Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sez. 1, 25.09.2018 n. 282


Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato, L.M. Società cooperativa edilizia impugna le iscrizioni ipotecarie in epigrafe indicate, relativa a debiti per imposte, tasse e tributi meglio specificati in atti. Deduce motivi in fatto e in diritto a sostegno del ricorso, chiedendone l’accoglimento.

Si è costituita in giudizio Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione), resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Il ricorso è infondato.

A differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, gli atti sottesi alle comunicazioni di iscrizioni ipotecarie impugnate sono avvisi di accertamento esecutivi (e non cartelle di pagamento), emessi e notificati direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo il disposto dell’art. 29 D.L. n. 78/2010 (conv. con modificazioni in legge n. 122/2010), per cui, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo. Conseguentemente è priva di rilievo l’eccezione di mancata sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, DPR 602/73.

E’ altresì irrilevante l’istanza che la ricorrente afferma di avere presentato ex art. 1, commi 537-544, legge 228/2012, trattandosi di istanza volta ad ottenere una generica “sospensione”, e quindi non fondata sui motivi tassativi di cui al comma 538 dell’art. 1 cit., come tale inammissibile.

Parimenti priva di pregio la doglianza sulla omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che risulta invece regolarmente inviata a mezzo posta raccomandata, come dimostrato dall’ufficio mediante la documentazione allegata.

Allo stesso modo risulta valida e legittima la notifica delle comunicazioni di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione, avvenuta mediante posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 2, DPR 602/73.

Sulla doglianza relativa all’omessa sottoscrizione e all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, è appena il caso di rilevare che gli atti impugnati individuano con certezza l’autorità da cui essi provengono, inoltre gli stessi contengono l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione ipotecaria.

La doglianza sul vizio di motivazione è del tutto generica e aspecifica, non spiegando le ragioni di tale censura, oltre che infondata, visto che gli atti contengono  tutti gli elementi idonei a consentire al contribuente di comprendere il contenuto degli atti e la pretesa tributaria sottostante.

Parimenti generica è la censura di un non meglio precisato “eccesso di potere” ravvisato negli atti impugnati.

Infine, la contestazione sull’applicazione dell’aggio non tiene conto che all’agente della riscossione spettano sia il rimborso delle spese della procedura, sia il cd. aggio o compenso di riscossione, determinato a norma dell’art. 17 Dlgs n. 112/1999.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

– Respinge il ricorso.

– Condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00.

La Spezia, 25 giugno 2018

Il Giudice est.                                                                Il Presidente

Alessandro Ranaldi                                                         Giovanni Sgambati

Depositato in Segreteria il 25 settembre 2018


 

COMMENTO 

 

E’ irrilevante l’istanza presentata ex art. 1, commi 537-544, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che sia volta ad ottenere una generica “sospensione” e non sia fondata sui motivi tassativi di cui al comma 538 della predetta norma. Quest’ultimo prevede infatti che “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a)  da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b)  da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c)  da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d)  da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e)  da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore”. La previgente lettera f) della predetta norma, che  faceva riferimento a “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, è stata infatti abrogata ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera a), n. 2), D.lgs 24 settembre 2015 n. 159, proprio perché troppo generica e tale da prestarsi a dichiarazioni proposte a scopo meramente dilatorio. Pertanto, è inammissibile e priva di effetti l’istanza ex art. 1, commi 537-544, Legge 228/2012 volta unicamente ad ottenere una generica “sospensione”, e non supportata da uno dei motivi tassativi e specifici indicati dal comma 538 della predetta disposizione.