Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sez. II, 3 aprile 2024 n. 511
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TARANTO
SECONDA SEZIONE
riunita in udienza il 19/03/2024 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ISCERI LUCIA, – Giudice monocratico
in data 19/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 1076/2023 depositato il 21/06/2023
proposto da (…), Difeso da ……… ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
(…) Difeso da………… ed elettivamente domiciliato presso ……………@oravta.legalmail.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
(…) P. ha presentato ricorso per chiedere L’ANNULLAMENTO dell’avviso di accertamento n. (…) del 29/12/2022 relativo all’Imposta IMU annualità 2019 del 14/02/2023, notificato in data 03/03/2023, lamentando che godrebbe dell’esenzione IMU per terreni agricoli in quanto iscritto nella previdenza agricola INPS.
Il Comune si è costituito in giudizio e ha successivamente presentato memorie, rappresentando che, invero, il ricorrente si sarebbe limitato a, omettendo però di dimostrare la sussistenza dei requisiti per godere dell’esenzione richiesta.
Motivi della decisione
Con l’istituzione dell’IMU, i soggetti che svolgono professionalmente un’attività agricola godono di un trattamento di favore per i terreni dagli stessi posseduti e condotti, a condizione che siano anche iscritti alla previdenza agricola (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 211 del 2011).
In particolare, per quanto attiene all’agevolazione che consente di considerare un terreno quale “agricolo” ai fini dell’imposta comunale (ICI e IMU), pur se suscettibile di utilizzazione edificatoria, sono richiesti i seguenti requisiti:
il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;
la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione. Ricorrendo i suddetti presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, a prescindere dalla sua potenzialità edificatoria, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione di incompatibilità con la possibilità del suo sfruttamento edilizio.
Sul tema è opportuno precisare che, in presenza di più comproprietari, quando solo ad alcuni di essi era affidato il terreno per la coltivazione, in presenza del requisito soggettivo del conduttore-comproprietario e dell’effettiva coltivazione dell’area, la giurisprudenza aveva già espresso un consolidato orientamento, in base al quale l’area doveva considerarsi oggettivamente non edificabile per tutti i comproprietari (Corte di Cassazione, Sentenze n. 17337/2018 e n. 23591/2019). Nel 2020 anche il Ministero delle Finanze, in relazione alla nuova IMU (di cui alla L. n. 160 del 2019), con la Risoluzione 2/DF/2020, ha ribadito che la finzione giuridica di non edificabilità, prevista dal comma 743, opera sia per i comproprietari/conduttori che rivestono la qualifica di CD o IAP, sia per gli altri comproprietari. Infatti, la stessa area edificabile non potrebbe considerarsi tale solo per alcuni soggetti.
Circa le agevolazioni IMU spettanti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli in relazione ai terreni dagli stessi posseduti e condotti, la disciplina richiede i seguenti requisiti:
soggettivi: il possessore deve:
essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo;
essere iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi alla previdenza agricola;
ritrarre dall’attività agricola la maggior parte del proprio reddito;
oggettivi: il possessore deve anche condurre direttamente il terreno agricolo.
In relazione ai requisiti soggettivi, per beneficiare delle agevolazioni, ai sensi dell’art. 58, D.Lgs. n. 446 del 1997, agli effetti dell’applicazione dell’art. 9, D.Lgs. n. 504 del 1992, “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo”.
In passato, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che il trattamento agevolativo non poteva applicarsi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli titolati di pensione in quanto, in questo caso, tali soggetti non traevano dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Corte di Cassazione, Sentenza n. 13745/2017, Corte di Cassazione, Sentenza n. 2142/2020).
Con il venir meno della figura dell’Imprenditore agricolo a titolo principale e l’introduzione della figura dell’Imprenditore agricolo professionale (IAP), non è più esigibile l’iscrizione nell’elenco comunale come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Il compito di verificare i requisiti professionali è ora attribuito alle Regioni e, pertanto, dall’iscrizione negli elenchi regionali discende anche la possibilità di beneficiare delle agevolazioni IMU che competono all’imprenditore agricolo professionale.
Successivamente, l’art. 1, comma 705, L. n. 145 del 2018, ha stabilito che: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Sul medesimo tema è, infine, intervenuta la norma di interpretazione autentica in materia di IMU (art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 104 del 2020), che ha stabilito:
“1 . Al fine di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l’articolo 1, comma 705, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della citata L. n. 145 del 2018.
- L’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
- Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola”.
I Giudici di legittimità, con la Sentenza n. 13131 del 12 maggio 2023, hanno ribadito ì seguenti principi di diritto:
“In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, commi 2 e 3, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali”;
“In tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 104 del 2020, art. 78-bis, comma 1, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020, applicabile retroattivamente in riferimento alla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 705, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.
I Giudici hanno ribadito che, mancando nell’ordinamento del nostro Paese una nozione generale di coltivatore diretto applicabile a ogni fine di legge, il testuale riferimento all’art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola, “impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi”. Quindi, per accedere alle agevolazioni IMU accordate ai terreni agricoli, è divenuto sufficiente che il soggetto mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi.
La presenza di una stratificazione normativa e di un orientamento non uniforme consente di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Taranto il 19 marzo 2024.
COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento del ricorso, la sentenza in commento annulla l’avviso di accertamento IMU impugnato, riconoscendo l’agevolazione IMU prevista per i terreni agricoli in favore del ricorrente, in quanto iscritto nella previdenza agricola INPS (art. 13, comma 8-bis, D.L. 211/2011).
Il riconoscimento della predetta agevolazione è subordinato a presupposti di carattere sia soggettivo, che oggettivo.
Sotto il primo aspetto, il possessore deve essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale; deve essere iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi alla previdenza agricola e deve infine trarre dall’attività agricola la maggior parte del proprio reddito.
Sotto il secondo profilo, il possessore deve condurre direttamente il terreno agricolo.
Ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, D.L. 14 agosto 2020 n. 104, così come aggiunto dalla Legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
Pertanto, la condizione di pensionato del soggetto non può di per sé costituire un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti (Cass. civ., sez. V, 12 maggio 2023 n. 13131).
Sempre in base alla predetta norma di interpretazione autentica, applicabile anche retroattivamente in riferimento all’art. 1, comma 705, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, neppure la qualifica di coadiutore del soggetto può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti, in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali (si veda ancora Cass. civ., sez. V, 12 maggio 2023 n. 13131).