1992 cit., nella parte in cui prescrive che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere apposto il numero e la data del d.m. di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. Tali considerazioni portavano il Giudice di pace a concludere per la declaratoria di illegittimità dei verbali in quanto l’apparecchiatura concretamente utilizzata era semplicemente approvata con decreto del M.I.T., e non provvista dell’omologazione che sarebbe imposta dalla normativa, così come interpretata.

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Belluno interponeva tempestivo appello il Comune di Quero Vas, con ricorso depositato in cancelleria in data 16 maggio 2022, concludendo per la riforma della decisione di primo grado e per il rigetto, pertanto, dell’opposizione avverso i verbali di accertamento.

L’appellante affidava l’impugnazione ai seguenti motivi di appello: violazione ed errata applicazione degli artt. 142 e 45 c.d.s. e 192 del reg. att. c.d.s.; violazione ed errata applicazione di costanti principi giurisprudenziali; violazione del principio generale della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale.

Con decreto reso in data 7 giugno 2022, il Giudice fissava l’udienza di comparizione delle parti al 20 ottobre 2022, ove, costituitosi tempestivamente l’appellato, le parti insistevano nelle rispettive istanze e conclusioni, ed il Giudice rinviava la causa all’udienza del 11 gennaio 2023, assegnando termine all’appellante per regolarizzare la procura conferita al difensore, per completamento della discussione e la decisione all’udienza. Qui la causa era decisa mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.

2. Nel merito, l’appello è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di cui di seguito.

3. L’appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di pace nella parte in cui traccia “direttamente una “linea di demarcazione” tra le due procedure (di omologazione e di approvazione, n.d.r.), affermando conclusivamente (pag. 4): “si può, pertanto, comprendere che l’approvazione è un procedimento più semplice, laddove l’omologazione riguarda, invece, quegli apparecchi per i quali il regolamento abbia stabilito le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. Sulla base di questa asserita e presunta maggiore semplicità dell’approvazione, il Giudice deduce poi “a contrario” (pag. 6) una corrispondente, diversa e presunta “maggiore importanza dell’omologazione” che risiederebbe nel fatto “che si tratta non solo di un atto amministrativo, ma di una procedura avente natura squisitamente tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento da utilizzare”. Sempre secondo l’appellante, la decisione sarebbe censurabile laddove sostiene che solo la strumentazione omologata costituirebbe fonte di prova per l’accertamento del mancato rispetto dei limiti di velocità, in quanto, sempre a dire dell’appellante, gli organi di polizia stradale potrebbero utilizzare strumentazione che, seppur non omologata, sia provvista di approvazione. Ed invero, l’apparecchiatura utilizzata dall’amministrazione sarebbe semplicemente approvata con decreto del MIT.

Il Giudice di prime cure giunge ad affermare che approvazione ed omologazione sarebbero due procedimenti distinti, e che solo la seconda sarebbe idonea a conferire la valenza di prova legale agli accertamenti strumentali sul superamento dei limiti di velocità, sulla base dell’interpretazione dell’art. 192, reg. att., c.d.s..

Ora, se è vero che l’art. 142, c. 6, c.d.s., prevede che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, sancendo quindi che l’omologazione sia requisito imprescindibile per l’utilizzazione di siffatte apparecchiature come fonti di prova sulle violazioni, è anche vero che l’art. 192reg. att. c.d.s., che il Giudice di prime cure assume come base normativa per la distinzione tra approvazione ed omologazione, è tutt’altro che univoco nel regolare i confini tra i due istituti. Invero, il comma 1 non distingue tra i procedimenti per ottenere i requisiti, in quanto sia per l’omologazione che per l’approvazione “l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso”. Addirittura, nel comma 3 si prevede che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. La differenza sfuma anche nei successivi comma 4, ove si prevede che “Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”, comma 5, secondo cui “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente” e comma 7: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione”. Ulteriore elemento che smentisce l’assunto secondo cui l’omologazione sarebbe un procedimento più complesso, come affermato dal Giudice di pace, e quello secondo cui le procedure per ottenere entrambe le procedure sono sottoposte al pagamento dei medesimi diritti.

Dalla disamina della citata disposizione regolamentare può pertanto desumersi che, pur non essendo possibile un’esatta sovrapposizione dei due termini da un punto di vista semantico, omologazione ed approvazione hanno in realtà la medesima funzione, consistente nell’assicurare che le rilevazioni di tali apparecchiature siano affidabili da un punto di vista tecnico, e che pertanto possano essere utilizzate con un ragionevole grado di affidabilità come fonti di prova negli accertamenti delle violazioni. Pertanto, stante l’equivalenza funzionale dei due procedimenti, non è escluso che l’ente possa avvalersi di strumentazione provvista di approvazione, anche se non di omologazione.

Se nella normativa regolamentare sopra citata la differenza tra omologazione ed approvazione è tutt’altro che evidente, è nella normativa tecnica che essa sfuma del tutto: nel parere reso dal Direttore generale infrastrutture e trasporti n. 0008176 dell’11-11-2020, si afferma che “i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell’accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione”. Ora, pur essendo consapevole il Tribunale che il diritto vivente, al quale deve riferirsi il giudice nell’applicazione della legge, non possa derivare dalla prassi amministrativa e da atti regolamentari o circolari, ritenuti a questo scopo irrilevanti, è anche vero che tali atti possono valere come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo normativo ad orientare l’interpretazione, sempreché si mantengano nei limiti consentiti dal dettato della legge, e non trovino controindicazioni nella giurisprudenza (Corte Cost. 83/1996).

L’equivalenza funzionale dei procedimenti emerge peraltro in tutta evidenza anche dalla giurisprudenza di legittimità, ove, di fatto, non viene operata distinzione tra omologazione ed approvazione ai fini della validità degli accertamenti (Cass. Civ. 21267/2014). Non sembra deporre in senso contrario Cass. Civ. ord. 8694/2022 ove si afferma, richiamando Cass. Civ. 533/2018, che, in caso di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, il Giudice di merito è tenuto ad accertare se questa sia stata o no sottoposta alle verifiche di funzionalità e taratura, e che l’effettuazione di tali controlli periodici deve essere attestata mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità. Da quanto affermato dalla Suprema Corte, si deduce che l’omologazione, così come l’approvazione, può essere rilasciata anche in base ai controlli periodici, e non esclusivamente in base ad un’iniziale verifica del prototipo dell’apparecchio, confermando così ancora una volta che i due requisiti si equivalgono, almeno sotto il profilo funzionale.

Ebbene, nel caso di specie l’Amministrazione ha fornito la prova, sin dal giudizio di primo grado, che il dispositivo utilizzato era provvisto di dichiarazione di conformità UE (doc. 6, fasc. primo grado Comune di Quero Vas), sottoposto a taratura da un laboratorio accreditato in data 21 dicembre 2020 (doc. 9), dovendosi pertanto concludere che l’amministrazione abbia assolto all’onere della prova sulla medesima gravante, nel senso fatto proprio dalla corte di cassazione nella pronuncia sopra citata, in altre parole, le verifiche di razionalità e taratura, e che l’effettuazione di tali controlli periodici deve essere attestata mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità, accertamenti che la Corte di legittimità demanda al Giudice di merito, non può che dare esito positivo. Inoltre, in questo Giudizio è stata fornita l’ulteriore prova che il dispositivo era provvisto di approvazione (doc. 3, appellante).

Nel caso de quo appare pertanto soddisfatto il complesso sistema di controlli preventivi, in corso di utilizzazione e successivi, che devono essere poste a fondamento della legittimità dell’accertamento a carico del cittadino. D’altronde, tale è il dictum di Corte Cost. 113/2015, secondo cui “l*art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’ art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Ebbene, è evidente che la decisione citata non entra in alcun modo nel merito della querelle omologazione/approvazione, in quanto prescrive solo che la strumentazione sia sottoposta a verifiche periodiche di funzionalità, verifiche che, nell’odierna controversia, risultano per via documentale.

D’altronde, anche a volere opinare diversamente, l’art. 1, D.M. n. 282 del 2017, prevede che “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione ai sensi dell’art. 192, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma

3, del decreto sopra richiamato”, sancendo definitivamente l’equivalenza funzionale dei due procedimenti, almeno sino all’emanazione dell’apposita normativa tecnica in materia di omologazione.

Le argomentazioni di cui sopra, sono state inoltre fatte proprie dalla prevalente Giurisprudenza di merito che ha avuto modo di affrontare la questione (cfr. Trib. Treviso 22/06/2022, Trib. Milano 19/10/2022, Trib. Milano 05/03/2021, Trib. Pescara 16/11/2021), e da tale giurisprudenza questo tribunale non ha motivo di discostarsi, pur nell’auspicio che il legislatore intervenga in tempi ragionevoli a mettere chiarezza su una questione che suscita difformità interpretative.

4. Priva di pregio è infine la censura mossa dall’appellato sul fatto che la postazione di controllo non sarebbe ben visibile. In realtà, è stata fornita prova, mediante rilievi fotografici, della collocazione di idonea cartellonistica a debita distanza dalla strumentazione.

5. Da tutto quanto sopra argomentato deriva la piena validità dell’accertamento sul superamento dei limiti di velocità esperito con l’apparecchio di rilevazione automatica della velocità denominato Velocar Red & Speed-evo-r, matricola (…) e, pertanto, la piena legittimità del verbale di accertamento impugnato.

La sentenza di primo grado che ha annullato il verbale deve pertanto essere oggetto di riforma nel senso di cui in dispositivo.

6. Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di questo giudizio, anche in ragione della non univoca interpretazione della normativa sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:

– ACCOGLIE l’appello e, in riforma della sentenza impugnata,

– RIGETTA l’opposizione svolta da (…) avverso il verbale AX3278/21;

– DICHIARA compensate le spese di questo Giudizio;

Conclusione

Così deciso in Belluno, il 11 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2023.


MASSIMA- Ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa, l’efficacia probatoria dell’autovelox, omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate e provate dall’opponente, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico, fermo restando che, in presenza del certificato di taratura rilasciato da un ente abilitato, il giudice non può sindacare le modalità con le quali la taratura è stata effettuata. Ciò che rileva, è unicamente la circostanza che l’inosservanza dei limiti di velocità sia stata accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate.